Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia  – Interdittiva antimafia – Indagine archiviata – Sospensione del titolo  – Illegittimità  – Ragioni 

E’ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento amministrativo di sospensione dell’autorizzazione di polizia fondata, in via esclusiva, sul contenuto   di una interdittiva antimafia che abbia colpito l’interessato dando luogo ad un indagine penale che, tuttavia,  sia stata archiviata su istanza dello stesso P.M. che l’aveva condotta.

Pubblicato il 05/10/2016
N. 00466/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01019/2016 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2016, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Casavola C.F. CSVDRN61M19E986F, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Ministero dell’Interno, Comune di Putignano, non costituiti in giudizio; 
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emesso dalla Prefettura di Bari – Area I ter- Ordine e Sicurezza Pubblica – Prot. Uscita n. 0028560 del 13.6.2016, conosciuto in data 15.6.2016 a seguito di notifica LEGIONE CARABINIERI PUGLIA – STAZIONE DI PUTIGNANO;
– dell’ordinanza dirigenziale n. 182 del 27.6.2016, emessa dal Comune di Putignano (BA) – Area Metropolitana di Bari * 5^ Area -Farmacia e Attività  Produttive – Ufficio di Pubblica Sicurezza;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dello U.T.G. – Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Adriano Casavola e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che l’informativa antimafia di cui al provvedimento della Prefettura di Bari – Area I ter- Ordine e Sicurezza Pubblica – prot. uscita n. 0028560 del 13 giugno 2016, in relazione specificamente al ricorrente, pone a proprio rilevante, se non prevalente, fondamento gli atti di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti gestito da una particolare organizzazione criminale con base logistica a Gioia del Colle;
considerato che, allo stato degli atti, deve presumersi che tale procedimento sia stato archiviato dal G.U.P. in data 21 ottobre 2014, su richiesta dei Pubblici Ministeri affidatari dell’indagine formulata il 20 febbraio 2013;
considerato che, in sostanza, a tale esito il provvedimento non fa alcun cenno, per cui, sotto questo profilo, l’atto, prima facie, appare carente nella motivazione; 
considerato che l’ordinanza del Dirigente del Comune di Putignano n. 182 del 27 giugno 2016 si limita a recepire le risultanze dell’informativa antimafia;
considerato dunque che sembrano rinvenirsi, nella fattispecie, i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che, stante la natura della controversia, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppina Adamo