Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato – Rilascio nullaosta – Diniego – Presupposti cautelari – Sussistenza 

Merita accoglimento l’invocata tutela cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno subordinato, in considerazione -quanto al fumus- del fatto che il provvedimento gravato ha preso in considerazione il reddito prodotto dall’azienda presso cui il ricorrente è stato impiegato come lavoratore stagionale, anzichè, come d’obbligo anche ai fini del doveroso riesame, la capacità  economica della stessa (come prescritto dalla circolare n.2062/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e-quanto al periculum in mora- del rischio per il ricorrente di perdere irreparabilmente la proposta di assunzione della medesima azienda come lavoratore subordinato e la possibilità  di permanere legittimamente nel territorio nazionale.


Pubblicato il 11/01/2017
N. 00008/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01533/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2016, proposto da: 

Gurmail Singh, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona De Napoli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Calefati n. 266; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento adottato in data 20 ottobre 2016, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, Prot. n. P-BAIL/Q/2015/102043, notificato – a mezzo pec – in data 21 ottobre 2016, al sottoscritto difensore, con il quale veniva rigettata – per la seconda volta – l’istanza tesa ad ottenere il rilascio del nullaosta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno subordinato, presentata dall’odierno ricorrente; 
nonchè per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e di ogni ulteriore consequenziale statuizione, ancorchè non conosciuti dal ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Simona De Napoli e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Ritenuta la sussistenza di entrambi i requisiti richiesti per l’accesso alla tutela cautelare:
– quanto al fumus perchè il provvedimento gravato prende in considerazione il reddito prodotto dall’azienda agricola, presso la quale il ricorrente è stato impiegato come lavoratore stagionale fino al 28.8.2015, anzichè, come d’obbligo anche ai fini del doveroso riesame, la capacità  economica della stessa (come prescritto dalla circolare n. 2062/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicata nel diniego), intesa come potenzialità  produttiva, la quale nonostante la sospensione d’autorità , durata un anno, dell’attività  di scambio dell’azienda, non sarebbe compromessa;
– quanto al periculum in mora perchè al ricorrente dall’esecuzione del diniego impugnato potrebbe derivare la perdita irreparabile della proposta di assunzione della medesima azienda come lavoratore subordinato e della possibilità  di permanere legittimamente nel territorio nazionale;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare; 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO