Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Verifica di anomalia – Principio di immodificabilità  dell’offerta – Conseguenze

Dev’essere accolta l’istanza cautelare annessa al ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ove nel corso della verifica di anomalia sia emersa l’inattendibilità  dell’offerta dell’aggiudicataria sia sotto il profilo del  sottodimensionamento dell’impegno lavorativo di parte del  personale (nella specie: numero di ore fortemente ridotto rispetto a quanto previsto  nel capitolato per l’operatore socio sanitario), sia, in sede di integrazione alle giustificazioni, per la modifica qualitativa e quantitativa dell’offerta, in violazione del principio d’immodificabilità  della stessa. 

Pubblicato il 08/03/2017
N. 00110/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01420/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con “Apuliacare” Società  Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Rosaria Costanzo, Marco Trevisan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

“Apuliacare” Società  Cooperativa Sociale Onlus in proprio e quale mandante del R.T.I. con Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Costanzo, Sergio Fienga, Marco Trevisan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Medina, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 193; 

nei confronti di
Auxilium Società  Cooperativa Sociale e Sirio Cooperativa Sociale, in proprio e, rispettivamente nella qualità  di mandataria e mandante dell’omonimo R.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione n. 2233 del 20.10.2016 con cui l’ASL BT Andria ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato al R.T.I. Auxilium/Sirio la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per tre anni;
della nota prot. n. 61186 datata 24.10.2016 con cui si comunicava l’adozione della delibera n. 2233/2016;
– dei verbali di gara aventi ad oggetto l’ammissione alla gara e la valutazione dell’offerta del costituendo Auxilium/Sirio ed in particolare dei verbali del 30.6.2016, del 6.7.2016 nonchè dei verbali di valutazione dell’offerta ed in particolare del verbale del 19.10.2016;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi, il bado di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale;
nonchè per la declaratoria
– del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della procedura e per l’effetto del diritto a sottoscrivere il relativo contratto;
ove nelle more sia intervenuta la sottoscrizione del contratto
altresì per la condanna
– dell’Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica volta ad ottenere la stipulazione del contratto in favore della Cooperativa Elleuno o il subentro nel contratto e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente dei danni arrecati alla Cooperativa Elleuno dagli atti amministrativi impugnati;
e con i motivi aggiunti depositati il 3.2.2017, per l’annullamento,
– della deliberazione n. 2717 del 20.12.2016 della ASL BAT di conferma dell’aggiudicazione al R.T.I. Auxilium/Sirio del servizio di Assistenza domiciliare per tre anni;
– della nota prot. U 73466 I-12 del 19.12.2016 della ASL BAT di conferma della delibera n. 2233/2016;
– del verbale del 16.12.2016 con cui la commissione di gara e i consulenti tecnici hanno confermato il parere di congruità  dell’offerta economica del R.T.I. Auxilium/Sirio, nonchè della relazione dei consulenti dell’Amministrazione;
– della nota prot. 73175 del 16.12.2016;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi – per quanto occorrer possa – il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta, Andria, Trani e della Società  “Auxilium” Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Sirio Cooperativa Sociale, e della Cooperativa Sociale “Sirio” in proprio e quale mandante del R.T.I. con Società  “Auxilium” Cooperativa Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Marco Trevisan, avv. Pasquale Medina e avv. Giuseppe Cozzi, anche su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello;
 

Considerato che, relativamente al servizio di assistenza di media intensità  della figura professionale “operatore socio sanitario”, l’offerta dell’aggiudicataria riporta un numero di ore annue inferiore a quello minimo richiesto dal capitolato;
Considerato che in sede di valutazione della congruità  dell’offerta, l’aggiudicataria, come rilevato dalla commissione tecnica, ha prodotto giustificazioni e tabelle riportanti il dettaglio delle figure professionali impiegate nel serviziodalle quali la stessa commissione ha dedotto che detta offerta prevede un numero di ore di servizio della figura professionale “operatore socio sanitario” di molto inferiore a quello previsto nei pacchetti indicati nel capitolato di gara(verbale della commissione tecnica del 26.11.2016);
Rilevato che le altre tabelle allegate dal R.T.I. controinteressato alle integrazioni delle giustificazioni del 2.12.2016 presentanodifferenze qualitative e quantitativerispetto a quelle sopramenzionate presentate nella documentazione giustificativa di congruità  (verbale della commissione tecnica del 5.12.2016).
Ritenuto pertanto che appaiono fondate le critiche di eccesso di potere contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti sotto il profilo della violazione del principio di immodificabilità  dell’offerta;
Ritenuto che i motivi del ricorso incidentale appaiono prima facie smentiti dai documenti in atti attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla “Apuliacare” Società  Cooperativa Sociale Onlus;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore della controinteressata;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare. 
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO