Deve essere sospeso in via cautelare un provvedimento di sospensione lavori (in ipotesi di ristrutturazione di un immobile) che rechi una motivazione perplessa, che non consenta, cioè, di comprendere se si tratti di sospensione ascrivibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 27 d.P.R. 380/01 (la quale cessa decorso il termine di 45 giorni in assenza di adozione di provvedimento definitivo) ovvero di sospensione procedimentale (con conseguente interdizione temporanea dell’attività materiale di realizzazione delle opere) che non può protrarsi sine die ma solo per il tempo necessario agli accertamenti istruttori.
N. 00723/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01406/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2014, proposto da:
Ruggero Francavilla, Sterpeta Fiorella, rappresentati e difesi dall’avv. Tullia Scattarelli, con domicilio eletto presso Tullia Scattarelli, in Bari, piazza Luigi di Savoia n.37;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, Via Davanzati, n. 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Edilizia pubblica e privata del Comune di Barletta prot n. 49142 del 25/9/2014 mt. 137, notificata ai ricorrenti in data 2/10/2014, con la quale è stata ordinata la sospensione dei lavori di ristrutturazione edilizia dei quali gli stessi avevano comunicato l’inizio in data 15/9/2014, in forza dell’avvenuto consolidamento del silenzio assenso, nonchè di ogni altro atto alla stessa ordinanza presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Tullia Scattarelli e Isabella Palmiotti;
Rilevato che il provvedimento impugnato adottato il 25.9.2014 appare, ad un primo sommario esame, sostenuto da una motivazione perplessa in merito alla natura della sospensione dei lavori ingiunta alla ricorrente;
Considerato che, se trattasi di sospensione ascrivibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 27 d.P.R. 380/01, deve constatarsene l’inefficacia sopravvenuta per decorso del termine di 45 giorni mentre se si tratta di un’ipotesi di sospensione procedimentale – con conseguente interedizione temporanea dell’attività materiale di realizzazione delle opere – essa non può protrarsi sine die, come osservato dal Comune nella memoria di costituzione;
Rilevato che, invece, nel provvedimento impugnato non è stabilito un termine finale di efficacia della sospensione, nè un termine entro il quale il Comune dovrà comunque adottare i provvedimenti di competenza in merito alla assentibilità delle opere intraprese, previa esecuzione degli accertamenti istruttori in funzione dei quali la sospensione è stata disposta;
Ritenuto, stante l’incertezza della situazione di fatto rappresentata in atti, di dover compensare le spese della fase cautelare,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza),
accoglie la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)