Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Soggetto incaricato della progettazione – Indicazione – Elemento essenziale – Conseguenze
 

 
L’erronea indicazione in sede di offerta, da parte del concorrente ad una gara pubblica, del soggetto incaricato per la progettazione non può ridursi a mera irregolarità  formale, trattandosi di manifestazione di volontà  in ordine ad un elemento essenziale della proposta negoziale, ossia la composizione soggettiva della compagine concorrente, che non tollera integrazioni o rettifiche in corso di gara, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
 

N. 00186/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00284/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2013, proposto da Doronzo Infrastrutture s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Dionigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Fornari, 15/A;

contro
Autorità  Portuale di Manfredonia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Gianni Rotice s.r.l., in proprio e quale mandante dell’a.t.i. con Consorzio Cooperative Costruzioni, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Galli, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Cipriani in Bari, via Andrea da Bari, 109; 
Consorzio Cooperative Costruzioni, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Gianni Rotice s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Tangari in Bari, via Piccinni, 150; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, delle banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere e riordino dei sottoservizi nel porto commerciale di Manfredonia;
di tutti i provvedimenti adottati dalla commissione giudicatrice e, ove occorra e nei limiti dell’interesse dedotto dalla ricorrente, del bando e del disciplinare di gara;
nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato, nonchè per il risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione dei lavori ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Michele Dionigi, avv. Ines Sisto, avv. Marco Galli e avv. Nicola Marcone;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare:
a) che il ricorso principale non appare suscettibile di accoglimento, specialmente con riguardo al primo ordine di censure riferito alla posizione del geologo nel raggruppamento aggiudicatario, dal momento che la relazione geologica era stata già  compiutamente redatta dalla stazione appaltante (cfr., su fattispecie analoga: TAR Puglia, Bari, sez. I, 31 gennaio 2013 n. 118) e che, in ogni caso, non pare doversi ravvisare violazione del divieto di subappalto posto dall’art. 91, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici;
b) che i ricorsi incidentali proposti dalle controinteressate appaiono fondati in relazione a più di un motivo, ed innanzitutto con riguardo alla erronea indicazione in sede di offerta, da parte della Doronzo Infrastrutture s.r.l., del soggetto incaricato per la progettazione (profilo che non può ridursi a mera irregolarità  formale, trattandosi di manifestazione di volontà  circa un elemento essenziale della proposta negoziale, ossia la composizione soggettiva della compagine concorrente, che non tollera integrazioni o rettifiche in corso di gara, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici);
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda di sospensiva, con compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)