Pubblica sicurezza – Patente di guida – Procedimento di revisione – Omessa considerazione acquisizioni  istruttorie –  Conseguenze 

Dev’essere sospeso in via cautelare il provvedimento che disponga la revisione della  patente di guida mediante nuovo esame d’idoneità  psicofisica e tecnica, ove l’interessato abbia presentato osservazioni peritali circa l’assenza di motivi ostativi alla conferma  del titolo e queste ultime siano state ignorate nel provvedimento impugnato.

Pubblicato il 29/06/2017
N. 00246/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00600/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Bari – Sezione di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) del-OMISSIS-, a firma del direttore, -OMISSIS-, dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato il 27 marzo 2017, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità  psicofisica e tecnica;
– della comunicazione del 9.2.2017 (prot. -OMISSIS-.) di avvio del procedimento;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, ancorchè non conosciuti, limitatamente alle questioni oggetto dei prefati provvedimenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Bari – Sezione di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente risale al 9.2.2017; che in data 10.3.2017 il ricorrente -OMISSIS- presentava osservazioni peritali; che, tuttavia, il gravato provvedimento del-OMISSIS- non tiene conto delle suddette osservazioni;
Ritenuto, pertanto, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, appare fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione;
Considerato che l’Amministrazione si dovrà  rideterminare tenendo conto dell’apporto procedimentale del ricorrente e della necessità  di esplicitare in motivazione “¦ fatti determinati presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti, appunto in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25/05/2010, n. 3276);
Ritenuta, altresì, la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora in considerazione delle necessità  lavorative del ricorrente;
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità  della fattispecie, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del gravato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.