Procedimento amministrativo – Conferimento incarico di direzione unità  operativa a professore universitario ex art. 5 comma 4 d. lgs. 517/1999 – Carenza di motivazione in ordine al mancato conferimento di incarico – Accoglimento istanza di riesame

La carenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari” a non conferire al ricorrente – professore universitario –  l’incarico di dirigenza in struttura semplice o complessa per lo svolgimento di attività  assistenziale medica connessa e strumentale all’attività  didattica secondo il procedimento previsto dall’art. 5 comma 4 del D. Lgs. 517/1999, discostandosi, peraltro, dalle indicazioni provenienti dal Rettore dell’Università  degli Studi di Bari contenute nelle note del 13 gennaio 2011 e del 29 giugno 2011, costituisce presupposto sufficiente ad ordinare, in accoglimento dell’istanza cautelare spiegata, il riesame del conferimento dell'”incarico referenziale”, oggetto della nota di D.G. prot. n. 0089197/DG del 6.10.2011 impugnata.

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TAR, ric. n. 1931 – 2011

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N. 00982/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01931/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2011, proposto da Perosa Federico, rappresentato e difeso dall’avv. Alvio Perosa, con domicilio eletto presso l’avv. Lattanzio in Bari, via De Rossi, 135;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico di Bari”;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota di D.G. prot. n. 0089197/DG del 6.10.2011 avente ad oggetto “art. 27 lettera C – CCNL Dirigenza medica 98/01. Incarichi Referenziali”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente;
nonchè, per l’accertamento al diritto del ricorrente allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario attraverso l’attribuzione di un incarico di direzione di unità  operativa, con la dotazione di risorse umane e strumentali che gli consentano lo svolgimento dell’attività  assistenziale connessa e strumentale all’attività  didattica;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Alvio Perosa, Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo;
 

Rilevato che l’atto gravato appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, carente sotto il profilo motivazionale, non essendo state specificate le ragioni in forza delle quali l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari” non ha inteso seguire le indicazioni provenienti dal Rettore dell’Università  degli Studi di Bari contenute nelle note del 13 gennaio 2011 e del 29 giugno 2011;
Considerato, altresì, che nel provvedimento impugnato non vengono esplicitate le ragioni per cui non è stato possibile conferire al ricorrente Perosa Federico un incarico di direzione di struttura semplice o complessa così come previsto dall’art. 5, comma 4 dlgs n. 517/1999;
Ritenuto conseguentemente che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)