Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rito super accelerato ex art. 120, co. 2-bis del c.p.a. – Esclusione per carenze nella domanda di partecipazione – Inapplicabilità  – Conseguenze 

àˆ tempestivo il ricorso avverso l’aggiudicazione di una gara d’appalto e l’esclusione dalla stessa dell’operatore economico, ove quest’ultimo provvedimento non sia motivato  per la carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari o tecnico professionale, non potendosi in tal caso applicare il rito super accelerato di cui all’art. 120, co.2-bis, del c.p.a. (per il quale l’esclusione deve essere impugnata entro trenta giorni dalla pubblicazione   senza attendere l’aggiudicazione), bensì per un problema attinente la completezza della domanda di partecipazione.

Pubblicato il 04/10/2017
N. 00367/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00968/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2017, proposto da: 

Emiliano Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Fornari n. 15/A; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abate Gimma n. 231; 

nei confronti di
Amedeo D’Aurelio, rappresentato e difeso dall’avvocato Dante Angiolelli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Pisa,n. 29; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale n. 7960 del 21 luglio 2017 recante l’aggiudicazione in favore dell’odierno controinteressato della “procedura negoziata POR Puglia FESR 2014 – 2020 – Asse IX – Azione 9.12 – Intervento n. 16 – per l’Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per i “Lavori di riqualificazione energetica e adeguamento a norme della Struttura Territoriale di Piazza Pavoncelli in Foggia;
ove occorre
– del provvedimento n. 0165479/24 luglio 2017, con cui la commissione di gara dell’ASL di Foggia ha comunicato al ricorrente il nominativo dell’aggiudicatario definitivo della procedura de qua;
– del verbale di gara del 5 maggio in seduta pubblica ove la Commissione di gara ha ammesso l’ing. Amedeo D’Aurelio con riserva, per aver presentato la “Busta A – Documentazione Amministrativa” carente degli allegati 1a e 1b (Schemi di parcella) e allegato 2 (schema di disciplinare di gara), consentendogli di sanare la carenza documentale a mezzo del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
ove occorre e nei limiti degli interessi dedotti dei verbali e provvedimenti tutti adottati dalla Commissione a dal R.U.P.
nonchè, ove occorra,
– del bando di gara, nella parte in cui non vieta espressamente l’applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/16 anche con riferimento ai documenti amministrativi della Busta “A-Documenti amministrativi” allegati 1a e 1b (Schemi di parcella) e allegato 2 (schema di disciplinare di gara);
per l’annullamento e/o caducazione
di ogni altro atto preposto, consequenziale e comunque connesso ivi compreso il contratto ove nelle more stipulato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia e di Amedeo D’Aurelio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Dionigi, Raffaele Daloiso e Dante Angiolelli;
 

Ritenuto, all’apparenza, non fondata l’eccezione di irricevibilità , venendo in rilievo un provvedimento di ammissione per accertata completezza formale della domanda del controinteressato, mentre il regime delle preclusioni stabilito dall’art. 119 comma 2 bis del codice del processo amministrativo dispone l’impugnazione autonoma dei soli provvedimenti di ammissione e di esclusione all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
Considerato che gli allegati 1a e 1b (schemi di parcella) e l’allegato 2 (schema di disciplinare di gara) compresi fra i documenti amministrativi (busta A), non fanno parte nè dell’offerta economica (busta C), nè di quella tecnica (busta B);
Ritenuto pertanto che non pare sussistere una lacuna degli elementi essenziali dell’offerta dell’aggiudicatario non colmabile mediante il soccorso istruttorio all’esito del quale detti allegati sono stati presentati;
Rilevato che risulta versata dall’aggiudicatario la sanzione dovuta per l’omesso deposito dei documenti richiesti dal disciplinare;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO