1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Oneri di urbanizzazione – Ritardato pagamento – Oblazione ex art. 36 DPR n. 380/2001 –  Prescrizione – Decennale 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia  privata – Oneri di urbanizzazione – Prescrizione – Termine decennale – Decorrenza 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia  privata – Oneri di urbanizzazione – Sono a carico del proprietario del bene

1. Poichè in materia di oneri di urbanizzazione si applica l’ordinario termine decennale, secondo la regola dell’accessorium sequitur principale, anche alle sanzioni per ritardato pagamento dei predetti oneri ed alla oblazione ex art. 36 dpr 380/2001 si applica il termine di prescrizione decennale.


2. Il contributo di urbanizzazione deve essere determinato al momento del rilascio della concessione e decorre da tale data; tuttavia,  se le parti si siano accordate diversamente circa il suddetto computo, prevedendo una modalità  alternativa all’originario obbligo di legge, deve ritenersi cogente il termine di decorrenza fissato dalle parti.


3. Le obbligazioni relative agli oneri concessori devono essere poste a carico di chi sia proprietario del bene e non solo di chi  l’abbia edificato:  la causa giuridica del pagamento dei descritti oneri risiede, infatti, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione, fruizione che si realizza mediante l’effettiva realizzazione dell’intervento assentito e la successiva utilizzazione del bene.

Pubblicato il 22/05/2018
N. 00725/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2017 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2017, proposto da: 
Ta.Ri. S.r.l., in persona del dott. Antonio Rinaldi, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Lanzetta, Pasquale Roberti, con domicilio eletto presso lo studio Gaudensi Giovanni in Bari, via Trevisani 74; 

contro
Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Manfredonia, p.zza del Popolo, 8; 

per l’annullamento
della richiesta di pagamento contenuta nella nota prot. n. 10961 del 24.3.2017, ricevuta il 12.4.2017, di oneri di urbanizzazione insoluti e segnatamente : a) della sanzione pecuniaria comminata con il permesso di costruire n. 135/2008; b) oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 232/2003; c) interessi maturati sugli oneri di cui al permesso di costruire n. 232/2003; d9 sanzione pecuniaria per mancato pagamento oneri di cui al permesso di costruire n. 232/2003; di ogni atto presupposto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- In data 24.10.2003 venne rilasciato alle società  Brauhaus Engel sas e Folaghe srl il permesso di costruire n. 232/2003 – condizionato al versamento al Comune di Manfredonia dell’importo di euro 195.167,89 per costo di costruzione ed euro 241.463,59 per oneri di urbanizzazione – oggetto poi di variante n. 142 del 27.5.2004.
1.2.- Una parte dell’intervento edilizio – denominato “edificio C” – venne poi ceduto, in data 7.12.2004, dalla società  Folaghe alla odierna ricorrente che realizzava opere in difformità , oggetto di permesso di costruire in sanatoria n. 135/2008, con applicazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 154.130,10.
1.3.- Con la nota impugnata (prot. n. 10961 del 24.3.2017) il Comune di Manfredonia ha chiesto alla ricorrente società  la somma di euro 336.938,15 per :
-mancato pagamento della 2^, 3^, 4^ e 5^ rata per sanzione pecuniaria (oblazione) dovuta in applicazione dell’art. 36 del dpr 380/2001 di cui al p.d.c. n. 135/2008 pari ad euro 123.304,08 (euro 30.826,02×4)
– mancato pagamento della 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione dovute per la palazzina “C” determinati all’atto del rilascio del permesso di costruire n. 232/2003, citate nella nota del 18.8.2008 prot. n. 5480/07, pari ad euro 93.750,00 (31.250,00×3);
-interessi sulla 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazioni secondarie e costo di costruzione, dovute per la palazzina “C”, di cui al p.d.c. n. 232/2003, pari ad euro 2.812,50;
-sanzione per mancato pagamento sulla 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, dovuti per la palazzina “C” di cui al p.d.c. n. 232/2003, pari ad euro 37.500,00;
-conguaglio contributo di concessione previsto dal p.d.c. n. 135/2008, determinato con la nota 18.8.2008 prot. n. 54280/2007, pari ad euro 79.571,57;
peraltro, richiamando la nota prot. 54280/07 del 18.8.2008, asseritamente non inviata alla deducente.
Assume parte deducente che la richiesta è illegittima, per diversi motivi che di seguito si riassumono.
-intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere :
a) la sanzione pecuniaria per mancato pagamento sulla 2^, 3^ e 4^ rata, giusta previsione di cui all’art. 28 l. 689/1981, a mente delle cui indicazioni “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. 
Nel caso di specie, il termine sarebbe spirato in data 19.10.2010, decorrente ex art. 42 dpr 380/2001, dal mancato pagamento dell’ultima rata del p.d.c. del 2003 (risalente al 19.3.2005) per cui il dies a quo risalirebbe al 19.12.2005;
b) la sanzione pecuniaria (oblazione) ex art. 36 del DPR 380/01, in applicazione della citata normativa. Nel caso di specie, i cinque anni sarebbero scaduti alla data del 26.9.2013, atteso che il permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato rilasciato il 26.9.2008;
c) le rate 2^, 3^ e 4^ degli oneri di urbanizzazione secondarie e costo di costruzione determinate all’atto del rilascio del permesso di costruire n. 232/2003 e citate nella risposta del 18.8.2008 prot. N. 5480/07. Nel caso di specie, la prescrizione decennale sarebbe maturata, con riferimento al p.d.c. rilasciato in data 24.10.2003, in data 24.10.2013 o, al più tardi, il 19.3.2015.
-assenza di atti interruttivi della prescrizione, atteso che la nota prot 54280/07 del 18.8.2008, richiamata nell’atto impugnato, giammai sarebbe stata inoltrata alla ricorrente, bensì a terzi.
-assenza di titolarità  della posizione debitoria e creditoria, relativamente alla 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondarie e costo di costruzione, atteso che :
– il p.d.c. n. 232/2003, rilasciato in favore delle società  sopra menzionate, non sarebbe stato giammai volturato in favore della odierna deducente;
-trattandosi di un lotto ricadente nel piano ASI del Comune di Manfredonia, la ricorrente ha già  corrisposto gli oneri concessori al Consorzio ASI, per cui la pretesa del Comune resistente si configura quale indebita “duplicazione di pagamento” di oneri non dovuti.
2.- Resiste in giudizio il Comune di Manfredonia chiedendo la reiezione della domanda.
2.1.- Ha precisato che l’originario p.d.c. n. 232/2004 venne rilasciato in data 24.10.2003 alle società  sopra indicate per realizzare un Centro ricettivo alberghiero e servizi diretti e generali in variante alla c.e. n. 134 del 26/10/2000. Con successivo p.d.c. n. 142 del 27.5.2004 venne rilasciata apposita variante con l’intesa che “ad ultimazione dei lavori dovrà  essere effettuato il conguaglio degli oneri di concessione”. Nel corso dei lavori, la odierna ricorrente acquistava la parte dei terreni su cui sono ubicate le 4 palazzine per cui è causa, realizzando numerosi abusi e presentando istanza di sanatoria, denegata ed impugnata con ricorso respinto in sede giurisdizionale. Veniva, quindi, presentata nuova istanza di sanatoria in data 12.12.2007, sostanzialmente intesa a ricondurre l’intervento a quello originariamente autorizzato, per cui la stessa veniva assentita e, con nota prot. n. 54280 del 18.8.2008, venivano comunicati gli importi da corrispondere, determinando in euro 154.130,10 la somma da corrispondere a titolo di oblazione, rateizzata e garantita con polizza fideiussoria, e la ricorrente provvedeva al pagamento della prima rata ed alla presentazione della polizza fideiussoria. Nello stesso provvedimento del 18.8.2008 venivano specificate le somme da corrispondere per gli oneri concessori complessivi previsti per i precedenti permessi di costruire.
Veniva, quindi, rilasciato il p.d.c. in sanatoria n. 135 del 2.10.2008 ai sigg.ri Salcuni Damiano, Migliorin Angela e Tarantini Natale, nella qualità  di Amministratori unici delle soc. Brauhaus Engel sas, Folaghe srl e TA.RI. srl, subordinando “il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori all’effettivo avvenuto pagamento dell’intera oblazione e del pagamento del saldo del contributo di concessione, come determinato a conguaglio con lo stesso citato provvedimento di applicazione della sanzione in data 18.8.2008”. 
Nel corso dei lavori venivano chieste due varianti dai citati amm.ri unici, alle quali hanno fatto seguito il p.d.c. n. 70 del 18.3.2009 ed il p.d.c. n. 277 del 13.10.2010, contenente quest’ultimo la previsione che “prima dell’ultimazione lavori dovrà  essere prodotta la seguente documentazione ¦5) versamento a conguaglio degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione”.
2.2.-La resistente amministrazione ha inoltre eccepito l’inesistenza/nullità  della notifica atteso che, dal 19.8.2014, l’IPA, reperibile sul sito http:i//www.ndicep.gov.it non è più “elenco pubblico”, per cui la notifica del ricorso, tramite l’indirizzo estratto dal pubblico elenco presente sul sito in questione deve ritenersi nulla/inesistente. Nel merito, respinge l’eccezione di prescrizione delle sanzioni, dovendosi ritenere il titolo rilasciato nell’anno 2008, a tutti gli effetti un titolo ex novo, contenente, peraltro, la prescrizione che subordina “il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori all’effettivo avvenuto pagamento dell’intera oblazione e del pagamento del saldo del contributo di concessione, come determinato a conguaglio con lo stesso citato provvedimento di applicazione della sanzione in data 18.8.2008” e, nel caso di specie, gli edifici realizzati non hanno ancora ottenuto il certificato di ultimazione dei lavori. Aggiunge che il termine di prescrizione è, comunque, decennale, e decorre dall’ultimo titolo assentito nel 2010, con il termine triennale per l’ultimazione dei lavori nel 2013, per cui, anche volendo aderire alla tesi della prescrizione quinquennale, il termine ultimo deve ritenersi l’anno 2018. Analogo termine di prescrizione decennale deve ritenersi applicabile alle rate dovute a titolo di oblazione, decorrenti dal p.d.c . 135/2008 del 26.9.2008, anche se, nel caso di specie, in forza della citata clausola relativa alla conclusione dei lavori, il termine non può che decorrere dal 2013. Parimenti decennale deve ritenersi il termine prescrizionale relativo alle diverse rate degli oneri di urbanizzazione, decorrenti dalla istanza del 18.8.2008 prot. n. 33231, dal pdc n. 135 del 2008 e dalla propria istanza di rateizzazione del debito risalente al 26.8.2008 ed alla polizza fideiussoria dello stesso anno. Erroneo sarebbe, altresì, il secondo motivo di ricorso, legato alla mancata voltura del p.d.c. rilasciato a terzi, stante la natura di obbligazione propter rem degli oneri di urbanizzazione; neppure sussisterebbe la duplicazione degli oneri, trattandosi di somme dovute anche in zona ASI.
3.- Con memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
4.- Con ordinanza n. 352/2017 del 27.9.2017 risulta accolta l’istanza cautelare.
5.- Alla pubblica udienza del 19 aprile 2018, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
6.- Può prescindersi dalle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
6.1.- Parte ricorrente ritiene, con il primo motivo di ricorso, di non essere tenuta a corrispondere alla resistente amministrazione comunale le somme richieste : 
a) a titolo di sanzione per mancato pagamento della 2^, 3^ e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondarie e costo di costruzione dovuti per la palazzina “C” di cui al permesso di costruire n. 232/2003, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/81;
b) per mancato pagamento della 2^, 3^, 4^ e 5^ rata per sanzione pecuniaria (oblazione) dovuta ex art. 36 dpr 380/01 per il permesso di costruire n. 135/2008 per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/81;
c) per mancato pagamento della 2^, 3^, e 4^ rata degli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione determinati all’atto del rilascio del p.d.c. n. 232/2003, citate nella nota del 18.8.2008 prot. n. 5480/07, per intervenuta prescrizione decennale decorrente dal rilascio del permesso di costruire; (primo motivo di ricorso)
somme asseritamente richieste in assenza di atti interruttivi della prescrizione a nulla rilevando la nota prot. n. 54280/07 del 18.8.2008, giammai inoltrata alla ricorrente;
somme (quelle determinate all’atto del rilascio del p.d. n. 232/2003, citate nella nota sopra indicata), comunque, non dovute atteso che il p.d.c. non è stato mai volturato alla ricorrente (capo a) del secondo motivo di ricorso) e costituenti illegittima “duplicazione di pagamenti” trattandosi di terreni ricadenti nel piano ASI del comprensorio del Comune di Manfredonia (secondo motivo di ricorso).
6.2.- Gioverà  ricordare che la giurisprudenza di merito è attestata nel ritenere che : 
-l’obbligo di corrispondere il contributo di urbanizzazione connesso alla concessione di costruzione edilizia non ha natura tributaria e neppure di corrispettivo di diritto pubblico, avendo una funzione recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività  comunale per la trasformazione del territorio, bensì la caratteristica di corrispettivo dovuto per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione (ex multis Cons. St. n. 5292/2016);
– il contributo per oneri di urbanizzazione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà  di edificare, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo della concessione (ex multis Cons. St. Sez. V n. 894 del 1995; Tar Emilia Romagna Bologna n. 1187/2013; Tar Calabria Catanzaro n. 1921/2015; Cons. Stato, Sez. V, 2.2.1988 n. 105; 23.6.2003 n. 3714; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 24.3.2010 n. 728; TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 12.3.2008 n. 2294; TAR Abruzzo 15.12.2006 n. 890; TAR Parma 7.4.1998 n. 149; TAR Marche, sez. I, sent. 6.2.15 n. 114 e TAR Puglia Bari, sez. III, 17.3.2015 n.420); 
-il computo degli oneri di urbanizzazione non è attività  autoritativa, atteso che trattasi di una determinazione che “obbedisce” a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione comunale si limita ad applicare parametri, rispetto ai quali è esclusa qualsivoglia discrezionalità  applicativa; la pariteticità  dell’atto e l’assenza di discrezionalità  amministrativa, costituiscono la particolarità  degli atti di determinazione degli oneri concessori (ex multis Cons. St. Sez. IV 28 novembre 2012 n. 6033);
– il termine di prescrizione da applicare agli oneri di urbanizzazione deve ritenersi quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Alla stregua degli evocati parametri giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione per discostarsi, saranno delibate le rassegnate censure.
6.3.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che alle sanzioni in materia di oneri di urbanizzazione sia connaturale il termine di prescrizione quinquennale in applicazione della l. n. 689/81.
6.3.1.- Il Collegio non condivide la dedotta argomentazione in applicazione di consolidata giurisprudenza che ha considerato errato il predetto convincimento (che applica il regime di prescrizione proprio della sanzioni amministrative), dal momento che in materia di oneri concessori, la specialità  della sanzione fa rientrare il potere sanzionatorio nella disciplina urbanistico- edilizia secondo la regola dell’accessorium sequitur principale. (ex multis Cons. St. n. 528/2017).
Poichè in materia di oneri di urbanizzazione si applica l’ordinario termine decennale, anche alle sanzioni per ritardato pagamento ed alla oblazione ex art. 36 dpr 380/2001 si applica il termine di prescrizione decennale.
6.4.- in ordine poi alla decorrenza del dies a quo, controversa tra le parti, gioverà  ricordare che la giurisprudenza è dell’avviso che il contributo di urbanizzazione deve essere determinato al momento del rilascio della concessione e decorre da tale data.
Tuttavia, non può sottacersi la circostanza che possa essere intercorsa tra le parti una diversa modalità  di computo, per cui laddove l’amministrazione comunale ha previsto una modalità  alternativa di adempimento dell’originario obbligo di legge non è possibile invocare quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione dell’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione quello del rilascio della concessione edilizia, giacchè il detto obbligo è stato mutato dalle parti.
6.4.1.- Nel caso di specie, risulta per tabulas che, con nota prot. 54280/07 del 18 agosto 2008, in sede di rilascio della concessione in sanatoria, venivano rideterminati e comunicati sia gli oneri definitivi riferiti ai precedenti titoli abilitativi, sia la sanzione pecuniaria dovuta per il rilascio del titolo edilizio. Con riferimento a quest’ultima (oblazione) veniva inoltrata, in data 26.8.2008, istanza dalle parti interessate, intesa alla rateizzazione, accolta dall’amministrazione come da comunicazione prot. n. 35114 del 4 settembre 2007, in atti, con l’invito a presentare polizza fideiussoria, poi ritualmente prodotta. Ai citati atti ha fatto poi seguito il rilascio del titolo in sanatoria n. 135 del 2 ottobre 2008, versato in atti, nel quale – oltre ad essere richiamate la nota del 18.8.2008; l’istanza di rateizzazione del 27.8.2008; la nota di accoglimento dell’istanza del 4.9.2008; – risulta inserita la specifica prescrizione che subordina “il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori all’effettivo pagamento dell’intera oblazione e del pagamento a saldo del contributo di urbanizzazione come determinato a conguaglio con lo stesso citato provvedimento di applicazione della sanzione in data 18.8.2008”.
Orbene, non può dubitarsi che con i menzionati atti le parti abbiano posto un diverso termine di decorrenza del termine prescrizionale, comunque riconducibile alla data di rilascio del titolo edilizio in sanatoria (2 ottobre 2008), rispetto al quale le somme richieste con l’atto impugnato non possono ritenersi prescritte.
6.5.- Deve essere respinta anche la doglianza intesa ad escludere che l’obbligo di corrispondere le somme richieste gravi sulla ricorrente per il solo fatto che il p.d.c. n. 232/2003, rilasciato in favore delle altre società  sopra menzionate, giammai sarebbe stato volturato in favore della odierna deducente. 
6.5.1.- In primis deve rilevarsi che il rilascio del titolo in sanatoria, sopra menzionato, e la ricognizione degli oneri ivi richiamata, già  di per sè elide la fondatezza della censura. 
Ad ogni buon fine, la stretta connessione sussistente tra la titolarità  dell’immobile e gli obblighi derivanti dalla concessione rende questi ultimi assimilabili alle obbligazioni propter rem, appunto caratterizzate dal fatto che l’obbligato è individuabile in base alla titolarità  di un diritto reale su un determinato bene ed implica il trasferimento di essi in concomitanza con il trasferimento del diritto reale cui accedono.
D’altronde, altrimenti opinando, se per un verso sarebbe elevato il rischio di elusione degli obblighi connessi al peculiare assenso per la sanatoria, tramite la cessione del bene, per un altro verso proprio per il caso di insolvibilità  dell’originario proprietario è pienamente ragionevole una normativa secondo cui il beneficio della permanenza di un bene assentito venga sopportato (anche) dall’effettivo titolare e beneficiario del bene stesso (Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2011, n. 6333).
In definitiva, la prevalente giurisprudenza, con orientamento qui condiviso, afferma che le obbligazioni relative agli oneri concessori debbano essere poste a carico di chi, comunque, sia proprietario del bene e non solo di chi abbia l’abbia edificato. 
La causa giuridica del pagamento dei descritti oneri risiede, infatti, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione, fruizione che si realizza mediante l’effettiva realizzazione dell’intervento assentito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 218) e la successiva utilizzazione del bene
6.6.- Va respinta, infine, anche l’ultima censura, alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato a mente delle cui considerazioni non vi è alcuna duplicazione del corrispettivo dovuto per la sanatoria dell’immobile in zona A.S.I., giacchè il contributo spettante al Comune per il rilascio della concessione edilizia (rectius: permesso di costruire) è diverso da quello versato per la concessione dell’area. (ex multis C.d. S n. 5546 del 2016)
Invero, come è stato più volte chiarito ( CdS an.4320/2012) il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinchè l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e per le quali l’area acquista un beneficio economicamente rilevante. Il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio della concessione, senza che neanche rilevi la già  intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, IV, n.1108/2011 e n. 8757/2009). 
Può concludersi per la reiezione del ricorso.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente società  al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge; contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria