Commercio, industria, turismo – Spettacoli viaggianti – Interdittiva antimafia – Parentela  con soggetti sospettati di mafiosità  – Insufficienza – Ragioni 

Devono essere sospese l’interdittiva antimafia e la conseguente revoca dell’autorizzazione nei confronti della esercente l’attività  di spettacoli viaggianti, ove gl’indizi contro l’interessata riguardino soltanto la parentela (coniugio) con un soggetto che risulti sospettato di contiguità  con organizzazioni criminali, e il presunto “delitto spia” di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 159/2011 consista nella cessione in comodato in favore del sospettato di una macchina per luna park, difettando in tal caso l’individuazione di  elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa.

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00090/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00970/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Di Bari, loro domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 
Comune di Gioia del Colle, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Principe Amedeo n. 165; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’informativa ex art. 84 comma 3 del d.lg. n. 159/2011 prot. n. 29105 del 15.6.2015; 
– del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di Gioia del Colle ha revocato l’autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli viaggianti ex art. 69 TULPS n. 1/14 – prot. n. 573/13.1.2014;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
e con i motivi aggiunti depositati in data 24 Gennaio 2017,
per l’annullamento,previa emissione di idonea misura cautelare,
dell’informativa ex art. 84 comma 3 d.lg. n.159/2011 del 19.11.2016, notificato in data 1.12.2016;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari, del Ministero dell’Interno e del Comune di Gioia del Colle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta, avv. Domenico Petronella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che la ratio della misura interdittiva impugnata risiede nella necessità  di evitare ingerenze della criminalità  organizzata nell’attività  imprenditoriale, che si ritiene potrebbero verificarsi, sulla base dell’apprezzamento discrezionale di elementi sintomatici ed indiziari ulteriori rispetto al rapporto di parentela fra l’interessato e il soggetto o i soggetti sospettati di essere esponenti o contigui ad organizzazioni malavitose;
Rilevato che l’unico elemento di fatto, diverso dal rapporto di coniugio fra la ricorrente ed un soggetto imputato, in concorso con altri, di uno dei delitti “spia” previsti dall’art.84 del d.lg. n. 159/2011, consiste nella cessione in comodato, da parte della prima al secondo, di una macchina per luna park;
Rilevato che il provvedimento gravato appare, prima facie, carente nella motivazione, in quanto non spiega le ragioni per le quali tale operazione negoziale sarebbe sintomatica di un tentativo di infiltrazione criminale nell’impresa gestita dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’informativa ex art. 84 comma 3 d.lg. n. 159/2011 del 19.11.2016 impugnata con i motivi aggiunti;
Rimette le parti davanti al Tribunale per la trattazione del merito già  fissata per l’udienza pubblica del giorno 11.5.2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d. lg. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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