1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensioni cautelari facoltative ex art. 91, comma 1, I e II parte, DPR 3/1957 – Differenze


2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare facoltativa in caso di sottoposizione a procedimento penale per reati gravi – Legittimità 


3. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare facoltativa in caso di sottoposizione a misura restrittiva della libertà  personale – Richiesta di rinvio a giudizio – Non è necessaria 


4. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare facoltativa – Discrezionalità  amministrativa in ordine all’opportunità  di adottare o meno la misura – Insindacabilità  da parte del G.A.


5. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare facoltativa – Natura e finalità 


6. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare facoltativa – Motivazione – Incompatibilità  della prestazione del servizio con l’immagine pubblica della p.A. – Sufficienza

1. L’art. 91, comma 1, prima parte DPR n. 3/1957 contempla, nonostante la formulazione della rubrica (“Sospensione cautelare obbligatoria”), un’ipotesi di sospensione cautelare di tipo facoltativo, differente dalla analoga fattispecie di sospensione cautelare facoltativa disciplinata dall’art. 92 d.p.r. n. 3/1957 certamente non applicabile ai professori universitari di ruolo in forza della disposizione di cui all’art. 12 legge n. 311/1958 che estende a detta categoria unicamente la previsione normativa di cui all’art. 91.
2. E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del dipendente adottato dall’Amministrazione in presenza di gravi contestazioni mosse al dipendente dalla Autorità  giudiziaria (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 cod. pen.; reati di falso ex artt. 476 e 479 cod. pen.; truffa ai danni dello Stato ex art. 640 cod. pen.).
3. L’amministrazione ha facoltà  di disporre ai sensi dell’art. 91, comma 1, prima parte D.P.R. n. 3/1957 la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente che sia stato sottoposto dall’Autorità  giudiziaria ad un provvedimento restrittivo della libertà  personale (anche se revocato) quando ancora non vi sia stata la richiesta di rinvio a giudizio.
4. In sede di sospensione cautelare facoltativa, l’Amministrazione dispone della facoltà  di valutare l’opportunità  dell’adozione o meno della detta misura, in esplicazione di un potere tipicamente discrezionale, in relazione al quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla ricorrenza di scelte inficiate da grave irrazionalità .
5. La sospensione cautelare facoltativa non ha natura sanzionatoria, trattandosi di rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell’Amministrazione, il cui perseguimento risulta minacciato dalla permanenza del dipendente cui sono contestati fatti, rilevanti anche penalmente, con pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso servizio.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio è adeguatamente motivato in relazione alla incompatibilità  della prestazione del servizio del dipendente con l’interesse pubblico, comportando la prosecuzione dello stesso un turbamento dell’immagine della pubblica Amministrazione. 
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2012, n. 543; ric. n. 10381 – 2011
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TAR, ric. n. 1911 – 2011
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N. 00980/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01911/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2011, proposto da Patella Vittorio, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto presso gli uffici della propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 5785 del 3.10.2011, recante sospensione dal servizio del ricorrente per anni cinque;
– del Decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 5940 del 6.10.2011, recante conferma del precedente decreto;
nonchè per la declaratoria di nullità 
– della deliberazione n. 32 del 24.1.2011, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, recante sospensione dall’attività  assistenziale con decorrenza dal 18.1.2011;
– della deliberazione n. 129 del 9.2.2011, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, recante sospensione dall’attività  assistenziale fino alla definizione del procedimento penale a carico del ricorrente;
– del sottostante parere del Comitato dei Garanti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 129 del 9.2.2011;
– della nota prot. n. 0059709/DG del 28.6.2011, a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione, Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo, Simona Sardone e Vito Aurelio Pappalepore;
 

Rilevato che l’art. 91, comma 1, prima parte d.p.r. n. 3/1957 contempla, nonostante la formulazione della rubrica (“Sospensione cautelare obbligatoria”), un’ipotesi di sospensione cautelare di tipo facoltativo (“L’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro”), differente dalla analoga fattispecie di sospensione cautelare facoltativa disciplinata dall’art. 92 d.p.r. n. 3/1957 (certamente non applicabile ai professori universitari di ruolo in forza della disposizione di cui all’art. 12 legge n. 311/1958 che estende a detta categoria unicamente la previsione normativa di cui all’art. 91);
Ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il gravato decreto rettorale n. 5785 del 3.10.2011, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare essere stato correttamente adottato dall’Amministrazione universitaria ai sensi della menzionata disposizione (i.e. art. 91, comma 1, prima parte d.p.r. n. 3/1957) in considerazione della gravità  delle contestazioni mosse al Patella (associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.; corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 cod. pen.; reati di falso ex artt. 476 e 479 cod. pen.; truffa ai danni dello Stato ex art. 640 cod. pen.);
Rilevato, altresì, che secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 398/2003 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2680/2006) l’amministrazione ha facoltà  di disporre ai sensi dell’art. 91, comma 1, prima parte d.p.r. n. 3/1957 la sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente che sia stato sottoposto dall’Autorità  giudiziaria ad un provvedimento restrittivo della libertà  personale (anche se revocato) quando ancora non vi sia stata la richiesta di rinvio a giudizio; che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con ordinanza del 18.1.2011 ha disposto a carico del Patella la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al procedimento penale n. 6694/09 r.g. P.M. – n. 2418/211 r.g. GIP, misura successivamente revocata con ordinanza del 5.5.2011;
Ritenuto che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, nel caso di specie non può ritenersi esercitato nuovamente ed in violazione del principio del ne bis in idem il potere di sospensione obbligatoria dal servizio in relazione agli stessi fatti per i quali il Patella era stato originariamente sospeso dal servizio con decreto rettorale n. 295 del 26.1.2011 adottato in applicazione dell’art. 91, comma 1, seconda parte d.p.r. n. 3/1957 (relativo alla sospensione cautelare obbligatoria) durante la vigenza della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto l’Amministrazione universitaria – a ben vedere – ha legittimamente esercitato il differente potere di sospensione cautelare facoltativa di cui all’art. 91, comma 1, prima parte d.p.r. n. 3/1957;
Rilevato, inoltre, che “¦ in sede di sospensione cautelare facoltativa, l’Amministrazione dispone della facoltà  di valutare l’opportunità  dell’adozione o meno della detta misura, in esplicazione di un potere tipicamente discrezionale, in relazione al quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla ricorrenza di scelte inficiate da grave irrazionalità . ¦” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 19 aprile 2006, n. 2830); che nel caso di specie non vengono addotti da parte ricorrente indici sintomatici in tal senso; che peraltro la sospensione cautelare facoltativa in esame non ha natura sanzionatoria, trattandosi di rimedio provvisorio a tutela del superiore interesse pubblico dell’Amministrazione, il cui perseguimento risulta minacciato dalla permanenza del dipendente cui sono contestati, come nel caso di specie, fatti, rilevanti anche penalmente, con pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso servizio; che il gravato decreto rettorale n. 5785/2011 appare, peraltro, adeguatamente motivato in relazione alla incompatibilità  della prestazione del servizio del dipendente coinvolto con l’interesse pubblico, comportando la prosecuzione dello stesso un turbamento dell’immagine della Pubblica Amministrazione (cfr. testo del citato decreto: “¦ allo stato l’immagine e la reputazione di questa Università  subirebbero notevole pregiudizio con la permanenza in servizio del prof. Patella, la cui condotta ha determinato, e continua a determinare, notevole risonanza ambientale anche in ragione della peculiarità  e della delicatezza delle funzioni esercitate dal medesimo, in virtù del proprio status di docente universitario, per effetto del quale abitualmente intrattiene rapporti diretti con gli studenti universitari ¦”);
Considerato, infine, che la richiesta formulata da parte ricorrente di declaratoria di nullità  delle deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 32 del 24.1.2011 e n. 129 del 9.2.2011 per asserito difetto assoluto di attribuzione in capo all’Autorità  emanante appare essere strumentale alla contestazione di atti non tempestivamente gravati nel termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm.;
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente Patella Vittorio al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’Università  degli Studi di Bari, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il ricorrente Patella Vittorio al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)