Commercio, industria turismo – Contributi e sovenioni pubblici – Restituzione somme – Recupero coattivo del debito – Avviso – Iscrizione a ruolo – Differenze – Periculum in mora 

Non vi è periculum in mora nell’impugnazione della nota  con cui l’Amministrazione chiede la restituzione del debito contenente un mero preavviso di iscrizione a ruolo, ben potendosi, invero, avverso gli eventuali successivi provvedimenti di riscossione coattiva, esperire  i mezzi di tutela anche cautelari previsti dall’ordinamento.

N. 00692/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00795/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2014, proposto da Altaflex s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Arzano, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Murgia Sviluppo s.c.a.r.l. già  Murgia Sviluppo s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Eleonora Daniela Lupis Rogges, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, via Principe Amedeo, 165;
Banco di Napoli s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 13186 dell’11.4.2014, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 17.4.2014, nei limiti indicati in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il documento di approvazione definitiva del programma di investimento;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Murgia Sviluppo s.c.a.r.l. già  Murgia Sviluppo s.p.a.;
Vista l’istanza cautelare di parte ricorrente depositata in data 10 novembre 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Antonio Arzano e Daniela Eleonora Lupis Roges;
 

Ritenuta l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, stante la non attualità  del pregiudizio prospettato da parte ricorrente derivante dalla nota prot. n. 51449 del 6.10.2014 (in forza della quale in mancanza di pagamento delle somme “¦ questa Amministrazione avvierà  il procedimento di iscrizione a ruolo per il recupero coattivo del dovuto”);
Rilevato che avverso gli eventuali futuri provvedimenti di riscossione coattiva la società  ricorrente potrà  esperire i mezzi di tutela anche cautelari previsti dall’ordinamento;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare depositata in data 10 novembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)