Commercio, industria, turismo – Concessioni demaniali – Occupazione temporanea specchi acquei   – Bando per nuove concessioni temporanee – Lesione immediata per titolari imbarcazioni  – Non sussiste – Ragioni

In tema di concessioni demaniali, con riferimento alle occupazioni temporanee di specchi acquei riservate ai titolari di imbarcazioni da diporto o gozzi, non appare prima facie sussistere alcun periculum in mora correlato all’impugnazione dell’avviso pubblico per nuove concessioni temporanee, in considerazione della clausola di precarietà  e della revocabilità  in ogni momento delle nuove concessioni, le quali non conducono alla configurazione di alcuna irreparabilità  del danno.

N. 00689/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01422/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2014, proposto da:
Domenico Fontana, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Lanno, Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo, con domicilio eletto presso Angelo Lanno, in Bari, Via San Francesco D’Assisi, 15;
contro
Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Paola Susca, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari, Capitaneria di Porto di Bari, Agenzia del Demanio di Bari; 
nei confronti di
Associazione Socio Culturale Pensionati Marittimi, Associazione Sportiva “Fishing Game”, rappresentate e difese dagli avv.ti Michele Paparella e Angela Marella, con domicilio eletto presso G. Bagnulo, in Bari, Via Alberotanza, 19; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’avviso del Comune di Mola di Bari, reso noto in data 29 settembre 2014, avente ad oggetto il rilascio di concessioni precarie per occupazione di specchi acquei in ambito portuale a favore di titolari/possessori di piccole imbarcazioni da diporto e gozzi;
di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari, della Associazione Socio Culturale Pensionati Marittimi e della Associazione Sportiva “Fishing Game”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Renzo Cuonzo, Angelo Lanno, Maria Paola Susca, Michele Paparella ed Angela Marella;
 
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente periculum in mora;
Rilevato, infatti, che al di là  dei sollevati profili preliminari di inammissibilità  della domanda, il danno paventato non appare nè attuale, nè irrimediabile, in quanto le concessioni demaniali eventualmente rilasciate sulla base dell’impugnato provvedimento saranno provvisorie, assistite da clausola di precarietà  e revocabili in ogni momento, oltre che della durata non superiore ad anni uno, non sussistendo – in accordo con tali previsioni – il requisito della irreparabilità  del danno;
Ritenuto che, in considerazione della natura, della peculiarità  e della novità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)