1. Commercio, industria, turismo -Cartelloni pubblicitari – Diniego installazione – Assenza del piano – Illegittimità  – Ragioni 


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare  – Diniego istallazione impianto pubblicitari – Perdita del finanziamento regionale – Periculum in mora – Sussiste 

1. Il diniego comunale d’installazione di cartelloni pubblicitari non può essere motivato in via esclusiva sul punto della mancata approvazione da parte dello stesso Ente del piano generale degli impianti pubblicitari.


2. Dev’essere sospeso il diniego d’installazione di cartelloni pubblicitari ove dallo stesso discenda nell’immediato la revoca del finanziamento  (nella specie riconosciuto  in forza del piano regionale di aiuti alle micro e piccole imprese) per la realizzazione  della medesima attività  pubblicitaria.

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00091/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01333/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

“I Capricorni” di Vincenzo Bruscella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso lo studio Studio legale associato Trevi, in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62; 

contro
Comune di Altamura, non costituito in giudizio; 

per l’accertamento 
dell’illegittimità  del silenzio – inadempimento serbato dall’amministrazione comunale in merito alla istanza di autorizzazione/permesso di costruire SUE/PdiC 11/2016 E SUE/PdiC n. 12/2016 per l’istallazione di cartelli pubblicitari.
e con i Motivi Aggiunti depositati il 28 dicembre 2016 
per l’annullamento, previa sospensiva 
– della nota prot. 2016 n. 0072438 comunicata in data 23/11/2016 con la quale l’Amministrazione locale comunicava l’impossibilità  di evadere le istanze di installazione di cartelli pubblicitari;
– di ogni altro atto presupposto comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udita per la ricorrente l’avv. Adriana Lovicario;
 

Considerato che la mancanza del piano generale degli impianti pubblicitari non appare, ad un primo sommario esame, ragione legittima per negare l’autorizzazione all’istallazione dei cartelli pubblicitari oggetto dell’istanza della ricorrente;
Ritenuta la sussistenza del pericolo di danno in ragione del fatto che la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento regionale, cui ha avuto accesso per la realizzazione di un programma di investimento nell’ambito del piano regionale di aiuti alle micro e piccole imprese PO FESR 2007- 2013; 
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO