1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Ricorso incidentale escludente – Esame prioritario – Necessità 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Affidamento di appalto integrato di lavori – Raggruppamento di imprese – Professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni – Etero-integrazione del disciplinare di gara con le disposizioni del Regolamento appalti (D.P.R. 207/2010) – Fattispecie

1. Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere esaminato preliminarmente rispetto al ricorso principale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato Ad Plen. 7 aprile 2011, n. 4. 


2. L’art. 261 del D.P.R. 207/2010 – secondo cui nelle gare per l’affidamento della progettazione di opere pubbliche, il mandatario del r.t.i. deve possedere i requisiti tecnici e finanziari di qualificazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti – e l’art. 253 del D.P.R. 207/2010 – secondo cui nell’offerta deve essere prevista la presenza, “quale progettista”, di un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni – sono applicabili alle gare per l’affidamento degli appalti integrati di lavori anche in assenza di espressa statuizione del disciplinare di gara, in virtù del meccanismo della etero-integrazione proprio delle norme imperative (nel caso di specie, è stata ritenuta illegittima l’ammissione del raggruppamento ricorrente in quanto il fatturato della mandataria è risultato inferiore a quello del mandante e non è stata prevista, in sede di offerta, la presenza del giovane professionista).

N. 00455/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2013, proposto da Saulle Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lubelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo 35; 

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi 63; 

nei confronti di
Edilres s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ruscigno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi 16; 

per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 8 del 17 gennaio 2013, con la quale il Comune di Trani ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Edilres s.r.l. dell’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile confiscato ad organizzazione criminale in contrada Curatoio;
della determina di aggiudicazione provvisoria e di tutti i verbali della commissione di gara;
nonchè per la condanna del Comune di Trani al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e di Edilres s.r.l.;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Massimo Lubelli, avv. Massimo Ingravalle e avv. Giuseppe Ruscigno;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso che:
– la ricorrente principale Saulle Impianti s.r.l., seconda classificata nella procedura aperta indetta dal Comune di Trani per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero di un immobile confiscato ad organizzazione criminale (di importo a base di gara pari ad euro 713.487,52 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), impugna il provvedimento del 17 gennaio 2013 di aggiudicazione dell’appalto alla Edilres s.r.l., deducendo in sintesi: 1) l’illegittima ammissione della società  aggiudicataria, che non avrebbe compilato il documento di analisi dei prezzi richiesto, a pena d’esclusione, dal paragrafo 3.2. del disciplinare di gara e che avrebbe, inoltre, presentato un’offerta economica inficiata dalla presenza di abrasioni e cancellature; 2) l’illegittimità  dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice per le offerte tecniche, con particolare riguardo alla progettazione ed installazione dell’ascensore;
– la controinteressata Edilres s.r.l. propone ricorso incidentale, volto a dimostrare l’illegittimità  dell’ammissione alla gara della Saulle Impianti s.r.l. sotto molteplici profili: I) l’insufficienza della qualificazione posseduta dall’arch. Latorre, mandatario dell’associazione temporanea di professionisti designata per la progettazione esecutiva; II) l’assenza, all’interno della predetta associazione temporanea, del giovane professionista abilitato alla progettazione da meno di cinque anni; III) l’incompletezza del progetto esecutivo e la sua difformità  dalle prescrizioni del paragrafo 3.1. del disciplinare di gara; IV) l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante della società  e dai professionisti associati;
Ritenuto di dover esaminare prioritariamente il ricorso incidentale, che ha portata escludente (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4) ed è fondato, in relazione ai primi due motivi;
Rilevato, quanto al primo motivo, che:
– l’art. 261, settimo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che, nelle gare per l’affidamento della progettazione di opere pubbliche, il mandatario del raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, primo comma – lett. g), del Codice deve in ogni caso possedere i requisiti finanziari e tecnici di qualificazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti;
– tale previsione, oltre ad essere direttamente applicabile anche alle procedure di gara per l’affidamento di appalti integrati di lavori (per effetto del rinvio dell’art. 53, terzo comma, del Codice), è altresì applicabile, secondo il meccanismo della etero-integrazione proprio delle norme imperative, anche in assenza di espressa statuizione del disciplinare di gara (come nella fattispecie controversa, ove l’Amministrazione ha invece erroneamente richiamato l’abrogata disciplina del D.P.R. n. 554 del 1999, mostrando comunque la volontà  di conformarsi alla disciplina regolamentare in materia di appalti pubblici di lavori);
– è provato (e non contestato dalla ricorrente principale) che l’arch. Latorre, mandatario dell’associazione temporanea di professionisti designata per la progettazione esecutiva dalla Saulle Impianti s.r.l., possiede per la classe III – categoria a) un fatturato pari a euro 221.000,00, inferiore a quello di euro 2.540.123,01 dichiarato dal mandante ing. Susca;
Rilevato altresì, quanto al secondo motivo, che:
– l’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che, nelle gare per l’affidamento della progettazione di opere pubbliche, i raggruppamenti devono prevedere la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente;
– anche tale previsione è senz’altro applicabile anche alle procedure di gara per l’affidamento di appalti integrati di lavori (cfr., di recente: Cons. Stato, sez. III, 27 settembre 2012 n. 5112) ed integra, ove occorra, la lex specialis di gara (nella quale, anche per tale profilo, e stata richiamata erroneamente l’abrogata disciplina del D.P.R. n. 554 del 1999);
– è provato che il raggruppamento temporaneo designato per la progettazione esecutiva dalla Saulle Impianti s.r.l. non contemplava, in sede di offerta, la presenza di un giovane professionista e che la commissione di gara, dopo averne rilevato il difetto nella seduta del 6 giugno 2012, ha illegittimamente consentito l’integrazione postuma della compagine concorrente con nota del 29 ottobre 2012;
– invero, l’omessa indicazione del giovane professionista all’interno del raggruppamento concorrente per la progettazione costituisce motivo di esclusione ex lege (cfr., tra molte: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194);
Ritenuto, per quanto detto, di dover accogliere i primi due motivi di ricorso incidentale e di dover dichiarare assorbiti i restanti motivi;
Ritenuto, di conseguenza, di dover dichiarare inammissibile il ricorso principale proposto dalla Saulle Impianti s.r.l., che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara indetta dal Comune di Trani per l’appalto in epigrafe;
Ritenuto, infine, di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso incidentale della Edilres s.r.l.;
– dichiara inammissibile il ricorso principale della Saulle Impianti s.r.l.;
– condanna la Saulle impianti s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Trani e della Edilres s.r.l., a ciascuno nella misura di euro 4.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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