Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Demolizione – Ingiunzione di pagamento – Fattispecie

Dev’essere sospesa l’ingiunzione di pagamento  per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, visto il pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente dal pagamento della suddetta sanzione stabilita nella misura massima prevista dalla legge.

Pubblicato il 18/05/2018
N. 00197/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00368/2018 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2018, proposto da 

Raffaele Basile, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Guantario, con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via De Rossi 203 (studio avv. Vinci), e con domicilio digitale Pec: info@pec.studiolegaleguantario.it

contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli, alla via Dante Alighieri, n. 25 e domicilio digitale Pec:AVVOCATURA@CERT.COMUNE.ANDRIA.BT.IT 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza Dirigenziale Settore Intervento Edilizio -Commerciale-Sviluppo Economico-SUE-SUAP-Agricoltura n. 602 del 14.12.2017, notificata in data 02.01.2018, recante: irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria nell’importo pari a 20.000,00 (ventimila/00) euro a seguito di constata inottemperanza all’ordine di demolizione n. 24 del 16.01.2012 e ingiunzione di pagamento entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nonchè di ogni atto presupposto ivi comprese la relazione della polizia municipale del 26.11.2015 e l’atto di accertamento dell’inottemperanza notificato l’11.3.2015.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le memorie difensive.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che i motivi di ricorso richiedono un’approfondita disamina incompatibile con la tempistica del giudizio cautelare;
Ritenuto che l’istanza cautelare possa essere favorevolmente scrutinata, in ragione del pregiudizio derivante dalla comminatoria, a carico del ricorrente, del massimo della sanzione prevista dalla legge.
Ritenuto, altresì, nel contemperamento degli interessi in rilievo, opportuno fissare la trattazione del merito.
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare. 
Fissa l’udienza per la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di giugno 2019, ore di rito.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Palma Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO