Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Ampliamento di costruzione esistente – Avanzata fase di esecuzione lavori – Tutela cautelare – Presupposti – Non sussistono

Non sussistono i presupposti per sospendere la realizzazione di un’opera pubblica (nella specie ampliamento dell’immobile destinato ad ospitare il provveditorato regionale alle opere pubbliche), qualora si tratti di ampliamento finalizzato al completamento di edificio già  esistente e non vi sia una significativa alterazione della situazione antecedente dal punto di vista della tutela del paesaggio, anche in considerazione dell’antropizzazione della zona e della circostanza che la sospensione non avrebbe concreti effetti in ragione dello stadio di quasi ultimazione dell’opera.

N. 00550/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01076/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2014, proposto da:

Franca Maria Convertino, Andrea Guarnieri Calo’ Carducci, Augusto De Cillis, Maurizia Atlante, Immacolata Barbarossa, Augusta Tota, Emilia Alfonsi, Carlo Paolini, Lucia Aprile, Umberto Morfini, Girolamo Alessandro Ladisa, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, n.120;

contro
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba, Fg.; Capitaneria di Porto Bari; Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.r a Comunale via P.Amedeo n.26; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, via Nazario Sauro n.33; 
Autorità  Portuale di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso Ignazio Fulvio Mezzina in Bari, Piazzale C.Colombo1 – Autorit. Port.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto a firma del Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche Puglia Basilicata prot. n. 617 del 21.9.2010, recante l ‘intesa Stato – Regione sulla base del progetto relativo alla realizzazione della nuova sede del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata- sede di Bari, Corso De Tullio civ.1;
-del parere prot. n.11206 del 19.08. 2014 reso dalla Direttrice regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia su carta intestata della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari – Bat – Foggia;
-della nota prot. n. 8673 del 6. 8.2014, recante diniego di sospensione dei lavori, a firma del Responsabile del Procedimento presso il Provveditorato lnterregionale aile Opere Pubbliche;
-della nota prot. 7486 del 23.07.2010, confermata dalla successiva nota n.8624 del 16.09.2010, a firma della Direz:ione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici di Puglia;
-del Verbale della Conferenza dei Servizi in data 30.06.2010;
-della nota prot. n.5225 del 14.06.2010, a firma della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Sari e Foggia;
-del parere della Regione Puglia – Servizio Urbanistica prot.n.10399 del 30.6.2010
-del parere del Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata;
in subordine: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva,
-dei medesimi atti sopra meglio precisati;
-di ogni ulteriore atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo,
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
-del carattere abusivo dei lavori edilizi di cui al Decreto a firma del Provveditore lnterregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata prot.n.617 del 21.09.2010, a tutt’oggi in corso di esecuzione nel cantiere edile in Bari al Corso De Tullio civ. 1, in quanta privi della necessaria autorizzazione dell’Autorità  Ministeriale preposta all’osservanza del vincolo monumentale indiretto imposto sull’area con OM 15.05.1930;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg, della Capitaneria di Porto Bari, del Comune di Bari e della Regione Puglia, della Autorità  Portuale di Bari e della Direzione Regionale di Puglia dei Beni Culturali e Paesaggistici;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Luigi Paccione, Augusto Farnelli, Chiara Lonero Baldassarra e Anna Bucci.;
 

La particolarità  e delicatezza della vicenda impone di evidenziare alcune circostanze rilevanti in punto di fatto:
– il vincolo indiretto in esame è funzionale a garantire la visione del castello dalle aree circostanti (e non viceversa);
– tra il castello e l’area interessata dall’intervento edilizio teso alla costruzione dell’ampliamento della sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia – Basilicata esiste una folta piantumazione (sopravvenuta al vincolo).
Tanto premesso in punto di fatto (rilevante ai fini della valutazione del requisito del periculum), ritiene il Collegio che, sotto il profilo del fumus , ferme restando le doverose valutazioni ed approfondimenti in tema di legittimazione e nullità  di alcuni dei provvedimenti impugnati che vengono riservate al merito,
-da un lato, il parere postumo della Soprintendenza del 19.8.2014 non appare prima facie manifestamente illegittimo;
-dall’altro la scoperta del vincolo successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi parrebbe rappresentare, vista in filigrana, una sopravvenienza, ovverosia un presupposto per la rimozione in autotutela della determinazione conclusiva (che resta pur sempre una facoltà  e non un obbligo).
Dirimente, infine, è lo scrutinio del periculum.
Deve osservarsi, infatti,
-da un lato che l’edificio costruendo rappresenta il completamento – con uguale altezza – di altra struttura omologa, sicchè la sua edificazione non altera significativamente la preesistente situazione sotto il profilo degli interventi antropomorfi e la, conseguente, visibilità  del castello dall’area vincolata;
-dall’altro che la costruzione ha, ormai, raggiunto la edificazione avanzata tranne l’ultimo piano, sicchè la sospensione dei lavori non determinerebbe, nella sostanza, alcun recupero di visuale;
– infine, che si è in presenza di opera pubblica con impegno di ingenti risorse pubbliche, la cui realizzazione, nella comparazione degli interessi, non ammette ritardi.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che, esigenze di effettività  della tutela e celerità  della decisione, tenuto conto della prevalenza degli interessi coinvolti, impongano di fissare sin d’ora la data di trattazione del merito.
Le spese, infine, derogano alla soccombenza, in ragione della particolarità  della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
Fissa per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 28.5.2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)