Pubblica sicurezza – Divieto prefettizio di detenzione di armi e materie esplodenti – Richiesta sospensione esecuzione del provvedimento di divieto di detenzione armi – Per intervenuta assenza dei presupposti del divieto – Improcedibilità  dei procedimenti penali a carico del detentore per remissione della querela – Perdurante affidabilità  del detentore – Accoglimento istanza sospensione

Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in presenza della  declaratoria di improcedibilità , per remissione della querela, dei procedimenti penali a base del provvedimento gravato stante, inoltre, la perdurante affidabilità  del ricorrente in ordine alla detenzione di armi.

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TAR ric. n. 1876 – 2011; sentenza 26 novembre 2012, n. 1993 – 2012
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N. 00948/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01848/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2011, proposto da:

Flavio Michele Florio, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiano Bertoncini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia prot. Nr 713.10/area I^ Bis, notificato in data 24 giugno 2011 con cui è posto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale, comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari, per le Amministrazioni resistenti, nessuno comparso per il ricorrente;
 

Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto il provvedimento impugnato si fonda sui procedimenti penali iniziati a carico del ricorrente, che tuttavia sono stati definiti con declaratoria di improcedibilità  per remissione della querela, mentre non è stato addotto alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità  del ricorrente in ordine alla detenzione di armi;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 giugno 2012.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)