Misure di Protezione Collaboratori
Giustizia – Piano Provvisorio di Protezione –  Inclusione di minori anche in difetto di
assenso del padre legittimo e convivente – Legittimità .

 
 
L’esigenza di sicurezza dei minori costituisce presidio ineludibile nell’ambito
delle speciali misure di protezione e  come tale prevale anche sulle
esigenze del padre legittimo e convivente; è pertanto legittima l’estensione
del programma di protezione e  la
collocazione in località  protetta dei minori anche in assenza del consenso del
padre legittimo e convivente. 
 
 
 
 
 
 
 

N. 00796/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01556/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
 
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R.G.¦¦¦., rappresentato e difeso dall’avv. F.C.¦¦.., con domicilio eletto
presso F.C in Bari, via ¦..;
contro
Comm.Ne Centrale Definizione e Applicazione Speciali Misure di
Protezione, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
A D;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, ad oggi ignoto, emesso in data sconosciuta
dalla Commissione Centrale per la Definizione e Applicazione delle Speciali
Misure di Protezione, con cui è stata disposta l’estensione del programma di
protezione previsto per il collaboratore di giustizia VALERIO Vito, ai minori G
A e G G, figli dei coniugi G e D, nonchè al minore D V tutti facenti parte del
citato nucleo familiare, con conseguente illegittima collocazione dei tre
minori in località  protetta.
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
ancorchè non conosciuto, ivi compresi i previsti pareri;
Con l’atto di motivi aggiunti depositato il 26 settembre 2011
si chiede la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento emesso il
giorno 7.9.2011 dalla Commissione Centrale per la Definizione e Applicazione
delle Speciali Misure di Protezione, istituita con decreto del Ministero
dell’Interno in attuazione della L. n. 82/1991, con cui è stato adottato
“nei confronti del collaboratore di giustizia Valerio Vito e dei familiari
in premessa indicati un piano provvisorio di protezione”, complessivamente o
anche solo limitatamente alla parte in cui detto atto sottopone a programma di
protezione i minori G. A .G .Ga.  figli
legittimi e conviventi dei coniugi G. R. e D. A.,
nonchè al minore D. V.  facenti parte del citato nucleo familiare, con
conseguente illegittima collocazione dei tre minori in località  protetta.
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
ancorchè non conosciuto, ivi compresi note informative, proposte e pareri;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’esigenza di sicurezza dei minori costituisce
presidio ineludibile nell’ambito delle speciali misure di protezione e, allo
stato, va pienamente salvaguardata;
 
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda di sospensione inaudita altera
parte.
Rimane confermata la Camera di Consiglio del 06.10.2011 per
l’esame dell’istanza incidentale di sospensione.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 28 settembre 2011.

  Il Presidente
  Pietro Morea

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.)