1. Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Contratto d’area – Accordi amministrativi sostitutivi di provvedimento – Giurisdizione esclusiva
 

2. Commercio, industria, turismo – Contratti d’area – Agevolazioni pubbliche – Revoca – Modifica della tipologia di attività  oggetto di agevolazione

1. I contratti d’area rientrano nella più ampia categoria degli accordi amministrativi sostitutivi di provvedimento di cui agli artt. 11 e 15 della l. 241/1990. Sussiste, dunque, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento alle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione dei patti territoriali, salva l’ipotesi in cui il relativo finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.A. resti demandato solo il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale.


2. Non può essere disposta la revoca delle agevolazioni, concesse sulla base di un contratto d’area di cui alla legge n. 662 del 1996, per intervenuta modifica della tipologia di attività  rispetto a quella dichiarata in sede di domanda, qualora non risulti, dall’indagine istruttoria condotta dalla banca concessionaria, un effettivo e circostanziato mutamento dell’indirizzo produttivo con variazione sostanziale del programma.

Pubblicato il 27/06/2017
N. 00734/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Forma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Procacci, Michelangelo Pinto, Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Loiodice, in Bari, via Nicolai, n. 29; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Europrogetti & Finanza S.p.A. in Liquidazione; 
Equitalia Sud S.p.A.; 

per l’annullamento
– del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4203 del 28.9.2015 che ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concesse alla società  ricorrente con richiesta di restituzione, trasmesso con nota prot. n. 0080359 del 27.10.2015;
– ove occorra, della relazione finale sullo stato del programma (negativa) redatta dalla società  Europrogetti & Finanza S.p.A. di cui alla nota prot. n.0001248 del 21.11.2013;
– della nota n. 355 del 7.1.2014 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni notificata alla Forma S.r.l. in data 16.1.2014;
– della nota prot. n.348 del 24.3.2014 con cui la società  Europrogetti & Finanza S.p.A. ha rigettato la controdeduzioni presentate dalla società  Forma S.r.l. con nota n.5348 del 17.2.2014;
– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto. 
e sui motivi aggiunti depositati in data 13 maggio 2016
per l’annullamento
– della cartella di pagamento n. 043 2016 00003143 12 emessa da Equitalia Sud S.p.A. su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico dell’importo di € 4.152.373,94;
– ove occorra, del presupposto ruolo n. 2016/001008 iscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico di € 4.152.373,94, per illegittimità  derivata;
– nonchè di ogni altro atto ed essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi i provvedimenti già  impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Aldo Loiodice e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca totale delle agevolazioni concessele con richiesta di restituzione, nonchè gli atti ad esso collegati.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità  per violazione di legge, violazione dell’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n. 527/1995, violazione dell’art. 12, comma 3, lett. c) del D.M. 320/2000, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea presupposizione ed ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 29, comma 7 del d.l. 83/2012 convertito in l. n. 134/2012 e violazione del principio di proporzionalità .
Si è costituito in giudizio il Ministero della Sviluppo Economico chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9.2.2016, il Presidente, su istanza dei difensori, per depositare copia del “Contratto d’Area di Manfredonia – 2° prot. Aggiuntivo” richiesta dal Collegio, ha disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 23.2.2016.
Con ordinanza n. 366 del 23 marzo 2016 questo Tribunale, tenuto conto che il documento depositato in data 23.2.2016 non forniva le informazioni richieste dal Collegio, ha chiesto nuovamente di depositare copia del “Contratto d’Area di Manfredonia – 2° prot. Aggiuntivo”.
Con ordinanza n. 217 del 20.4.2016 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In data 13.5.2016 la ricorrente ha presentato motivi aggiunti avverso la conseguenziale cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.A. su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico chiedendone la sospensione; sospensione concessa da questo Tribunale con ordinanza n. 302 del giorno 8.6.2016.
All’udienza pubblica del 4.4.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- In via preliminare il Collegio ritiene che per la controversia in questione sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, dagli atti risulta che l’agevolazione oggetto della revoca impugnata sia stata concessa sulla base di un contratto d’area di cui alla legge n. 662 del 1996.
Secondo la giurisprudenza prevalente “I contratti di programma di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti, l. 23 dicembre 1996 n. 662 sono da ricondurre nella più ampia categoria degli accordi amministrativi di cui agli artt. 11 e 15, l. n. 241 del 1990. Il richiamato art. 11 (con norma ora trasfusa nell’art. 133 c.p.a.) devolve le controversie in materia di “formazione, conclusione ed esecuzione” degli accordi sostitutivi di provvedimento, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pertanto, il tradizionale riparto di giurisdizione che la giurisprudenza ha individuato in materia di contributi alle imprese, con attribuzione al giudice ordinario di ogni controversia relativa a fatti successivi alla conclusione del contratto ovvero all’emanazione del formale provvedimento amministrativo di ammissione dell’impresa ai benefici di legge, non trova applicazione in materia di accordi amministrativi sostitutivi di provvedimento, nella cui categoria sono inclusi i patti territoriali, i contratti d’area, i contratti di programma” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 2663; T.A.R. Bari, sez. I, 20 novembre 2014, n. 1403 che cita diverse altre sentenze di contenuto analogo; T.A.R. Toscana, sez. I, 20 gennaio 2009).
Sul punto, inoltre, la recente sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, del 14 febbraio 2017, n. 638, cui questo Collegio aderisce, ha affermato che: “Va al riguardo riportata la sentenza delle SS.UU. della Cassazione 31 maggio 2016 n.11373, quale precedente in termini circa la giurisdizione in tema di “contratto d’area”, ove si afferma che, “ricordato che per “contratto d’area” si intende lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, in vista della realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di nuova occupazione in territori circoscritti, attraverso il sostegno a iniziative produttive dell’industria, del turismo, dell’agroindustria e dei servizi e la realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove attività  imprenditoriali, è giurisprudenza consolidata di queste sezioni unite che la cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di patti territoriali rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, e ora dell’art. 133, n. 2) d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto – salva l’ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale – l’erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in via definitiva, implica l’adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati. Il che implica un sindacato sull’esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in gioco incompatibile con la cognizione propria del giudice ordinario (cfr. Cass, civ. 21 gennaio 2014, n. 1132). Non può invero ignorarsi che la formazione e l’esecuzione di un patto territoriale inevitabilmente comporta l’intervento di decisioni discrezionali della P.A. e di valutazioni di opportunità  scrutinabili solo dal giudice amministrativo, di talchè non appare utilmente predicabile la declamata inerenza della controversia alia sola rideterminazione del contributo in dipendenza di accertate inadempienze del beneficiario”.
Si passa dunque ad esaminare il merito del ricorso.
2. – Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità  degli atti impugnati per carenza di istruttoria condotta dal Ministero e, per esso, dalla Europrogetti & Finanza S.p.A.
La deducente sostiene che vi sia stata una erronea valutazione dei fatti, nonchè una non corretta interpretazione delle norme di settore.
Più nello specifico, l’interessata afferma che, nella relazione finale sullo stato del programma di investimenti del 21.11.2013, sia stato erroneamente addebitato alla stessa un mutamento sostanziale dell’indirizzo produttivo (rispetto a quanto previsto dal programma finanziato) tale da giustificare la revoca delle agevolazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n. 527/1995 e dell’art. 12, comma 1, lett. c) del D.M. n. 320/2000.
La ricorrente sostiene che dalla lettura della relazione finale di spesa del 21.11.2013, tuttavia, emergerebbe che, in realtà , alla ricorrente, non viene contestato il fatto di non produrre tubi, lastre, canali e raccordi da destinare al settore edile (cioè di non svolgere l’attività  finanziata), ma il fatto che i prodotti in questione siano stati forniti a terzi e, dunque, collocati sul mercato non in modo autonomo, ma nell’ambito di una più ampia attività  di impiantistica generale esercitata dall’impresa.
Sarebbe la stessa Europrogetti S.p.A. a riconoscere, nella relazione finale, che le canalizzazioni e condotte fornite a terzi sono state effettivamente prodotte nello stabilimento in esame, ma di dolersi che ciò sia avvenuto nell’ambito di lavori edili (per impianti civili ed industriali) commissionati alla Forma S.r.l. per la realizzazione di impianti di aerazione e condizionamento; a tale circostanza si attribuirebbe il significato di una variazione sostanziale del programma di investimenti in funzione di un’attività  produttiva (con codice ISTAT 43.22.01) diversa da quella progettata (con codice ISTAT 25.21) e comunque estranea al novero delle attività  suscettibili di agevolazione.
La ricorrente sostiene che l’impianto agevolato sarebbe espressamente destinato, da progetto, alla produzione di tubi, canali e raccordi in materia plastiche e composite (alluminio e plastica) da impiegare nel settore edile, in particolare nella realizzazione di condotte di aerazione per impianti di condizionamento e riscaldamento.
La deducente ribadisce che, nel caso di specie, non è contestato il fatto che lo stabilimento produca tale tipologia di prodotti e che, pertanto, ai fini dell’ammissibilità  dell’investimento, sia del tutto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità  dell’investimento, il fatto che l’output produttivo trovi collocazione sul mercato attraverso la vendita diretta ad altre imprese edili che ne richiedano la fornitura ovvero attraverso l’ordinaria attività  impiantistica edile svolta dalla stessa dalla ricorrente medesima.
La Forma S.r.l. evidenzia che pertanto sarebbero del tutto inconferenti l’art. 8, comma 1, lett g) del D.M. 527/1995 e l’art. 12, comma 3, lett. c) del D.M. n. 320/2000, prospettando le norme, rispettivamente la revoca delle agevolazioni o nell’ipotesi in cui venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto “con il conseguimento di produzioni finali” inquadrabili in una divisione della classificazione ISTAT “diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già  approvato”, ovvero nell’ipotesi di “variazioni progettuali sostanziali”.
La ricorrente sostiene che nel caso di specie, nè in sede di sopralluogo, nè in nessuno dei provvedimenti impugnati è stato riscontrato un uso dell’impianto produttivo diverso da quello programmato, ovvero il conseguimento di produzioni finali diverse da quelle indicate nel programma originario.
La deducente evidenzia che tutti i cespiti che hanno formato oggetto di agevolazione sono stati regolarmente utilizzati in modo esclusivo in funzione dell’attività  produttiva programmata e che nelle fatture rese ai clienti finali dalla Forma S.r.l. sono inclusi i corrispettivi dei tubi, delle condotte e/o dei raccordi che sarebbero stati forniti in occasione dei lavori di installazione degli impianti.
A sostegno della sua tesi, la ricorrente evidenzia ulteriormente che la visura camerale relativa alla Forma S.r.l. testimonia che quest’ultima, presso l’unità  locale oggetto di agevolazione, svolge l’attività  di fabbricazione di lastre, tubi, canali.
Dalla stessa visura si evincerebbe che l’attività  di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione di cui al codice ISTAT 43.22.01 è svolta dalla ricorrente fin dal 2007 e, quindi, già  prima dell’attività  di fabbricazione di lastre, tubi, canali, ecc¦ oggetto dell’agevolazione che è iniziata in data 26.5.2010.
La deducente sostiene infine che non esiste alcuna norma che imponga all’impresa che ha ricevuto le agevolazioni di farne la propria attività  principale di impresa, nè di svolgere l’attività  agevolata in via esclusiva ovvero avulsa dalle altre attività ; nè tantomeno esisterebbe una norma che stabilisca attraverso quali canali commerciali collocare sul mercato i prodotti finali rivenienti dai cespiti agevolati.
L’Amministrazione resistente, nella memoria depositata in data 12.4.2016, ribadisce che l’istruttoria svolta ha accertato che la produzione di tubi e profilati in materiale plastico non costituiva il “prodotto finale” richiesto dalla normativa “bensì un prodotto non commerciabile, meramente strumentale ed accessorio per la realizzazione di una tipologia di attività  non oggetto di incentivazione (una attività  pertinente al settore edile, appunto, e non industriale)” e che era incontrovertibile il dato di fatto della modificazione della tipologia di attività  rispetto a quella dichiarata in sede di domanda.
3. – Il Collegio preliminarmente prende atto che nel contratto d’area per l’area di Manfredonia – Secondo protocollo aggiuntivo del 1999, in linea generale, è prevista “la necessità  di procedere alla reidustrializzazione ed allo sviluppo nella area di Manfredonia” e tra le iniziative imprenditoriali ammesse risulta quella della LA. ES Sud S.r.l., in corrispondenza della quale è indicata come attività  quella di “lastre in mat. plastico”.
Dal provvedimento di revoca impugnato si evince che nell’ambito del contratto d’area sopra richiamato, alla Forma S.r.l. (originariamente, all’epoca dei fatti, “LA. ES. Sud S.r.l.), veniva riconosciuto in via provvisoria un contributo in conto capitale pari a euro 4.941.976,07, riguardante un programma di investimenti per euro 6.629.240,76 relativo alla “fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materia plastiche” e che, a fronte del suddetto contributo, era stata effettuata a favore dell’impresa ricorrente un’erogazione di euro 1.647.289,63.
Sempre dal provvedimento impugnato si evince che nel 2006 il programma di investimento veniva variato con la riduzione dell’investimento ammissibile ad euro 4.277.534,00 e la conseguente riduzione del contributo ad euro 2.208.122,22.
Nella relazione tecnica dell’Europrogetti S.p.A., sotto la rubrica “Cenni sull’investimento ammesso in istruttoria”, è evidenziato che il programma di investimenti della ricorrente “riguardava la costruzione di un capannone industriale e l’acquisto dei macchinari per la produzione di lastre ondulate e lastre in struttura isolante da utilizzarsi nel settore dell’edilizia”.
Sempre dalla relazione tecnica dell’Europrogetti S.p.A. emerge che l’investimento realizzato dalla Forma S.r.l. consiste effettivamente nella realizzazione di un complesso industriale “destinato alla produzione di tubi, canali e raccordi in materia plastiche e composite (plastica ed alluminio) per condotte di aerazione e impianti di condizionamento e riscaldamento” (così si legge sotto la rubrica “Breve descrizione dell’investimento realizzato a consuntivo”).
Anche nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti si legge “Il programma realizzato¦si è sostanziato nella realizzazione di un nuovo complesso industriale, sito nella zona PIP del Comune di Manfredonia (FG), destinato alla produzione di tubi, canali e raccordi in materie plastiche e composite (plastica ed alluminio) da destinarsi al settore edile”.
Nella relazione tecnica dell’Europrogetti S.p.A., successivamente, si legge tuttavia che: “In sede di relazione finale di spesa è emersa, tuttavia, una differente caratterizzazione economica dell’attività  svolta dall’impresa che risulta inquadrabile in una diversa Divisione ISTAT e, precisamente, nella classificazione ISTAT 91 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione. La realizzazione di tubi rappresenta, infatti, un segmento del processo produttivo relativo alla installazione di impianti idraulici di aerazione e di condizionamento in edifici e cantieri. L’output produttivo non è, pertanto, quello dei tubi e dei profilati in materie plastiche, quanto, piuttosto, la fornitura di servizi di manutenzione e lavori edili presso cantieri che, in definita (rectius definitiva), costituisce l’unico prodotto commissionato e venduto dall’impresa”.
Più nello specifico, nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti si legge: “Dall’analisi della documentazione agli atti (certificato e visura camerale, fatture di vendita, bilanci societari) è emerso che l’attività  di produzione di tubi e profilati svolta nell’unità  locale agevolata non è diretta al mercato bensì costituisce fase intermedia del ciclo di realizzazione dei servizi di installazione di impianti industriali e civile che la ditta risulta svolgere come ulteriore e prevalente attività ¦Sotto il profilo economico, pertanto, l’output produttivo non è quello dei tubi e dei profilati in materie plastiche, quanto piuttosto la fornitura di servizi di manutenzione e lavori edili presso cantieri che, in definitiva, costituisce l’unico prodotto commissionato e venuto dall’impresa. Tale circostanza è corroborata dall’oggetto delle fatture di vendita che riportano unicamente l’attività  di servizi di manutenzione¦La circostanza esposta, comportando una modifica dell’indirizzo produttivo da settore produttivo ad edilizia con conseguente variazione di divisione Istat, si configura, pertanto come variazione “sostanziale” del programma”.
Tali considerazioni sono alla base del provvedimento di revoca impugnato nel quale infatti si legge: “Vista la relazione negativa sullo stato finale del programma redatta dal soggetto istruttore Europrogetti & Finanza S.p.A¦dalla quale è emerso che l’attività  esercitata dall’impresa beneficiaria non consiste nella produzione di tubi, canali e raccordi in materia plastiche per la quale era stato concesso il contributo, ma nell’installazione e manutenzione di impianti industriali e civili”; nel provvedimento de quo, inoltre, si citano, a supporto della revoca, gli articoli 12, comma 3, lett. c) del D.M. n. 320 del 2000 e l’art. 8, comma 1, lett. g) del D.M. n. 527 del 1995 (che prevedono la revoca delle agevolazioni per variazioni progettuali sostanziali o dell’indirizzo produttivo dell’impianto) e la motivazione finale risulta essere la seguente: “poichè l’effettiva attività  economica svolta dalla beneficiaria non rientra in una classificazione ISTAT ’91 agevolabile ai sensi della normativa in materia di programmazione negoziata”.
Ebbene, il Collegio ritiene che la considerazione, contenuta nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti redatta dall’Europrogetti S.p.A., secondo la quale “¦l’attività  di produzione di tubi e profilati svolta nell’unità  locale agevolata non è diretta al mercato bensì costituisce fase intermedia del ciclo di realizzazione dei servizi di installazione di impianti industriali e civile che la ditta risulta svolgere come ulteriore e prevalente attività ¦Sotto il profilo economico, pertanto, l’output produttivo non è quello dei tubi e dei profilati in materie plastiche, quanto piuttosto la fornitura di servizi di manutenzione e lavori edili presso cantieri che, in definitiva, costituisce l’unico prodotto commissionato e venuto dall’impresa” non sia, di per sè, idonea a supportare la conclusione successiva, sulla cui base si fonda il provvedimento impugnato, e cioè, che “La circostanza esposta, comportando una modifica dell’indirizzo produttivo da settore produttivo ad edilizia con conseguente variazione di divisione Istat, si configura, pertanto come variazione “sostanziale” del programma”.
Ciò alla luce delle seguenti considerazioni:
– nel contratto d’area per l’area di Manfredonia di che trattasi, in linea generale, è prevista “la necessità  di procedere alla reidustrializzazione ed allo sviluppo nella area di Manfredonia” e tra le iniziative imprenditoriali ammesse risulta quella della LA. Es. Sud S.r.l. (ora Forma S.r.l.), in corrispondenza della quale è indicata come attività  quella di “lastre in mat. plastico”;
– dagli atti si evince che la ricorrente aveva presentato un programma di investimenti relativo alla “fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materiale plastiche”; più nello specifico, nello stesso provvedimento di revoca impugnato si legge: “nell’ambito del “Contratto d’Area di Manfredonia” – 2° Prot. Aggiuntivo”¦è stato concesso in via provvisoria alla La.Es. Sud S.r.l¦.un contributo in conto capitale¦riguardante un programma di investimenti¦relativo alla “fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche”, classificazione ISTAT ’91 25.21″; nella relazione tecnica dell’Europrogetti S.p.A. si evidenzia che l’investimento proposto dalla ricorrente “¦riguardava la costruzione di un capannone industriale e l’acquisto dei macchinari per la produzione di lastre ondulate e lastre in struttura isolante da utilizzarsi nel settore dell’edilizia” e nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti si legge: “Il programma di investimenti previsto riguardava la realizzazione di un nuovo impianto ubicato in Manfredonia (FG), zona Industriale per la produzione di lastre ondulate e lastre in struttura isolante da utilizzarsi nel settore dell’edilizia per la realizzazione di trasparenze a sostituzione del vetro, inquadrabile nella classificazione ISTAT ’91 25.21 – Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche”;
– dalla visura camerale della ricorrente emerge, quale oggetto sociale, tra l’altro, proprio: “la fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materia plastiche”, oltre che “l’installazione di impianti elettrici, idraulico sanitari e a fluido”; l’attività  di impiantistica, inoltre, presso la sede di Manfredonia, risulta iniziata nel 2007, mentre quella di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materia plastiche, presso lo stabilimento di Manfredonia, Area PIP ind. Lotto 13/B, risulta essere iniziata solo il 26.5.2010 (nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti, come data di entrata in funzione del programma, è indicata il 30.5.2010);
– non è infine contestato che la ricorrente abbia effettivamente realizzato un nuovo complesso industriale, sito nella zona PIP del Comune di Manfredonia (FG) “¦destinato alla produzione di tubi, canali e raccordi in materie plastiche e composite (plastica ed alluminio) da destinarsi al settore edile” (così si legge nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti dell’Europrogetti S.p.A).
Il ricorso pertanto deve essere accolto per l’assorbente addotto vizio di carenza di istruttoria (il Ministero dello Sviluppo Economico, nella memoria del giorno 11.4.2016, ha evidenziato, tra l’altro, di avere l’obbligo di recepire le risultanze istruttorie della banca concessionaria e di non essere titolare di un proprio autonomo potere di istruttoria); il Collegio può dunque esimersi dal valutare il secondo motivo di ricorso.
L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente si limita a dedurre l’illegittimità  derivata dall’illegittimità  del presupposto decreto di revoca dell’agevolazione, della cartella esattoriale avente ad oggetto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4203 del 28.9.2015, oggetto di impugnazione con il ricorso principale.
La complessità  della materia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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