Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Deposito atti a corredo del ricorso – Omissione – Deposito dell’atto impugnato – Art. 46, co.2, del c.p.a. –  àˆ onere della p.A. resistente – Conseguenze 

Se il ricorrente ometta di depositare qualsiasi atto a corredo del ricorso e l’Amministrazione resistente, a sua volta, non abbia prodotto l’atto impugnato com’è tenuta a fare ai sensi dell’art. 46, co.2, c.p.a., la decisione sull’istanza cautelare deve essere rinviata dovendosi ordinare all’Ente, in via istruttoria,  di relazionare sui fatti di causa e di produrre i relativi documenti.

Pubblicato il 20/01/2017
N. 00028/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01600/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2015, proposto da: 

Vincenzo Rotunno, n.q. di liquidatore della Soc. Coop. Euro Trasporti in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Preziuso C.F. PRZRFL51R30E716R, con domicilio eletto presso Nicola Monaco in Bari, via Putignani n. 7; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Lorenzo Frattarolo non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
del decreto nr. 309/2015 emesso dal sig. Ministro per lo Sviluppo Economico il 09/06/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 155 del 07/07/2015 con il quale ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Società  Cooperativa Euro Trasporti in Liquidazione, con sede in Lucera, ed ha nominato come Commissario Liquidatore il Dott. Lorenzo Frattarolo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

considerato che in atti non è presente alcun documento relativo ai fatti di causa, compreso il provvedimento impugnato (del cui deposito, peraltro, è onerata l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 46 co. 2 c.p.a.);
ritenuta la necessità  – ai fini della decisione – di onerare l’Amministrazione resistente di relazionare sui fatti di causa, allegando la relativa documentazione; 
ritenuto di concedere, all’uopo il termine di gg. 90; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 28/6/17.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO