Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali – Contenuto D.U.R.C. – Sindacato della stazione appaltante – Non sussiste 

Nell’ambito di una gara d’appalto, le  risultanze del D.U.R.C. non possono essere sindacate dalla Stazione appaltante sicchè, nel caso in cui sia attestata l’irregolarità  contributiva del concorrente, quest’ultimo deve essere escluso dalla procedura. 

Pubblicato il 22/02/2017
N. 00087/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00139/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2017, proposto da: 

Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Società  Consortile a r.l. mandataria in ATI con Nativa S.r.l. e Direnzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Elefante, Enrico Attili, con domicilio eletto presso il loro studio “Rucellai e Raffaelli”, in Roma, via dei Due Macelli, n. 47; 

contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bari, via Nicolai, n. 43; 
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tedone, Chiara Contursi, Cosimo Nicola Punzi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura distrettuale INPS, in Bari, via Putignani, n. 108; 
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Agenzia Complessa-Legnano; 

nei confronti di
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Giuseppe Orofino, Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata agorofino@legalmail.it; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
1) della comunicazione Consip S.p.A. prot. n. 31593/2016 del 30.12.2016, recante esclusione dell’ATI costituenda composta da Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Società  Consortile a r.l. (mandataria), Navita S.r.l. e Direnzo S.r.l. (mandanti), dalla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4 (ID SIGEF 1594, CIG 6054036C8A);
2) di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione di gara, ancorchè non noti, nella parte in cui hanno valutato negativamente le circostanze sottese all’esclusione della predetta ATI, nonchè di qualunque altro atto e provvedimento analogo, anche del Responsabile Unico del Procedimento;
3) dell’aggiudicazione della gara, provvisoria e definitiva, medio tempore intervenuta in favore di altro concorrente;
4) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi l’omesso riscontro all’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione disposta nei confronti dell’ATI, la graduatoria di gara, la delibera a stipulare il contratto d’appalto ed il contratto eventualmente stipulato; 
5) per quanto occorrer possa, della nota Consip del 26.1.2017 prot. 1745/2017 – nella parte in cui non annulla in autotutela la disposta esclusione dell’ATI – delle note INPS datate 27.10.2016 e 6.12.2016, nella misura in cui le stesse vengano intese come ricognitive di una causa escludente dalla procedura, in danno della predetta ATI;
6) per quanto occorrer possa, della nota INPS del 24.1.2017, nella parte in cui l’Istituto afferma di non aver mai ricevuto alcuna richiesta specifica di emanazione di un DURC ai sensi del D.L. n. 52/2012;
7) per quanto occorrer possa, dell’implicito rifiuto di INPS, ai fini della gara de qua, di emettere un DURC ai sensi del D.L. n. 52/2012;
8) per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso alle note INPS;
e ogni caso per l’accertamento
della regolarità  contributiva, per l’intero periodo della procedura di gara de qua, di Aimeri Ambiente S.r.l., quale consorziata ed esecutrice designata dalla mandataria Ambiente 2.0;
e per la condanna 
di Consip S.p.A. ed INPS al risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente; 
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Teknoservice S.r.l. il 19.2.2017: 
per l’annullamento in via incidentale di tutti gli atti impugnati dalla ricorrente principale ed indicati nell’epigrafe del gravame da essa proposto, nella parte in cui non dichiarano l’esclusione della Ambiente 2.0 per le ragioni esposte nel ricorso incidentale, ivi compresi:
a) la comunicazione Consip prot. n. 31593/2016 del 30.12.2016;
b) i verbali di gara, gli atti e le comunicazioni adottati nel corso della procedura concorsuale, e tra questi anche l’eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nelle parti lesive per l’ATI controinteressata;
c) la nota Consip prot. n. 1745/2017 del 26.1.2017, nonchè le note Inps del 27.10.2016, del 6.12.2016 e del 20.1.2017, nelle sole parti lesive per l’ATI controinteressata;
d) il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto, nella parte lesiva per la controinteressata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A., di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Teknoservice S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Biagio Elefante, per la ricorrente, avv. Maurizio Di Cagno, per la Consip, avv. Cosimo Nicola Punzi, per l’Inps e avv. Angelo Giuseppe Orofino, per la controinteressata;
 

Tenuto conto che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, la stazione appaltante non può sindacare il contenuto del D.U.R.C., atteso che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza (Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2219; T.A.R. Piemonte – Torino, 20 gennaio 2016, n. 52 confermata da Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4906);
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevalga quello alla solerte conclusione della gara, considerato anche la durata dell’appalto (sette anni) che consentirebbe un subentro nel contratto;
Ritenuto, in conclusione, che non sussistono i presupposti per concedere la richiesta misura cautelare;
Ritenuto pertanto che si possa prescindere, in questa sede, dalla valutazione del ricorso incidentale presentato dalla controinteressata;
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità  della fattispecie in esame, sussistono giuste ragioni per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare. 
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO