1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Rifiuto di autotutela – Esclusione – Conseguenze 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Appalto – Aggiudicazione definitiva – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse a ricorrere – Appalto – Da parte del soggetto legittimamente escluso –  Non sussiste

 
1. E’ inammissibile il ricorso proposto da un concorrente avverso un atto che costituisce mero rifiuto di procedere all’autotutela da parte della stazione appaltante, che, come tale, non è autonomamente impugnabile.


2. In tema di appalto, la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del concorrente  escluso dalla procedura costituisce causa di inammissibilità  del ricorso, e ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario.


3. Difetta dell’interesse a ricorrere il concorrente in relazione al quale, con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata la mancanza di un requisito soggettivo di partecipazione.
 
 
                                                                         * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. III, sentenza 21 dicembre 2012 n. 6642 – 2012; ric. n.3648 – 2012;
 
 
* * *
 

N. 00579/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2012, proposto da TEA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Perrone in Bari, via Torre Tresca 2/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni 150; 

nei confronti di
Adiramef s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore 14; 

per l’annullamento
della nota n. 1644 del 4 gennaio 2012, ricevuta il 9 gennaio 2012 della Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari e di Adiramef s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Nilo, Gennaro Notarnicola e Antonio Sasso;
Constatata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che viene impugnata la nota n. 1644 del 4 gennaio 2012, con cui l’Azienda sanitaria ha risposto alla richiesta di riesame avanzata in data 27 dicembre 2011 dalla la TEA s.r.l., in relazione all’affidamento dell’appalto per i servizi di ingegneria clinica per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, per il periodo 2010-2013;
Considerato che la TEA s.r.l. è stata estromessa dalla gara in questione, per effetto della sentenza di questa Sezione n. 476 del 24 marzo 2011 (confermata in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4225 del 13 luglio 2011), in accoglimento del ricorso proposto da altra concorrente, la Prima Vera s.p.a., a causa del riscontrato difetto della certificazione di qualità  aziendale UNI EN ISO 9001 per tutta la durata della procedura selettiva;
Considerato che, a seguito dell’esclusione della seconda classificata Prima Vera s.p.a. (per motivi analoghi), l’Azienda sanitaria ha aggiudicato l’appalto alla Adiramef s.r.l., odierna controinteressata, con determinazione dirigenziale n. 18006 del 16 dicembre 2011;
Ritenuto di dover dichiarare inammissibile il ricorso in esame, in quanto la TEA s.r.l.:
– chiede l’annullamento di un atto che costituisce mero rifiuto di autotutela, come tale non autonomamente impugnabile;
– non ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Adiramef s.r.l., pur essendone a conoscenza (secondo quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio);
– in ogni caso, non potrebbe conseguire l’appalto di cui si controverte, poichè la sua estromissione dal procedimento di gara è stata sancita con sentenza passata in giudicato, in relazione all’accertato difetto di un requisito soggettivo di ammissione prescritto dal bando;
Ritenuto, infine, di dover condannare la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la TEA s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Sanitaria Locale di Bari e di Adiramef s.r.l., a ciascuna nella misura di euro 4.000 (quattromila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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