Commercio, industria e turismo – Autorizzazione al trattamento speciale art. 20 reg. 882/2004 – Provvedimento di diniego – Assenza pericolo di danno alla incolumità  pubblica – Illegittimità  

Appare, prima facie, illegittimo il provvedimento di diniego avverso l’istanza di autorizzazione al trattamento speciale ai sensi dell’art. 20 del reg. 882/2004 con riferimento ad una partita di frumento contaminata da una sostanza chimica, il cui uso è vietato dalla normativa europea, posto che l’ammissione al trattamento medesimo non comporta l’autorizzazione alla commercializzazione al frumento che deve, in ogni caso, essere sottoposto ai controlli di leggi una volta conclusa la lavorazione e, ad ogni modo, non comporta allo stato un pericolo di danno alla salute pubblica.

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00094/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00077/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2017, proposto da: 

Casillo Commodities Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Andrea Di Comite, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro n. 45; 

contro
Ministero della Salute e Ministero della Salute – Unità  Territoriale di Bari rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, loro domiciliataria in Bari, via Melo, n.97; 

nei confronti di


per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota prot.n. 3444/TSO1.2 del 9.11.2016 (conosciuto in data 10.11.2016) del Ministero della Salute – USMAF SASN Puglia Calabria e Basilicata – U.T. di Bari, con il quale viene negata alla società  ricorrente la possibilità  di procedere a trattamento speciale ai sensi dell’art. 20 del Regolamento CE 882/2004 su una partita di frumento – grano duro dichiarata non idonea all’importazione e viene confermato il divieto di importazione della partita per circa 12.275.660 Kg;
-della nota prot.n.3793/TSO1.2. del 5.12.2016 del Ministero della Salute – USMAF SASN Puglia Calabria e Basilicata – U.T. di Bari con il quale viene confermato il diniego già  serbato in data 9.11.2016;
-dei non conosciuti pareri della Direzione dell’Ufficio II – DGISAN e della Direzione dell’Ufficio VII – DGISAN del Ministero della Salute, menzionati nel provvedimento prot.n. 344/TSO1.2 del 9.11.2016; 
-dei non conosciuti pareri del Coordinatore USMAF SASN di Puglia Calabria e Basilicata e dei competenti uffici in materia di sicurezza alimentare USMAF indicati nella nota prot.n. 3793/TSO1.2 del 5.12.2016;
-ove occorra, dei provvedimenti di non ammissione all’importazione di frumento di grano duro prot.n. 2016-USMAF-BAR-GME-P-BRI-7100 del 29.4.2016 e prot.n. 2016-USMAF- BAR-GME-P-BRI-20561 del 9.11.2016;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti e specie se menzionati nel presente atto;
e per l’accertamento
del diritto della società  ricorrente a procedere con il trattamento speciale di cui all’art. 20 del regolamento CE n. 882/04 finalizzato a rendere le partite di grano duro per le quali è stata disposta la non idoneità  all’importazione, conformi alla normativa comunitaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avvocati Francesco Paolo Bello e quest’ultimo su delega dell’avv. Andrea Di Comite, per la ricorrente e avv. dello Stato Isabella Piracci, per le Amministrazioni resistenti;
 

Considerato che gli argomenti esposti nel ricorso sembrano contestare fondatamente i provvedimenti impugnati, laddove viene escluso il trattamento speciale di una partita di frumento contaminata da una sostanza chimica, il cui uso non è ammesso dalla normativa di derivazione europea all’interno dello spazio comunitario;
Rilevato che l’ammissione al trattamento speciale non comporta l’autorizzazione alla trasformazione e alla commercializzazione del frumento, che dovrà  in ogni caso essere sottoposto, concluso il trattamento, a rigorosi controlli di legge; 
Ritenuto che non sussistono, allo stato, un pericolo di danno per la salute pubblica, mentre la merce contaminata è soggetta a naturale deperimento;
Ritenuti pertanto sussistere i presupposti per sospendere, ai fini del sollecito riesame, il provvedimento prot.n. 3444/TSO1.2 del 9.11.2016 del Ministero della Salute – USMAF SASN Puglia Calabria e Basilicata – U.T. di Bari e la conferma prot.n.3793/TSO1.2 del 5.12.2016 del Ministero della Salute – USMAF SASN Puglia Calabria e Basilicata – U.T. di Bari;
Considerato che il primario rilievo degli interessi pubblici coinvolti giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO