Giustizia e processo – Domanda di risarcimento per occupazione acquisitiva – Occupazione divenuta illegittima a seguito di perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  – Giurisdizione del g.a. – Sussiste
 

La nuova previsione contenuta nella lett. g) comma 1, dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo impedisce di operare una distinzione tra le controversie risarcitorie conseguenti ad occupazioni divenute illecite a seguito di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità  e quelle conseguenti alla sua sopravvenuta inefficacia, sussistendo in entrambi i casi, a monte dell’occupazione, un’ attività  autoritativa tale da imprimere una connotazione pubblicistica rilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, a differenza dell’ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità .

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TAR ric. n. 197 – 2011

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N. 01797/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Concetta Follieri, Antonio Carmine Follieri, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Caso, con domicilio eletto presso Antonella Pellegrino in Bari, via Principe Amedeo n. 147;

contro
Comune di Lucera in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

per la condanna
– alla restituzione in favore dei ricorrenti del suolo di mq. 13.870 contraddistinto catastalmente al Fg. 81 p.lla 278 occupato con diversi decreti per il Piano PEEP non seguiti da esproprio;
– ovvero, accertata l’indisponibilità  e il rifiuto del Comune di Lucera alla restituzione, al risarcimento del danno commisurato al valore venale di mercato del predetto suolo da quantificarsi in misura non inferiore a 120 euro a mq. oltre interessi e rivalutazione, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale o morale da determinarsi anche in via equitativa dal giugno 1982 ad oggi, detratto l’acconto da rivalutare di 1,55 euro a mq. ricevuto da Calabria Elena.
quanto ai motivi aggiunti
-per l’ordine di esibizione in giudizio nei confronti del Comune di Lucera ai sensi dell’art 116 c.p.a. della seguente documentazione, inerente i suoli per cui è causa:
– decreto n.14999 del 22 giugno 1982 con verbale di immissione in possesso;
– decreto n. 2893 del 4 febbraio 1983 con verbale di immissione in possesso
– decreto n.2894 del 4 febbraio 1983 con verbale di immissione in possesso
– decreto n.21643 del 22 marzo 1983 con verbale di immissione in possesso
– decreto n.32013 del 2 dicembre 1986 con verbale di immissione in possesso
– copia del verbale di immissione in possesso a seguito del decreto di occupazione d’urgenza del 12 dicembre 1988 notificato il 19 dicembre 1988
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 65 c. p. a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Alfredo Caso, per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe Mescia, per il Comune resistente.;
 

Il Collegio richiamata la propria precedente ordinanza istruttoria n.804/2011 con cui si ordinava al Comune di Lucera l’esibizione dei documenti oggetto dell’istanza di accesso formulata da parte ricorrente, unitamente ad ulteriore documentazione ritenuta rilevante ai fini della decisione nel merito.
RILEVATO:
– che il Comune resistente non ha allo stato ottemperato alla suddetta ordinanza, demandando invece la sospensione del giudizio per intervenuta proposizione del regolamento di giurisdizione, sussistendone i presupposti della non manifesta inammissibilità  o infondatezza ai sensi dell’art 367 c. 1 c.p.c. espressamente richiamato dall’art 10 del vigente Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104
CONSIDERATO:
– che l’azione di condanna alla restituzione e/o al risarcimento danni oggetto del ricorso concreta una fattispecie di occupazione illecita per effetto dell’intervenuta perdita di efficacia della d.p.u. e che costituisce ormai ius receptum,quantomeno per la giurisprudenza amministrativa, l’appartenenza alla giurisdizione del G.A. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati (T.A.R. Lombardia Milano sez II 30 marzo 2011 n.854, Consiglio di Stato sez V 2 novembre 2011, n.5844) ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità , circostanza che concreta un illecito di carattere permanente (ex plurimis Consiglio di Stato sez VI 9 giugno 2010, n.3655, id. sez IV 21 aprile 2009, n.2420, id. Adunanza Plenaria 30 luglio 2007 n.9, id. Ad. Pl. 22 ottobre 2007 n.12);
– che ad onor del vero tale assunto non è totalmente condiviso dal giudice della giurisdizione proprio in riferimento all’ipotesi di domande risarcitorie a seguito di occupazione divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  (Cassazione Sezioni Unite, 7 febbraio 2007, n.2689, id. 29 agosto 2008, n. 21929) rinvenendosi una fattispecie di danno da “illecito puro”, senza collegamento del comportamento dell’Amministrazione con l’esercizio del potere autoritativo, secondo la nota tesi della “carenza di potere in concreto”;
– che infatti, anche secondo la pronuncia del 12 gennaio 2011 n.509 citata dai ricorrenti, le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del GA in riferimento ad azione risarcitoria per occupazione usurpativa “consequenziale all’annullamento di atti del procedimento espropriativo”quindi non innovando il proprio precedente orientamento;
– che ciò nonostante, ritiene il Collegio di poter valutare ugualmente la manifesta infondatezza della questione di giurisdizione, essendo nel frattempo intervenuto, sul piano normativo, la nuova previsione contenuta nella lett. g) comma 1, dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità “, con disposizione del tutto riproduttiva delle statuizioni della Corte Costituzionale (sent. n. 204/2004 e 191/2006);
– che infatti alla luce dello ius superveniens – venuta meno la stessa configurabilità  di una distinzione tra occupazione acquisitiva ed usurpativa (Consiglio di Stato sez V 2 novembre 2011, n.5844) – pare al Collegio del tutto priva di pregio affermare la riconducibilità  all’esercizio del pubblico potere delle controversie risarcitorie conseguenti ad occupazioni divenute illecite a seguito di annullamento (con tipico effetto ex tunc) della dichiarazione di pubblica utilità  e non anche per quelle conseguenti a sopravvenuta inefficacia, sussistendo in entrambi i casi, a monte dell’occupazione, una attività  autoritativa tale da imprimere una connotazione pubblicistica ai fini della giurisdizione di cui alla lett. g) comma 1, dell’art. 133 c.p.a., a differenza dell’ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità ;
– che pertanto ritiene il Collegio ai sensi del combinato disposto degli art 367 c. 2 c.p.c e 10 c.p.a. di respingere la richiesta di sospensione e di rinnovare nei confronti del Comune di Lucera in persona del Dirigente UTC l’ordine già  intimato con l’ordinanza n. 804/2011, assegnando ulteriore termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.
Ritenuto di dover fissare per la prosecuzione la Camera di Consiglio del 13 gennaio 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione la Camera di Consiglio del 13 gennaio 2012.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)