Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Valutazione – Criteri e sottocriteri – Grado di specificazione – Fattispecie

Nell’ambito di una gara d’appalto devono ritenersi sufficientemente specificati, con conseguente possibilità  sindacare la legittimità  delle valutazioni della Commissione di gara,  quei sottocriteri dell’offerta tecnica che prevedano l’assegnazione complessiva di 50 punti in relazione alle quattro macro-aree oggetto di specifica attribuzione di sottopunteggi (nella specie: fino a 15 punti per il modello organizzativo; 5 punti per il modello di gestione e controllo di qualità ; 5 punti per la modalità  di gestione della formazione ed aggiornamento del personale; 25 punti per le migliorie al servizio).

Pubblicato il 05/10/2017
N. 01011/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2016, proposto da: 
Ivri Istituti di Vigilanza Riuniti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Enzo Robaldo, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45; 

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 43; 

nei confronti di
Securpol Puglia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fernando Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, 168; 
Sicuritalia s.p.a.; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– della nota prot. n. 13572 del 2 settembre 2016 della Aeroporti di Puglia s.p.a. con cui è stata comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/06, l’aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento del “servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Bari” in favore della Securpol Puglia s.r.l. e del relativo (e non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
– del verbale di gara del 22 luglio 2016 e della proposta di aggiudicazione provvisoria della procedura in favore della Securpol Puglia s.r.l. ivi contenuta, così come del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
– di tutti i verbali di gara, ivi compreso il verbale di gara delle sedute riservate del 18 luglio 2016 (recante, tra l’altro, la valutazione delle offerte tecniche delle Securpol Puglia s.r.l. e della Sicuritalia s.p.a., oltre che di altro concorrente) e del 20 luglio 2016 (recante, tra l’altro, la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, oltre che di altri tre concorrenti);
– del verbale della seduta del 22 luglio 2016 nel corso della quale è stata disposta, tra l’altro, l’apertura delle offerte economiche della Securpol Puglia s.r.l. e della Sicuritalia s.p.a. e le stesse sono state illegittimamente dichiarate prima e seconda classificata nella graduatoria;
– della graduatoria finale di gara;
– del bando di gara e del disciplinare di gara ed in particolar modo dei punti 8 “Procedura e criteri di aggiudicazione” e 10 “Determinazione del punteggio relativo agli elementi d’ordine tecnico qualitativo” del disciplinare di gara e comunque di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato, chiarimenti);
– dell’eventuale e non conosciuto provvedimento di approvazione dei suindicati atti di gara;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, non conosciuti, specie se menzionati nel presente atto.
con declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto, che sia stato o dovesse essere stipulato tra la Aeroporti di Puglia s.p.a. e la Securpol Puglia s.r.l. 
e per l’annullamento dell’intera procedura di gara con obbligo per la stazione appaltante di procedere con la riedizione della stessa. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla Securpol Puglia s.r.l.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Securpol Puglia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con bando di gara del febbraio 2016 Aeroporti di Puglia s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l’aeroporto di Bari, per un valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, di € 7.000.000,00 (importo a base d’asta pari alla tariffa oraria per ciascuno dei servizi di €/ora 22,50), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Entro il termine di scadenza hanno presentato domanda di partecipazione sette concorrenti, compresa l’odierna ricorrente, classificatasi terza graduata con complessivi punti 76 (di cui 26 per l’offerta tecnica e 50 per l’offerta economica), preceduta dalla società  Sicuritalia s.p.a. con punti 83,378 (di cui 37 per l’offerta tecnica e 46,378 per l’offerta economica), oltre che dalla prima classificata Securpol s.r.l. con punti 85, 017 (di cui 39 per l’offerta tecnica e 46,017 per l’offerta economica).
3. Con il ricorso in esame, la ricorrente società  ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti in epigrafe indicati onde conseguire l’annullamento della gara, al fine della sua completa riedizione, asserendo con un unico articolato motivo di ricorso la violazione dell’art. 83 del d.lgs. 163/06 e l’eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili.
3.1 Più nel dettaglio, in tesi della ricorrente, la stazione appaltante avrebbe completamente disatteso la su citata norma, che impone alla S.A. di chiarire, già  attraverso la  lex specialis, i criteri prescelti per la valutazione del pregio delle offerte tecniche e di precisare la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, prevedendo, ove necessario, i relativi sub-criteri e i sub-pesi o i sub- punteggi. 
3.2 Nel caso di specie, infatti, Aeroporti di Puglia avrebbe previsto, in maniera del tutto irragionevole, l’attribuzione di ben 50 punti su 100 alla stregua di quattro generici macro criteri di valutazione delle offerte tecniche, in tesi del tutto insufficienti a soddisfare le previsioni normative, non venendo individuato nessun sub-criterio di valutazione nè sub-punteggio in grado di delimitare l’attività  valutativa del seggio di gara, così impedendo la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte di ciascun concorrente o soggetto privato.
4. Si sono costituiti in resistenza Aeroporti di Puglia s.p.a. e la Securpol s.r.l., instando per la reiezione del gravame, assunto come inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
5. La società  controinteressata ha inoltre spiegato ricorso incidentale, deducendo l’illegittimità  del provvedimento di ammissione alla gara della ricorrente, che in tesi avrebbe dovuto essere esclusa non avendo dichiarato di essere incorsa in grave negligenza o grave errore professionale ex art. 38, comma 1 lett. f) d.lgs. 163/2003. 
6. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 20 settembre 2017, all’esito della quale la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso principale è infondato e merita la reiezione.
7.1 Non coglie nel segno l’unico motivo di censura dedotto, alla stregua delle considerazioni già  espresse da questa Sezione con sentenza n. 210 del 9 marzo 2017, concernente una analoga procedura di gara indetta dalla medesima S.A. per l’Aeroporto di Brindisi, sulla base di identica disciplina di gara.
7.2 Con la citata sentenza, che viene richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., il Collegio ha precisato, con argomenti da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, quanto segue: 
” 2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della mancata predeterminazione dei sub-criteri e sub-pesi che in tesi avrebbero dovuto necessariamente essere specificati.
2.1 Il motivo non è condiviso dal Collegio, avendo la lex specialis un livello di dettaglio tale da sfuggire al sindacato di legittimità  che la ricorrente intende invocare.
In particolare, il disciplinare di gara, sia alla lett. b) “Documentazione per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi in ordine tecnico-qualitativo – Busta B” che al punto 7) “Procedura e criteri di aggiudicazione” ha congruamente precisato gli elementi rilevanti da illustrare nell’offerta ai fini dell’attribuzione dei punteggi, dando contezza delle informazioni che sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione di gara ai fini della valutazione della qualità  delle offerte, in relazione alle quattro macro-aree oggetto di specifica attribuzione di punteggi (fino a: 15 punti per il modello organizzativo; 5 punti per il modello di gestione e controllo di qualità ; 5 punti per la modalità  di gestione della formazione ed aggiornamento del personale; 25 punti per le migliorie al servizio).
2.2 Osserva il Collegio che è inconferente il richiamo alla precedente pronuncia n. 484/2015 di questa Sezione, atteso che in tal modo si cerca di assimilare tra loro fattispecie del tutto diverse nella loro concreta esplicazione: nella fattispecie in esame, per quanto esposto, risultavano ab initio del tutto chiari e dettagliati gli elementi qualitativi oggetto di successiva valutazione da parte della Commissione, consentendosi in tal modo alle imprese concorrenti di calibrare in maniera consapevole l’offerta tecnica, nell’articolazione delle sue varie componenti”.
8. La conclusiva reiezione del ricorso principale determina l’improcedibilità  per carenza di interesse del ricorso incidentale proposti dalla controinteressata.
9. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). 
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
– respinge il ricorso principale;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (€ 1.500,00 per ciascuna parte costituita), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

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