Processo amministrativo – Avviso di perenzione  – Inviato alla PEC del domiciliatario – Decorrenza del termine – Fattispecie  

Dev’essere accolta l’opposizione al decreto di perenzione del ricorso se l’avviso ex art. 82, co.1, del c.p.a. sia stato inviato in via esclusiva alla pec del domiciliatario nonostante che il difensore costituito avesse indicato nell’epigrafe del ricorso soltanto il suo indirizzo di pec.

Pubblicato il 08/02/2017
N. 00115/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2010 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2010, proposto da: 

Francesco Colia e Nunzia Agresti, rappresentati e difesi dagli avvocati Carmine Di Paola C.F. DPLCMN48R08A669P, Francesco Bruno C.F. BRNFNC67B17A285A, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante n. 25; 

contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Di Bari C.F. DBRGPP48P22A285P, Giuseppe De Candia C.F. DCNGPP67R01A662F, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma n. 147; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 85 del 26.4.2010, notificata il 3.5.2010, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Andria ha annullato in autotutela le concessioni in sanatoria n. 2747 del 13.8.2004 (P.E.C. n. 2622/95) e n. 2754 del 2.9.2004 (P.E.C. n. 1453/95) rilasciate in favore dei ricorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè allo stato non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Considerato che:
– con decreto presidenziale n. 467/2016 è stata dichiarata la perenzione del ricorso R.G. n. 1143/2010;
– con atto datato 19/12/16, depositato il 29/12/2016, è stata proposta opposizione avverso il citato decreto presidenziale, rilevando che l’avviso di perenzione ex art. 82 co.1 c.p.a è stato notificato a mezzo PEC al titolare dello studio legale presso cui il difensore costituito è domiciliato, invece che all’indirizzo PEC di quest’ultimo, in conformità  all’indicazione fatta nell’epigrafe del ricorso; 
– tale circostanza ha impedito ai ricorrenti di presentare – nel termine di sei mesi dalla notifica dell’avviso – nuova istanza di fissazione d’udienza;
ritenuto che le rassegnate giustificazioni autorizzano l’accoglimento dell’istanza di opposizione al decreto di perenzione, per cui, in applicazione dell’art. 85, comma 4, c.p.a. occorre ricollocare il ricorso R.G. n. 1143/2010 sul ruolo ordinario procedendo anche alla fissazione dell’udienza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’opposizione e, per l’effetto:
– revoca il decreto n. 467/2016;
– dispone le reiscrizione della causa sul ruolo ordinario; 
– fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 12 luglio 2017.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO