Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Giudicato civile di condanna al pagamento delle spese legali –  In favore del difensore distrattario – Richiesta di pagamento della parte vittoriosa in sede di ottemperanza delle spese legali – Rigetto – Ragioni

Se nell’ambito del giudizio di ottemperanza ad una sentenza civile passata in giudicato che aveva liquidato le spese processuali in favore del difensore distrattario, sia richiesto dalla parte vittoriosa  il pagamento delle suddette spese, la richiesta deve essere rigettata in quanto  spetta al difensore distrattario,  in virtù del rapporto autonomo che s’instaura con la parte soccombente, di agire in sede di ottemperanza quale unico soggetto legittimato ad esigere il  pagamento delle spese processuali.
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Cons. Stato, sez. V, ric. n. 1725 – 2017; ordinanza cautelare 7 aprile 2017, n. 1465 – 2017; decreto cautelare 14 marzo 2017, n. 1071 – 2017

Pubblicato il 05/01/2017

N. 00004/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2016, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolomeo De Toma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orazio Moscatello in Bari, via Manzoni n. 47; 

contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, munita di formula esecutiva in data -OMISSIS-, notificata, in forma esecutiva, in data -OMISSIS- e con attestazione del passaggio in giudicato in data -OMISSIS-, con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento della somma di euro 11.857,82 (quale saldo al 31.12.2011), oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, a titolo di rivalutazione dell’indennità  integrativa speciale percepita ai sensi della L. n. 210/1992, nonchè al pagamento delle spese del relativo giudizio liquidate in euro 800,00, oltre ogni accessorio di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Bartolomeo De Toma e avv. dello Stato Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.
Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997. 
Nella specie, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata al giudicato.
In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso; va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. 
La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta.
In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà  di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso), dovrà  provvedere all’esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.
Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante l’esito del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità  di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre I.V.A., C.P.I. e spese forfetarie, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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