Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Esclusione – Per inserimento di un attestato nella busta dei documenti amministrativi – Non può essere disposta – Ragioni 

L’erroneo inserimento di un attestato nella busta contenente la documentazione amministrativa da parte della ditta concorrente ad una gara d’appalto non comporta l’esclusione dalla gara, trattandosi di una mera irregolarità : infatti, l’attestato non fornisce alla Commissione giudicatrice alcuna anticipazione circa il contenuto dell’offerta tecnica della concorrente. 

Pubblicato il 12/01/2017
N. 00023/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01411/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

Nuova Altilia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo da Bari, 166; 

contro
Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Bonelli, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 
Centrale Unica di Comittenza – Comuni di Altamura e Poggiorsini; 

nei confronti di
I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti D’Italia s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’Istituto Vigilanza Pelicanus s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; 
Vigilanza Altamurana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala e Vito Zaccaria, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 22 novembre 2016, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dal procedimento di gara per l’Appalto del Servizio di Sorveglianza armata e di vigilanza non armata, di teleradioallarme e videosorveglianza degli edifici di proprietà  Comunale;
– dei verbali di gara con cui è stata disposta l’ammissione delle controinteressate alla procedura;
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, di I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti D’Italia s.p.a. e di Vigilanza Altamurana s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Ritenuto, al sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare della ricorrente può trovare positivo riscontro nei limiti della sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara;
Ritenuto, infatti, che l’anticipata conoscenza da parte della Commissione dell’attestato in questione, a causa dell’erroneo inserimento nella busta della documentazione amministrativa, è di per sè inidonea ad influire sul corretto e libero svolgimento del processo intellettivo-volitivo che si conclude col giudizio sull’offerta tecnica e, quindi, non può essere causa di esclusione;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente;
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende il gravato provvedimento di esclusione.
Fissa ai sensi dell’art. 120, comma 6 bis, c.p.a. la Camera di Consiglio del 5 aprile 2017 per la trattazione di merito del ricorso.
Condanna il Comune di Altamura alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese della presente fase, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 

IL SEGRETARIO