Accesso ai documenti della p.A. – Istanza – Sottoscritta dal legale – Possibilità  – Limiti 

La domanda di accesso ai documenti amministrativi deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse o anche da un suo legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata – per garantire  l’effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato – da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso.


Pubblicato il 13/12/2016
N. 01373/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2016, proposto da: 
Giuseppe Lagreca, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Casareale C.F. CSRSRG64C29A662G, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria dT.A.R. Puglia in Bari alla piazza Massari n. 6; 

contro
Società  Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Nocco C.F. NCCMHL72C57I330C, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari alla piazza Massari n. 6; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 116 c.p.a.) – cartella di pagamento ed atti prodromici – recato dalla nota a firma del Responsabile dei Servizi Amministrativi della Direzione Regionale di Equitalia Sud s.p.a., prot. n. 436692/2016 del 13/4/16;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società  Equitalia Sud s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Lagreca Giuseppe ha impugnato la nota in epigrafe indicata con la quale, in riscontro alla sua richiesta di accesso agli atti (relativa a cartella di pagamento, presupposto avviso di accertamento ed avviso di ricevimento) sottoscritta dal ricorrente e dal suo legale, il Responsabile dei Servizi Amministrativi della Direzione Regionale di Equitalia Sud s.p.a lo ha invitato a riformularla, allegando copia del documento di identità  del “delegato e del delegante”.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 l. 241/90, nonchè eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e violazione del giusto procedimento, invocando le recenti statuizioni del Consiglio di Stato che escludono la necessità  dell’allegazione di documenti di riconoscimento allorquando il contribuente e il suo legale abbiano sottoscritto congiuntamente l’istanza di accesso, come nel caso di specie. 
2.- Equitalia Sud s.p.a. ha resistito alla domanda, depositando – peraltro – la documentazione richiesta dal ricorrente.
3.- Con note di udienza depositate il 21/11/16, il ricorrente – ormai soddisfatto nella sua pretesa – ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della resistente alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
4.- Alla camera di consiglio del 21/11/2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.- Considerato il pieno soddisfacimento dell’interesse conoscitivo del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Quanto alla regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio che le stesse possano essere compensate. Ed invero: 
-se da un lato va riconosciuta la fondatezza della pretesa di parte ricorrente, anche alla luce della recente statuizione del Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 28/1/16 n. 317) secondo cui “la domanda di accesso ai documenti deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse o anche da un suo legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata – per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato – da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (cfr. Cons. St., sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116)”;
-dall’altro, non può non darsi rilievo alla serialità  della questione, affrontata negli stessi termini da questa Sezione con la sentenza n. 1095/2016 (pubblicata solo in data 6/9/16 e dunque – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – non nota alla controparte all’epoca di instaurazione del presente giudizio) che la parte ben avrebbe potuto – in un’ottica di economicità  e di collaborazione tra le parti, intesa a valorizzare l’esigenza di deflazionare il ricorso alla giurisdizione – rappresentare, ex ante, alla resistente amministrazione con invito a rideterminarsi in merito al diniego, richiamando i precedenti giurisprudenziali poi invocati in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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