Energia da fonti rinnovabili  – Autorizzazione unica – Decadenza – Violazione art. 12 del D.Lgs. 387/03 – Fattispecie
 

Deve ritenersi fondata la censura  di violazione di legge di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 dei provvedimenti attuativi della deliberazione di G.R. 28 dicembre 2010 n. 3029 recante “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all’esecuzione di impianti di produzione di energia elettrica”. La predetta deliberazione, infatti, introduce una sostanziale decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03, norma a contenuto vincolante per la Regione secondo i dettami di Corte costituzionale n. 344/2010. (Nel caso di specie, ritenuto peraltro sussistente il periculum in mora, sono stati ordinati alla Regione il riavvio e la conclusione del procedimento di autorizzazione unica  instaurato il 3 dicembre  2008).

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TAR, ric. n. 333 – 2012

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N. 00208/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00333/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2012, proposto da:

Solar Park Elisabeth I s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Enrico Petrosillo, in Bari, via J. Serra, 19;

contro
Regione Puglia;
Comune di Manfredonia.

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– di tutti gli atti e/o provvedimenti (meglio indicati in ricorso) che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/03 presentata dalla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 per le parti il difensore avv.to Adriano Tolomeo;
 

Ritenuto che il provvedimento impugnato, attuativo della del. GR 3029/2010, introduce in sostanza una fattispecie di decadenza dell’istanza di autorizzazione unica non prevista nel modello procedimentale delineato dal D.Lgs. 387/2003, nonchè dalle stesse linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010;
Rilevata pertanto, in particolare, la fondatezza della dedotta censura di violazione dell’art.12 D.Lgs. 387/2003, norma vincolante per la Regione (Corte Costituzionale 26 novembre 2010, n.344);
Ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza cautelare, apprezzato altresì il periculum in mora, con il conseguente obbligo per la Regione di riavviare e concludere il procedimento di autorizzazione unica avviato a seguito dell’istanza della ricorrente datata 3 dicembre 2008;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, come da motivazione.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in 1.000 euro, oltre accessori ai sensi di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)