1. Contratti pubblici – Appalto di lavori – Obbligo dichiarazione ex art. 38 D.Lgs.n.163/2006 per componenti consiglio di amministrazione privi poteri rappresentanza – Non sussiste


2. Contratti pubblici – Appalto di lavori  – Oneri per la sicurezza – Quantificazione – Prevalenza misura indicata in  lex specialis di gara  –  Legittimità  dell’offerta –  Istanza cautelare di sospensione – Va respinta – Fattispecie
 

 
1. Nell’ambito di una gara di appalto di lavori pubblici, non sussistono per i componenti del consiglio di amministrazione di una società  concorrente privi del potere di rappresentanza gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006, essendo a ciò obbligato unicamente il Presidente (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1711).


2. Deve ritenersi legittima la quantificazione da parte di un concorrente degli oneri per la sicurezza nella misura indicata nel bando anzichè in altri atti di gara, considerato che le previsioni del bando prevalgono, in caso di contrasto, su tutti gli altri atti della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5035) e rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 131, comma 3 dlgs n. 163/2006 gli oneri per la sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. In ogni caso avendo la ricorrente principale  omesso di impugnare in parte qua il bando di gara deve ritenersi  che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta.
 
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Vedi Cons. di Stato,  sez. V,  ordinanza 01.02.2012, n. 472; ric. 101 – 2012; TAR, ric. 1926 – 2011; sentenza 28 agosto 2012, n. 1613 – 2011
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N. 00981/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01926/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2011, proposto da Apulia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, piazza Umberto I, 62;

contro
Comune di Poggiorsini, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

nei confronti di
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 144 del 7.10.2011 con cui il Comune di Poggiorsini ha provveduto ad aggiudicare definitivamente ed affidare i lavori di “consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano versante Sud e zona Fontana Latrigna” alla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
– del provvedimento prot. n. 2884 del 7.10.2011, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi i verbali di gara e gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
per l’annullamento e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato ed eventualmente a stipularsi;
nonchè per il risarcimento del danno in forma specifica mercè aggiudicazione della gara di appalto in favore della ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiorsini e di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Gerardo Pedota, Ignazio Lagrotta, anche in sostituzione dell’avv. Aldo Loiodice;
 

Rilevato che i componenti del consiglio di amministrazione della controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. privi del potere di rappresentanza non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006, essendo a ciò obbligato unicamente il Presidente (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1711);
Rilevato, inoltre, che la controinteressata ha formulato un’offerta economica in cui la componente degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è stata correttamente quantificata nella misura di € 70.000,00;
Considerato che le previsioni del bando prevalgono, in caso di contrasto, su tutti gli altri atti della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5035); che il punto II.2.1 del bando prescrive inequivocabilmente che gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammontano all’importo di € 70.000,00 IVA esclusa (non già  € 94.501,01 pari ad € 24.501,01 per “oneri sicurezza a carico impresa” + € 70.000,00 per “oneri sicurezza specifici”, importo di € 94.501,01 desumibile dalla relazione generale al progetto esecutivo e dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto);
Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 131, comma 3 dlgs n. 163/2006 gli oneri per la sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; che in ogni caso la ricorrente principale Apulia s.r.l. ha omesso di impugnare in parte qua il bando di gara (e cioè nella parte in cui quantifica al punto II.2.1 in € 70.000,00 anzichè € 94.501,01 gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta dalla Apulia s.r.l.;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata da Apulia s.r.l.
Condanna la ricorrente Apulia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Poggiorsini, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Apulia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)