Pubblica sicurezza – Nuovo documento di guida – Diniego- Sentenza di  patteggiamento risalente – In assenza della riabilitazione – Illegittimità  – Ragioni

àˆ illegittimo il  diniego del titolo abilitativo per la guida degli autoveicoli se motivato in via esclusiva sulla sentenza di patteggiamento comminata in epoca risalente all’interessato (1990) in assenza di riabilitazione, considerando che quest’ultima non è richiesta ai sensi dell’art.  120, co.3 del codice della strada e che, in ogni caso, non è stata considerata in alcun modo la posizione dell’istante.

Pubblicato il 08/06/2018
N. 00215/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00552/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2018, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Castellaneta in Bari, via Calefati n. 191; 

contro
– Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, in persona del Prefetto pro tempore; entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, hanno legale domicilio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– -OMISSIS- della Prefettura di Bari di diniego al rilascio del nuovo documento di guida richiesto dal ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Marco Vitone, su delega dell’avv. Anna Maria Ciarda, e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l’atto gravato;
Preso atto delle ragioni poste a fondamento del diniego;
Ritenuto che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare atteso che, a fronte di una sentenza di patteggiamento risalente al 1990, l’Amministrazione si è limitata a richiamare l’assenza di riabilitazione (invero non richiesta dall’art. 120, comma 3, del codice della strada), senza alcuna valutazione in concreto della posizione dell’istante;
Ritenuto, ulteriormente, che il paventato pregiudizio riveniente dall’esecuzione dell’atto impugnato dimostri carattere di gravità  ed irreparabilità , sì da consentire un positivo apprezzamento del periculum in mora, indispensabile ai fini dell’accoglimento della formulata istanza cautelare, atteso che il ricorrente svolge l’attività  agricola, per la quale necessita della patente di guida;
Considerato che, alla stregua di quanto sopra rappresentato, è necessario che la competente Amministrazione provveda ad una rinnovata valutazione della posizione del ricorrente, da effettuarsi in concreto;
Ritenuto, infine, di compensare inter partes le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte della Prefettura nei sensi di cui in parte motiva.
Fissa per la trattazione del merito la prima udienza pubblica calendarizzata per gennaio 2019.
Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonchè degli altri soggetti nominativamente individuati nella presente pronunzia, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.