1. Giustizia Amministrativa – Interesse a ricorrere – Titolare di rivendita ordinaria generi di Monopolio – Interesse a impugnare istituzione rivendita speciale posta a modesta distanza- Sussistenza

 
 
2. Autorizzazione e Concessione – Rivendita speciale generi monopolio – Presupposti per l’istituzione ex art. 22 L. 1293/1957 e 53 DPR 1074/1958 –  Presenza di particolari esigenze a cui una rivendita ordinaria non può fare fronte –  Difetto di  istruttoria e motivazione sulla sussistenza dei presupposti  – Illegittimità 
 

1. Sussiste un
indubbio interesse del titolare di una rivendita ordinaria di generi di
monopolio ad opporsi all’apertura della rivendita speciale, ove la modesta
distanza esistente tra le due rivendite è idonea in concreto a cagionare uno
sviamento della clientela della rivendita ordinaria.
 
2. Posto che le norme
degli  articoli 22 L. 1293/57 e 53 DPR 1074/58 prevedono la istituzione
delle rivendite speciali solo quando sussistano particolari esigenze alle quali
le rivendite ordinarie non possano far fronte, è illegittimo il provvedimento
di istituzione di una rivendita speciale che non risulti sorretto da
istruttoria e motivazione adeguate, in quanto manchevole degli elementi dai
quali dovrebbe evincersi che la nuova rivendita speciale sarebbe necessaria (ad
es.,  in relazione al possibile incremento della domanda o  per
l’incapacità  della rivendita ordinaria già  esistente di farvi fronte).
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Vedi TAR ric. 1518 – 2011
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N. 00810/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01518/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2011, proposto da:

Cosima Caporale, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Rutigliano, Livia Grazzini, con domicilio eletto presso Federico Rutigliano in Bari, via A. Gimma N. 147;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze Amm.Ne Autonoma dei Monopoli di Stato-Uff.Reg.Della Puglia-Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Carmela La Torre, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Domenico D’Antuono, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 1392 del 19.04.2011 (Allegato n. 1) con cui l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – Sede di Bari ha determinato l’istituzione della rivendita speciale di generi di monopolio n. 145, presso il bar all’interno di stazione di servizio automobilistico “API”, ubicata in Foggia, Viale Fortore, 77;
– di tutti gli atti del procedimento, preparatori, consequenziali e comunque connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze Amm.Ne Autonoma dei Monopoli di Stato-Uff.Reg.Della Puglia-Bari e di Carmela La Torre;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. Rutigliano a vv. F. S. Dodaro, su delega dell’avv. G. D. D’antuono;
 

il Collegio, ritenuto che:
– la ricorrente, nella sua qualità  di titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, vanta un indubbio interesse ad opporsi alla apertura della rivendita speciale istituita con il provvedimento impugnato, e ciò per la ragione che la modesta distanza esistente tra le due rivendite è idonea in concreto a cagionare uno sviamento della clientela della rivendita ordinaria;
– il provvedimento impugnato, con il quale è stata istituita una rivendita speciale non si fonda sulla necessità  di assicurare la libera concorrenza e non intende disapplicare la normativa di settore relativa ai beni assoggettati a monopolio di Stato;
– in coerenza con tale atteggiamento l’AMMS avrebbe dovuto tenere conto, al fine di valutare la domanda presentata dalla controinteressata, di quanto stabilito negli articoli 22 L. 1293/57 e 53 DPR 1074/58, dai quali emerge che le rivendite speciali possono essere istituite solo quando sussistano particolari esigenze alle quali le rivendite ordinarie non possano far fronte;
– in punto di fatto si deve invece rilevare che il provvedimento impugnato non risulta sorretto da una adeguata istruttoria e motivazione: esso infatti non indica gli elementi dai quali dovrebbe evincersi che la nuova rivendita speciale appare effettivamente necessaria sia in relazione alla possibile domanda, sia in relazione alla incapacità  della rivendita ordinaria già  esistente di farvi fronte;
– ritenuto pertanto che il ricorso appare assistito da fumus in relazione al prospettato difetto di istruzione, di motivazione nonchè di contraddittorietà ;
– rilevato altresì sussistere il periculum in mora, in relazione al concreto pericolo di sviamento della clientela che potrebbe subire la rivendita ordinaria;
– ritenuto peraltro opportuno compensare le spese relative alla presente fase monitoria in relazione alla ambiguità  del quadro legislativo attuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda):
– accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato;
– visto l’art. 55 c.p.a. fissa l’udienza pubblica del 13 dicembre 2012 per la discussione del merito.
– compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)