Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Precedenti penali – Pericolo per la sicurezza pubblica – Diniego di rinnovo – Legittimità 

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’esistenza di numerose sentenze penali di condanna – sebbene non ancora divenute irrevocabili – costituisce indice della pericolosità  complessiva dell’istante e legittima il provvedimento di diniego. 
* * * 
TAR, ric. n. 272 – 2012
* * * 

N. 00211/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00272/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2012, proposto da:

Mansour Ndione, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Roberto da Bari, n. 36;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del Decreto del Questore di Bari Cat. A. 11/2011/Imm. n. 93/P.S. notificato con cui è stata “rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal cittadino senegalese NDION E Mansour”:
b) di ogni altro atto a questo comunque connesso, presupposto o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vistol’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alberto Florio e l’avv. dello Stato Grazia Matteo;
 

VISTO il decreto n. 154 del 29 febbraio 2012 con il quale il Presidente di questa Sezione ha accolto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte”, richiesta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e fissato la camera di consiglio del 22 marzo 2012 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, seppure l’unica sentenza divenuta irrevocabile, che avrebbe legittimato l’adozione automatica del provvedimento di diniego ai sensi dall’art. 26, comma 7 bis, d.lg. n. 286 del 1998, configurandosi il diniego, in tale fattispecie, come un atto dovuto per l’Amministrazione, è la prima per la quale il ricorrente sostiene di non esserne a conoscenza ed in riferimento alla quale risulta richiesta, da parte del ricorrente stesso, istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p., l’Amministrazione resistente ai fini del diniego ha altresì valutato la pericolosità  complessiva del ricorrente, risultante dalle ulteriori sentenze di condanna emesse nei suoi confronti e richiamate nel provvedimento oggetto di gravame;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, alla luce della natura della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)