Procedimento amministrativo – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Straniero già  destinatario di un decreto prefettizio di espulsione – Tentativo di rientro in Italia prima della decorrenza del decimo anno e senza l’autorizzazione ministeriale prescritta dall’art. 13 comma 14, d. lg. 286/1998 – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Legittimità 

E’ legittimo il diniego del questore del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che, pur avendo subito un precedente provvedimento di espulsione comminatogli sotto false generalità , di per sè ostativo del rilascio del permesso,  non vi ha ottemperato,  richiedendo un permesso di soggiorno prima del decorso del termine di dieci anni dall’emanazione del provvedimento di espulsione ed in assenza dell’autorizzazione ministeriale, come prescritto dall’art. 13 comma 14, d. lg. 286/1998.

 
N. 01452/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2011, proposto da: 
Khalid Hamdoun, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Testini, con domicilio eletto presso Vito Colonna in Bari, via De Rossi N. 66; 

contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, N.97; 

per l’annullamento
del decreto di rifiuto del rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Cat. A.12/2011 emesso dal Questore di Foggia in data 12.01.2011 e notificato in data 19.05.2011, nonchè di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Angelillis, su delega dell’avv. F. Testini e avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto del Questore di Foggia in data 12.01.2011 di rifiuto del rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Cat. A.12/2011.
Il Questore di Foggia ha adottato il suddetto provvedimento, adducendo che il ricorrente risulta destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento e di contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni adottati in data 5.12.2008 rispettivamente adottati dal Prefetto e dal Questore della Provincia di Foggia.
In sede di verifica a seguito di fotosegnalamento, è stato accertato che l’interessato aveva fornito false generalità  e tale circostanza non è stata contestata ex adverso.
L’atto impugnato appare correttamente motivato in base al suindicato richiamo, stante l’inaffidabilità  del soggetto che aveva documentato falsamente le proprie generalità .
Tale incontestabile ed incontestata circostanza, che le argomentazioni di parte ricorrente non hanno potuto vanificare, comporta la legittimità  dell’impugnato provvedimento dell’intimata Amministrazione statale.
Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, è legittimo il decreto questorile recante diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato in base al fatto che lo straniero interessato, con false generalità , sia stato già  destinatario di provvedimento di espulsione adottato dal competente Prefetto e rimasto ineseguito, per cui il medesimo, onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di efficacia dell’espulsione (art. 13 comma 14, d.lg. n. 286 del 1998 e s. m. e i.), avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale ivi prevista (nella specie, l’extracomunitario aveva ottenuto il visto d’ingresso tacendo l’esistenza, a proprio carico, di un precedente provvedimento espulsivo comminatogli sotto diverse e false generalità  e, quindi, in palese violazione del divieto di reingresso in Italia per gli stranieri già  destinatari di tali provvedimenti espulsivi. (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 19.02.2009 n. 43).
Tali circostanze comportano l’inapplicabilità  alla fattispecie in esame della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011), che concorne la distinta ipotesi di inottemperanza ai provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità .
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Laura Marzano, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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