Contratti pubblici – Aggiudicazione – Verifica di anomalia – Giustificazioni – Costo orario – Inferiore ai valori indicati nelle tabelle ministeriali – In assenza di giustificazione  – Conseguenze

Dev’essere accolta l’istanza cautelare avverso l’aggiudicazione di una gara d’appalto ove dall’esame delle giustificazioni prodotte in fase di verifica di anomalia  dall’aggiudicataria sia emerso un costo della manodopera inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali in assenza di qualsiasi giustificazione.

Pubblicato il 14/12/2016
N. 00571/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01221/2016 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2016, proposto da: 

“Magika Service” Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Battista Di Matteo C.F. DMTGNN79C28B963D, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6; 

contro
Ministero della Difesa – Comando 32° Stormo di Amendola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
“Consorzio Stabile Daman”, non costituito in giudizio”; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. dei verbali di gara d’appalto, ed in particolare quelli relativi all’esame dell’offerta della controinteressata;
2. delle giustificazioni all’offerta presentata dalla controinteressata;
3. del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in favore della controinteressata, pervenuto con nota prot. M-D AFG001/0023001 del 21.10.16;
4. ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso, collegato, conseguente;
5. con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito dell’esame della documentazione relativa all’offerta anomala, non rilasciata dall’Amministrazione convenuta;
per l’accertamento
– del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva, avendo presentato la migliore offerta in assoluto, con ogni conseguente determinazione a carico dell’Amministrazione;
per la declaratoria
– dell’inefficacia del contratto d’appalto per l’espletamento dei servizi di pulizia presso le sedi dell’Ente appaltante, e/o della nullità  del detto contratto, o, in via subordinata, per l’annullamento di detto contratto;
per l’emanazione dell’ordine di esibizione
– di tutti gli atti relativi alla procedura di gara, ed in particolare delle giustificazioni prodotte dalla controinteressata, ad oggi non rilasciate dall’Amministrazione;
per la verificazione in contraddittorio, dell’insussistenza dei presupposti per l’aggiudicazione alla controinteressata;
per la nomina di CTU quale mezzo di integrazione conoscitiva per il Collegio,
a. sull’effettiva insussistenza dei presupposti per l’aggiudicazione della gara alla controinteressata;
b. sull’effettiva incongruità  dell’offerta presentata dall’impresa rimasta aggiudicataria, sanzionabile a pena dell’esclusione dalla gara d’appalto;
c. sulla sussistenza, sulla misura e sull’ammontare dei danni provocati alla ricorrente;
per la condanna
– del convenuto al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, in forma specifica, mediante suo avvicendamento, nell’aggiudicazione della gara, alla controinteressata, e in via subordinata al risarcimento per equivalente in misura pari:
a. al guadagno che la ricorrente avrebbe conseguito con l’aggiudicazione per il periodo che va dall’affidamento dei lavori fino al momento in cui sarà  ripristinata la legittimità  degli atti con l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente o, in via subordinata, per il biennio previsto per l’appalto;
b. ai danni emergenti pari alle spese sopportate per la partecipazione alla gara, nonchè per la perdita di chance e per la difesa da comportamenti illegittimi;
2. al risarcimento dei danni per responsabilità  aggravata conseguenti ai patemi e fatiche per trasferte, assistenza e difesa, dispendio di tempo ed energia nella ricerca dei documenti, colloqui difensivi, approntamento della difesa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Comando 32° Stormo di Amendola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi, per le parti, i difensori costituiti;
 

Rilevato che le censure articolate in ricorso sono documentate con dettagliata perizia tecnica prodotta dalla ricorrente dalla quale risulta che il costo orario del lavoro indicato nell’offerta dell’aggiudicataria è ingiustificatamente inferiore ai valori periodicamente stabiliti con decreto ministeriale;
Considerato che detti rilievi non appaiono contraddetti dai chiarimenti resi dalla controinteressata in sede procedimentale – dai quali risulterebbe peraltro un calcolo su un numero di addetti inferiore a quelli da impiegare – nè dal giudizio della stazione appaltante che laconicamente li ha accolti, disponendo l’aggiudicazione;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 marzo 2017.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Benedetto Nappi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO