Sanità  e Farmacie – Assegnazione sedi farmaceutiche nuove e/o vacanti – Sospensione procedura concorsuale – Periculum in mora – Insussistenza

Non sussiste periculum in mora per la connessione della misura cautelare ai ricorrenti, tutti farmacisti, che hanno impugnato gli atti di indizione di un procedimento di indizione di un nuovo concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, laddove la procedura concorsuale della Regione è stata sospesa con determinazione dirigenziale.
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TAR, ric. n. 911 – 2012
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N. 00600/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00911/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marilena Carluccio, Marinella Vilei, Lucia Petracca, Giancarlo Luca Ratano, Maria Pia Gatto, Arturo Conte, Rosanna Vergine, Francesca Pirelli, Antonella Fimognari, Nicola Gemma, Giuseppina Maruccia, Antonella Juvone, Rocco Tanga, Salvatore Antonio Rubino, Cosimo Cantore, Anna Veltri, Pacifica Menzano, Maria Vittoria Coladangelo, Lucia Alessandra Ferrante, Celestino Miglietta, Maria Antonia Milione, rappresentati e difesi dagli avv. Fernando Caracuta, Cinzia De Giorgi, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, n.12/A;

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg.Puglia-L.Re N. Sauro N. 31-33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– delle note prot. aoo/152/4821 del 30.03.2012 (in seguito informalmente conosciute dagli odierni ricorrenti), aventi ad oggetto: “legge 24 marzo 2012 n. 27. adempimenti relativi all’art. 11”, nella parte in cui il servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione della regione puglia – area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità  – ha disposto espressamente che l’ufficio politiche del farmaco: “¦provvederà , entro i successivi sessanta giorni dall’invio dei dati, a bandire il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti sulla base dei dati istat al 31.12.2010”, in tal modo sin d’ora escludendo la possibilità  di assegnare tali sedi mediante lo scorrimento dell’esistente graduatoria regionale in cui sono presenti i ricorrenti;
– nonchè, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche di contenuto sconosciuto ed in particolare, ove mai già  adottato, del bando relativo al preannunciato concorso straordinario;
motivi aggiunti:
– dell’atto dirigenziale del servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  della regione puglia prot. n. 152/dir/2012/00206 (n. 206 del registro delle determinazioni) del 22.06.2012 (e dei relativi allegati che lo compongono), recante: “indizione concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (d.r.g. n. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11”;
– del bando allegato al prefato atto dirigenziale inerente allo stesso “¦.concorso straordinario pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per le sedi eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso per il privato esercizio nella regione puglia ai sensi della legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 11”;
– dell’atto dirigenziale del programmazione assistenza territoriale e prevenzione dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  della regione puglia prot. n. 152/dir/2012/00207 (n. 207 del registro delle determinazioni) del 26.06.2012, con cui è stato corretto l’errore materiale contenuto in più punti del suddetto atto dirigenziale prot. n. 152/dir/2012/00206 del 22.06.2012, il quale riporta la dicitura “concorso per soli titoli ed esami”, anzichè “concorso per soli titoli”;
– nonchè, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e, in particolare, ma solo tuzioristicamente e ove occorra: della delibera della giunta regionale pugliese n. 1261 del 19.06.2012 (meramente richiamata in entrambi i gravati atti dirigenziali) e dei relativi allegati che la compongono, avente ad oggetto: “adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Fernando Caracuta, avv. Cinzia De Giorgi e avv. Giulio Petruzzi, quest’ultimo su delega dell’avv. E. Sticchi Damiani e avv. Mariangela Rosato;
 

Rilevato che i ricorrenti, tutti farmacisti, impugnano gli atti del procedimento con cui la Regione ha disposto l’indizione di nuovo concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione a seguito dell’introduzione dell’art 11 L. 27/2012;
rilevato che la Regione, nella memoria di costituzione (pag. 11) ha dichiarato che è stata adottata una determinazione dirigenziale con cui si dispone la temporanea sospensione della procedura concorsuale in esame;
rilevato che tale determina risulta anche prodotta in copia (all. 4);
ritenuto che tale circostanza privi del requisito del periculum il ricorso cautelare;
ritenuto che le spese della presente fase possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
Rigetta l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)