Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Attività  edilizia privata – Mutamento destinazione d’uso con opere – Ordinanza demolizione – Danno grave e irreparabile – Sussiste – Fattispecie

Dev’essere sospeso  il provvedimento di riduzione in pristino delle opere realizzate dal ricorrente per conseguire  il mutamento di destinazione d’uso funzionale del suo immobile, da uso ufficio ad abitazione, essendo prevalente l’esigenza di conservare lo status quo sino alla definizione del  giudizio nel  merito.

Pubblicato il 19/01/2017
N. 00032/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01423/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2016, proposto da: 

Daniela Dippedico, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Vulcano, Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Leonardo Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n 83/B; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26; 
Regione Puglia non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza 2016/01182 del 30.9.2016, con la quale il Direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia ha ingiunto alla ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all’unità  immobiliare in Bari alla via Francesco Eugenio Silvestri n. 6 (in catasto, fg. 16, p.lla 598, sub 56) e, nel contempo, ha preannunciato, per il caso di inottemperanza, l’irrogazione di una sanzione tra 2.000,00 e 20.000,00 Euro, ed ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 700,00 per l’illegittimo cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 47, lett. C, della L.R. Puglia n. 56/1980 nonchè la sanzione pecuniaria di € 464,00 per utilizzo dell’immobile in assenza di certificato di agibilità ; b) dell’ordinanza di sospensione lavori e contestuale apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio n. 2016/00905 del 21.6.2016; c) del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia prot. 76/A.I.P.G./20 15 del 9.5.2016, redatto da funzionari della Polizia Municipale di Bari; d) dell’art. 39 della Norme Tecniche di Attuazione allegata al PRG di Bari, nella parte in cui non consente il cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie tra i diversi usi pur astrattamente consentiti per la zona di riferimento; e) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
 

Rilevato che oggetto della controversia è il mutamento di destinazione d’uso funzionale dell’immobile da uso ufficio ad abitazione, presso il quale dimora la ricorrente;
Considerato che, in questa fase cautelare e nel bilanciamento degli interessi delle parti, devono ritenersi prevalenti le esigenze connesse al mantenimento dello status quo, fino alla definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, la richiesta cautelare può trovare accoglimento limitatamente all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), 
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza prot. 2016/01182 del 30.9.2016, notificata il 13.09.2016, limitatamente all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.10.2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 

IL SEGRETARIO