Procedimento amministrativo – Abilitazione professionale – Avvocato – Prova scritta – Requisiti di validità  formale – Indicazione di data diversa da quella di svolgimento – Causa di esclusione – Non sussiste – Fattispecie 

La validità  formale della prova scritta relativa all’esame di abilitazione alla professione forense è subordinata esclusivamente alla redazione dell’elaborato su fogli muniti di firma del Presidente e del sigillo della Commissione, come prescritto dall’art. 20 del R.D. n. 37/1934. Ne consegue che è illegittimo – in quanto avulso da un qualsivoglia referente normativo tipico e viziato per difetto di motivazione – il provvedimento che annulla la prova sull’inedito presupposto che la data impressa sul foglio utilizzato dal candidato, regolarmente firmato e timbrato, non corrisponde alla data di svolgimento della prova. (Nel caso di specie, è stato rilevato che non essendo censurabile, in quanto imposta dalle circostanza concrete, la prassi utilizzata dalla Sottocommissione di non annotare il numero di fogli consegnati a ciascun candidato – pur essendo foriera di errori, come la consegna di fogli con data diversa da quella effettiva – non sono censurabili neanche le conseguenze che ne derivano).

N. 01196/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2014, proposto da: 
Francesca Raffaele, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Balducci, Dario Virgintino, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, via Melo, n. 114; 

contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione n.5 per gli esami di avvocato – sessione 2013 – presso la Corte d’Appello di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
dell’elenco degli ammessi alla prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013 – predisposto dalla Corte d’Appello di Bari e reso pubblico on-line in data 17.6.2014, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
del verbale del 22.5.2014 della Sottocommissione n. 5 per gli esami per avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna, relativo alla correzione degli elaborati predisposti dalla ricorrente nell’ambito della procedura d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato -sessione 2013 – nella parte in cui dispone l’annullamento, vergato in calce, della seconda prova scritta, contenuta nella busta 1390, ovvero la stesura del parere di diritto penale e, conseguentemente, l’annullamento delle restanti due prove d’esame;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Sottocommissione n. 5 per gli esami d’avvocato presso la Corte d’Appello di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti gli avvocati Pierluigi Balducci, Dario Virgintino e Lydia Fiandaca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento che annulla la prova scritta sostenuta dalla ricorrente nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2013 presso la Corte d’Appello di Bari per il conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato, sul presupposto che la seconda prova, svoltasi il giorno 11 dicembre 2013, è stata redatta su foglio, timbrato e firmato dal Presidente della Commissione, recante la data del 10 dicembre 2013.
La ricorrente afferma di aver ricevuto i fogli per la redazione del parere, durante le prove scritte, dai membri della Commissione e ipotizza che, per errore, le siano stati consegnati fogli recanti la data della prova svoltasi il giorno precedente.
Censura poi la non ammissione perchè la validità  formale della prova è subordinata esclusivamente alla redazione dell’elaborato su fogli muniti di firma del Presidente e del sigillo della Commissione – come prescritto dall’art. 20 del R.D. n. 37/1934 – e che la nullità  delle prove nei pubblici concorsi è comminata, dall’art. 13 comma 2 d.P.R. 487/94, solo in mancanza di uno dei predetti requisiti.
Deduce pertanto che, essendo stati gli elaborati redatti su fogli conformi ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo perchè adottato sull’inedito presupposto che la data impressa sul foglio, sul quale è stato redatto il parere richiesto, non corrisponde alla data di svolgimento della prova, con la conseguenza che, avulso da un qualsivoglia referente normativo tipico, il provvedimento sarebbe viziato anche per difetto di motivazione.
La ricorrente riferisce infine che il Presidente della prima Sottocommissione, nel riscontrare l’istanza di accesso agli atti, comunicava che per l’elevato numero dei partecipanti non era stato possibile annotare, per ciascun candidato, il numero dei fogli consegnati e ritirati alla fine della prova e che, presumibilmente per lo stesso motivo, erano state annullate le prove di altri cinque candidati.
Il ricorso è fondato.
Infatti la prova della ricorrente risulta pacificamente redatta su fogli timbrati e firmati, dunque conformi ai requisiti richiesti dalla normativa di settore, nè il provvedimento di esclusione ravvede, nella diversità  della data impressa sui fogli della prova, svoltasi il giorno 11 dicembre 2013, un elemento che possa vulnerare i principi che presiedono allo svolgimento degli esami di selezioni pubbliche, rivelandosi, sotto tale profilo, fondata la censura di difetto di motivazione.
Del resto, non essendo stato possibile tenere il conto dei fogli consegnati ai candidati e ritirati alla fine delle prove, è più probabile che il foglio con la data del giorno precedente sia stato consegnato alla ricorrente dai membri della Commissione, che non altro, anche alla luce del fatto che altre cinque prove, risulta ex actis, sarebbero state annullate per lo stesso motivo.
Ne consegue che se la prassi seguita dalla Sottocommissione, ancorchè foriera di errori – quali la consegna di fogli con data diversa da quella del giorno di svolgimento della prova – non è censurabile perchè imposta dalle circostanze concrete, parimenti non lo sono, sarebbe illogico il contrario, come a ragione dedotto dalla ricorrente, le conseguenze che ne derivano, cioè l’avere i candidati fatto uso di quei fogli.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000.00, oltre accessori, come per legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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