1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Formula matematica – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara  – Stipulazione contratto – Periculum in mora – Possibilità 

1. Nella fase cautelare può considerarsi arbitrario e illogico il criterio di attribuzione consistente in una formula matematica (ritenuto peraltro irragionevole dalla stessa stazione appaltante) che non consente mai di raggiungere il massimo punteggio previsto.


2. Nella fase cautelare può costituire presupposto del periculum in mora la stipulazione del contratto tra l’Amministrazione e il controinteressato.

N. 00691/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01417/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2014, proposto da Cooperativa Sociale Prometeo Onlus a m.p. in proprio ed in quanto designata mandataria della costituenda ATI, Società  Cooperativa Sociale Xlao Yan – Rondine Che Ride in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Società  Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà  in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  Onlus in proprio ed in quanto mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dall’avv. Chiara Sammarco, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Palieri in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. G. Caponio in Bari, via S. Lioce, 52;
Ufficio Comune di Piano – Ambito Territoriale Sociale n. 5;
Comune di Bisceglie;
nei confronti di
Società  Coop. Sociale “Consorzio Matrix”;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale n. 530 del 19.9.2014 dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 del Comune di Trani – Bisceglie, Ufficio Comunale Piano di Zona, Area I – Affari Generali e Istituzionali, Servizi alle Persone, Ufficio di Piano relativa all’aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Matrix;
– della determina n. 341 dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 dei Comuni di Trani – Bisceglie del 31.7.2014 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio Matrix;
– del verbale del 30.7.2014 relativo all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa, gara n. 3/2014 (CIG: 5847678889) dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, con il quale si è attribuito il punteggio relativo all’offerta economica presentata dai concorrenti e contestualmente si è affidato provvisoriamente il servizio al Consorzio Matrix;
– dell’art. 6 rubricato “Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell’offerta” del Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare dell’Ufficio di Comune di Piano – Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie, ove mai l’interpretazione dello stesso dovesse essere intesa come quella attribuita dalla stazione appaltante e/o dalla Commissione di gara nella parte in cui indica la formula di calcolo dell’offerta economica e nei limiti indicati in ricorso e dell’interesse fatto valere dalle ricorrenti;
– nonchè del silenzio maturato avverso il preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014 o, ove occorrer debba, del provvedimento di contenuti ed estremi ignoti emesso dal Comune di Trani sul preavviso di ricorso notificato a mezzo PEC in data 21.10.2014;
– di ogni altro provvedimento ed atto, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con il Consorzio controinteressato e l’assegnazione del servizio in questione alla costituenda ATI ricorrente, con immediata immissione in servizio della stessa mediante subentro ex art. 124 cod. proc. amm.;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Chiara Sammarco e Michele Capurso;
 
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il contestato criterio di attribuzione del punteggio di cui all’art. 6 del capitolato (applicato dalla Commissione giudicatrice con l’impugnato verbale del 30.7.2014) appare arbitrario ed illogico, in quanto non consente ad alcuna delle domande presentate l’assegnazione, relativamente all’offerta economica, di un punteggio complessivo pari a 40 così come disposto dagli atti di gara;
Rilevato che la stessa parte resistente nella memoria depositata in data 2.12.2014 ha ammesso l’irragionevolezza della formula matematica utilizzata dalla stazione appaltante;
Ritenuta la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora al fine di evitare la stipulazione del contratto con il Consorzio controinteressato;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito per la data dell’8 aprile 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)