Istruzione Pubblica – Alunni e studenti – Assenza requisiti promozione classe superiore – Difetto di informativa delle carenze formative riscontrate – Difetto di invito alle attività  di recupero – Non sussiste

Deve essere ammesso con riserva alla classe superiore l’alunno nei confronti del quale, in conseguenza della mancata informativa ai genitori sulle carenze formative riscontrate e del mancato coinvolgimento nelle attività  scolastiche di recupero, non è possibile dichiarare l’assenza dei requisiti minimi per la promozione. 

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Vedi TAR, ric. n. 1077 – 2012

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N. 00684/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01077/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2012, proposto da:

OMISSIS e OMISSIS rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Vergola e Angela Rotondi, con domicilio eletto presso il secondo difensore in Bari, alla via Dante n. 97;

contro
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale Bovio-Palumbo di Trani, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e USR – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale n. 6 del consiglio di classe della II^ d scuola secondaria di primo grado statale “Bovio-Palumbo” di Trani del 25 maggio 2012 nella parte in cui si decideva che “per l’alunno OMISSIS, non ci sono i requisiti minimi per promuoverlo in terza”, nonchè del verbale n. 7 dello scrutinio dell’11 giugno 2012 nella parte in cui si pronuncia l’esito finale per l’alunno OMISSIS “non ammesso decisione presa ad unanimità “, del documento di valutazione per l’anno scolastico 2011/2012 del 09.06.2012 in cui si attesta che l’alunno non è stato ammesso, ed ove occorra del registro generale dei voti nella parte in cui a seguito della valutazione del secondo quadrimestre l’alunno “per l’effetto dei voti ottenuti è stato dichiarato non ammesso”, e di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorchè non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
nonchè per la declaratoria
del diritto dell’alunno OMISSIS ad essere ammesso alla classe terza della scuola media scuola secondaria di primo grado statale “Bovio-Palumbo” di Trani;
nonchè
per il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo morale che dal punto di vista economico;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Secondaria di Primo Grado Statale Bovio-Palumbo di Trani e di Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e di USR – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Vernola e avv. dello Stato Francesco Manzari;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorre ilfumus boni juris, atteso che non risulta fornita prova dell’adempimento dell’onere di informazione nei confronti del genitore del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, soprattutto, il minore OMISSIS non risulta invitato a partecipare alle attività  di recupero che sono state organizzate presso l’istituto e rese in favore soli di altri alunni;
Rilevato che ricorre all’evidenza ilpericulum in moraconsistente nel disagio dell’alunno derivante sia dalla ripetizione dell’anno scolastico nella classe seconda media, sia nella perdita dei rapporti umani instaurati nell’interno della classe;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda – accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione di che trattasi e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva dell’allievo alla successiva classe III della scuola media secondaria.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2013.
Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)