1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Provvedimento di diniego –  Danno patrimoniale – Risarcimento per equivalente – Possibilità  – Sussiste

1. Il presupposto diniego  di V.I.A. esclude il periculum in mora per la tutela cautelare richiesta nei confronti del successivo provvedimento che ha sospeso l’attività  del ricorrente.


2. Quando l’interesse cautelare azionato risulta inerire a un danno la cui consistenza patrimoniale appare risarcibile per equivalente e quantificabile in sede di merito non ricorre il periculum in mora.

N. 00690/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01405/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2014, proposto da:
Col-Ma Coltivazione Marmi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Todisco e Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Pasquale Todisco, in Bari, Via Peucetia, 28;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, Via Davanzati, 33;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Province di Ba, Fg, Bat, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Barletta, in data 25.6.2014 prot. 35225, a firma del Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Barletta, contenente il diniego procedura di V.I.A. per ampliamento cava di calcari;
di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Province di Ba, Fg, Bat e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Tarantini, Domenico Cuocci Martorano, per delega dell’avv. Giuseppe Caruso, e Anna Bucci;
 
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il periculum in moranecessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, infatti, che il diniego impugnato ha determinato come suo concreto effetto lesivo per il ricorrente, l’emanazione del provvedimento cautelare della Regione Puglia n. A000160/n. 12556 di sospensione dell’attività  estrattiva di calcari per come svolta sulla particella n. 167, foglio 81;
Considerato, tuttavia, che tale sospensione è stata solo occasionata dal diniego di procedura di VIA impugnato e non univocamente determinata da quest’ultimo;
Considerato, in particolare, che le ragioni effettive della sospensione immediata dei lavori di coltivazione e del preavviso di diniego di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività  estrattiva, lungi dall’essere imputabili ad un inesistente errore materiale, sono più perspicuamente da ravvisarsi nel corpo dell’articolata determina n. 145/2013, citata espressamente nel detto provvedimento di sospensione, ove si è disposto la ripresa dei lavori in regime autorizzativo meramente transitorio;
Considerato, inoltre, che la presenza formale del vincolo su tutte le particelle in questione, sia quella già  interessata dall’attività  estrattiva che quelle oggetto del richiesto ampliamento – ad eccezione delle particelle 164 e 176, foglio 81, come da nota della Soprintendenza prot. 50494 del 17 settembre 2013, richiamata espressamente nell’atto di diniego all’istanza di VIA – potrà  essere rimossa solo attivando le relative procedure, anche giurisdizionali, ad istanza dell’interessato;
Considerato, peraltro, che l’interesse cautelare azionato risulta inerire ad un danno la cui consistenza patrimoniale appare di per sè comunque risarcibile per equivalente all’esito delle complesse valutazioni del caso di specie che potranno essere svolte nella competente sede di merito;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della novità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)