Energie da fonti rinnovabili -Ambiente e Ecologia – Autorizzazione unica – Sito di interesse comunitario (SIC) – Valutazione di incidenza ambientale – Conferenza di servizi – Necessità  
 

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, nel procedimento per la concessione di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico su un’area in parte ricadente nella perimetrazione di un sito di importanza comunitaria (SIC), la valutazione di incidenza ambientale deve essere effettuata in sede di conferenza di servizi. (Nel caso di specie è stato ordinato, in accogliemnto dell’istanza cautelare, il riesame della valutazione di impatto ambientale in quanto l’insistenza di un cavidotto che collega il parco eolico alla sottostazione su un’area SIC ha determianto la necessità  della riedizione del procedimento con coinvolgimento della conferenza di serivi per lo screening di incidenza).

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TAR, ric. n. 597 – 2012

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N. 00576/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00597/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

EDP Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Buccello, Cristina Leone, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione, in Bari, via F. Crispi n.6;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Maria Liberti, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Comune di Serracapriola; 
Comune di Torremaggiore;
Provincia di Foggia; 
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) – Puglia; 

nei confronti di
NCD Divisione Eolica s.r.l.; 
Terna s.p.a.; 
Terna Rete Italia s.p.a.; 
Sorgenia s.p.a.; 
Repano Wind s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Nicola Bassi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia sede di Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge;
E. On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Vivani, Simone Abellonio e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, via Nicolai, 43; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n.1261 in data 14 febbraio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – ufficio programmazione, politiche energetiche,v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 16 febbraio 2012, nonchè della nota prot. n. 2669 i data 27 marzo 2012 della Regione Puglia- servizio ecologia -ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., mediante le quali viene indicata la necessità  di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
– nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
con motivi aggiunti
– della nota prot. n. 3684 in data 7 maggio 2012 della Regione Puglia – Servizio Ecologia – ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s., trasmessa il 10 maggio 2012, mediante la quale viene indicata la necessità  di una riedizione della procedura di valutazione ambientale, con aggiunta della valutazione di incidenza, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica di un impianto eolico nel territorio del Comune di Serracapriola e delle relative opere di connessione nel territorio del Comune di Torremaggiore, giunto alla sua fase conclusiva;
– nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche conosciuto;
nonchè al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1975/2008, resa da questo T.A.R., con la quale è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere all’adozione delle determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003″;
nonchè al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni che derivano dal ritardato rilascio dell’autorizzazione unica.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Repano Wind s.r.l. e di E. On Climate & Renewables Italia s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Mario Bucello e Giuseppe Macchione anche in sostituzione dell’avv.to Nicola Bassi, Isabella Fornelli e Margherita Fegatelli, quest’ultima per delega dell’avv.to Claudio Vivani;
 

Ritenuto ad un sommario esame che dalla documentazione depositata in giudizio emerge:
– quanto alla STGM fornita da Terna e opere di connessione in essa previste, l’intervenuta positiva valutazione in sede di v.i.a. avviate da NCD Divisione Eolica s.r.l. e Repano Wind s.r.l. (determinazioni della Provincia di Foggia n.3715/2010, 3007/2010 e 200/2012) con esclusione della necessità , pertanto, di nuova v.i.a.;
– quanto esclusivamente al cavidotto che collega il parco eolico della ricorrente alla sottostazione, che l’asserita insistenza su area SIC può e deve essere valutata direttamente in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs 387/2003, entro i termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, al fine di riesaminare l’incidenza ambientale del solo cavidotto direttamente in sede di Conferenza di servizi.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase cautelare, attesa la complessità  delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati, come da motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)