1. Processo amministrativo  – Tutela cautelare -Fumus boni juris – Insussistenza –  Accertamento tempestività  gravame – Non occorre


2.  Processo amministrativo  – Tutela cautelare – Periculum in mora – Periculum per profilo economico – Inidoneità  a fini cautelari

1. Ove l’atto impugnato sia immune dai vizi dedotti in ricorso, è irrilevante ogni indagine in ordine alla tempestività  del gravame proposto.


2. Anche a voler prescindere dall’insussistenza del fumus boni juris, il pregiudizio grave e irreparabile paventato in riferimento al mero profilo economico non integra gli estremi necessari ai fini della concessione della tutela cautelare.


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vedi TAR, ric. n. 1055 – 2012


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N. 00695/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01055/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2012, proposto da:

Maurizio Longo, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Memeo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;

contro
Ambito Territoriale N. 1 AUSL Bat/1; 
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Isabella Scarceli, non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’efficacia della a.d. n. 29/2010 della dirigente del servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria, emanata in esecuzione della del. G.R. n. 1984/2008, pubblicata sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010, del bando di gara, lì dove, alla clausola 4 ha previsto che il contributo <<dovrà  essere interrotto in caso di decesso dell’avente diritto; in tal caso sarà  riconosciuto per il trimestre precedente solo l’importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell’assistito. non sarà  possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decadute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l’eventuale beneficio potrà  essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto>>;
e di ogni atto presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto all’odierno ricorrente, con condanna dei resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto del bando e degli atti impugnati
e per l’accertamento del danno del ricorrente a vedersi riconosciuto il contributo denominato “assistenza indiretta personalizzata” per l’intero periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando sul BUR Puglia (18 febbraio 2012) fino al decesso del genitore intervenuto il 2 dicembre 2010.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012, i difensori avv.ti Michele Memeo e Lucrezia Girone;
 

Considerato che, in disparte ogni valutazione circa la tempestività  del ricorso proposto avverso il bando pubblicato il 18 febbraio 2010 la cui lesività  si sarebbe attualizzata con il decesso dell’assistito, risalente al 2 dicembre 2010, la clausola impugnata, nell’unica parte censurata, non pare presentare i denunciati vizi di irragionevolezza;
Rilevato, peraltro, che il mero profilo economico non integra il pregiudizio grave ed irreparabile necessario per accordare la tutela cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase possano compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)