1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rapporto tra ricorso principale e incidentale – Corte di Giustizia U.E. 4.7.2013 C-100/12 – Adunanza plenaria 25.2.2014 n. 9 – Interesse alla riedizione della gara – Sussiste 


2. Contratti pubblici – Gara – Bando  – Clausola di esclusione – Omessa dichiarazione ex art. 38 per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara – Amministratori di società  oggetto di cessione – Sussiste obbligo dichiarativo

1. I ricorsi principale ed incidentale devono essere parimenti esaminati, sia pure ai fini della verifica del fumus per la concessione della misura cautelare richiesta, alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con decisione del 4.7.2013 C-100/12, così come confermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25.2.2014 n. 9; in caso di accoglimento di entrambi, infatti, residua l’interesse alla riedizione della gara. 


2. Non appare infondato il motivo con cui, in via incidentale, si evidenzia che il bando di gara contiene l’espressa comminatoria di esclusione anche per l’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 da parte dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara, tra cui, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10/2012, rientrano gli amministratori della società  oggetto di cessione d’azienda.

N. 00114/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00028/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2014, proposto da:

Villa Gaia Cooperativa Sociale a r.l., in proprio e quale società  mandataria del costituendo R.T.I., Trifoglio Cooperativa Sociale Onlus, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale società  mandante nel costituendo R.T.I., Solidarietà  Sociale Cooperativa sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., tutte rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, al corso Cavour, n. 31;

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caruso e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, n.33; Comune di Barletta, nella qualità  di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Barletta; Autorità  Ambito Territoriale di Barletta; 

nei confronti di
Vivere Insieme Società  Cooperativa Sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società  Cooperativa Sociale Shalom, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Romito in Bari, alla via Crispi n. 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale n. 01689 del 27.11.2013 avente ad oggetto “approvazione dei verbali di gara e di commissione giudicatrice per l’affidamento della gestione del servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili. Aggiudicazione in favore dell’ATI Vivere Insieme/Shalom di Barletta”;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè per la declaratoria della nullità , della invalidità  e della inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di Vivere Insieme Società  Cooperativa Sociale Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese con la Società  Cooperativa Sociale Shalom;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale presentato dalle società  controinteressate;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi; Domenico Cuocci Martorano e Maurizio Savasta;
 

Ritenuto, preliminarmente, che nella presente fase debbano essere parimenti esaminati il ricorso principale ed incidentale, sia pure ai fini della verifica del fumus per la concessione della misura cautelare richiesta, anche alla stregua dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con decisione del 4.7.2013 C-100/12, così come confermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25.2.2014 n. 9;
Richiamata la motivazione della precedente ordinanza di questo Collegio n. 63/2014, con cui il provvedimento impugnato è stato sospeso, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in sede di esame del ricorso incidentale;
Ritenuto, da un’analisi sommaria del ricorso presentato dalle società  controinteressate in via incidentale, che non appare infondato il primo motivo di ricorso, atteso che il bando di gara contiene l’espressa comminatoria di esclusione anche per l’ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 del D.lgs. n.163/2006 da parte dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara;
Ritenuto, anche alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10/2012 (punto 3.3) che tra i soggetti tenuti alla predetta dichiarazione rientrano anche gli amministratori della società  oggetto di cessione d’azienda;
Ritenuto, inoltre, che l’interesse alla riedizione della gara che residua per entrambe le imprese può trovare positiva considerazione nella presente sede attraverso la conferma dell’ordinanza n. 63/2014, di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Ritenuto, in ragione dell’esito della presente controversia, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) conferma, nei sensi di cui in motivazione, la propria ordinanza n. 28/2014 di sospensione degli atti impugnati e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 giugno 2014.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)