1. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanza contingibile ed urgente – Requisiti 


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Sussistenza del fumus boni iuris – Assenza del danno grave e irreparabile – Conseguenze – Fattispecie 

1. L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si giustifica soltanto in presenza di una situazione d’urgenza non fronteggiabile con gli ordinari strumenti dell’ordinamento (nella specie il TAR ha ritenuto illegittima un’ordinanza di tal fatta per l’affidamento di un servizio pubblico essenziale, poichè non era stata considerata la possibilità  di ricorrere alla procedura negoziata).


2. Deve essere rigettata l’istanza cautelare avverso l’ordinanza contingibile ed urgente di affidamento di un servizio pubblico essenziale, nonostante l’illegittimità  di tale affidamento, ove il danno paventato dal ricorrente sia riparabile in sede risarcitoria e prevalga l’interesse dalla p.A. allo svolgimento del servizio suddetto senza soluzione di continuità .

N. 00115/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00131/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2014, proposto da:

Avvenire S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino ed Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;

contro
Comune di Sannicandro di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Spagnolo, con domicilio eletto in Bari, via Abbrescia, 50; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza contingibile ed urgente prot. n. 33/2013 del 31.12.2013;
– della determinazione dirigenziale n.799 del 30.12.2013;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta ed Attilio Spagnolo;
 

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che sussiste il fumus in ordine alla illegittimità  dell’ordinanza impugnata, atteso che nella fattispecie sembrano mancanti condizioni e presupposti per l’adozione del provvedimento contingibile ed urgente;
Rilevato, infatti, che la possibilità  di deroga al diritto vigente richiede, oltre alla sussistenza di una situazione d’urgenza non fronteggiabile con gli ordinari strumenti, anche il rispetto di limiti di carattere procedurale (in particolare, adeguata istruttoria sull’assenza di possibilità  alternative in relazione alla concreta situazione d’urgenza) e sostanziale (in particolare, rispetto del diritto comunitario, anche in materia di procedure ad evidenza pubblica), che non è dato riscontrare nel caso di specie;
Rilevato, infatti, che pare essere mancata ogni istruttoria sulla possibilità  di ricorso alle procedure negoziate, pur consentite dall’art. 57 D.lgs. n. 163/2006, in relazione all’urgenza derivante dall’esito infruttuoso della gara di appalto espletata;
Rilevato, tuttavia, che in punto di periculum, in considerazione della natura essenziale del servizio in questione, nonchè del carattere prettamente patrimoniale dell’interesse per cui si chiede la cautela, il bilanciamento degli opposti interessi induce a ritenere prevalente l’interesse pubblico all’espletamento del servizio, anche attesa la non irreparabilità  del pregiudizio della società  ricorrente, in quanto suscettibile di riparazione risarcitoria;
Ritenuto, infine, che, in ragione della peculiarità  e dell’esito della controversia, sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare di sospensiva.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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