Commercio, industria, turismo – Autorizzazione operazioni portuali- Rinnovo – Condizioni 

E’ legittimo il diniego di rinnovo dell’autorizzazione alle operazioni portuali nei confronti di una società  che, con valutazione sufficientemente meditata e immune da censure,  non sia più ritenuta dall’Autorità  Portuale, allo stato,  in possesso dei necessari requisiti  di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità  finanziaria e professionalità  prescritti dagli articoli 16 e  18 della legge n. 84 del 28.1.1994 e dai relativi regolamenti applicativi.

Pubblicato il 03/10/2016
N. 01167/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01324/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2015, proposto da: 
I. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Montinaro C.F. MNTDNL74R30E506O, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; 

contro
Autorità  Portuale del Levante di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Fulvio Mezzina C.F. MZZGZF65P10B180F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Piazzale C. Colombo, n.1; 

per l’annullamento
– del provvedimento di diniego del rinnovo quadriennale della licenza di concessione d.m. n.40/2011, avente n. protocollo 0009798/2015 del 05.08.2015, notificato alla società  ricorrente a mezzo pec in pari data;
– del provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio per “il carico, lo scarico, il deposito e la movimentazione di cemento in silos”, avente n. protocollo 0012257/2015 del 28.09.2015, notificato alla società  ricorrente a mezzo pec in pari data;
– ove occorra dei pareri resi dalla Commissione Consultiva Locale del Porto di Bari e dal Comitato Portuale, riunitasi rispettivamente il 25 giugno ed il 06 luglio 2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità  Portuale del Levante di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 


FATTO e DIRITTO
1.- Riferisce la I. srl di essere un’impresa portuale, costituita l’1.10.1991 per lo svolgimento di attività  di: a) commercializzazione all’ingrosso anche attraverso la miscelazione e l’insaccamento di materie prime, cemento e materiale per l’edilizia in genere, semilavorati, merci e prodotti finiti, sui mercati sia nazionali che esteri del settore edilizio; b) carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento dei beni di cui al punto a) ed ogni altro materiale ad essi connesso, nell’ambito dei porti italiani; c) acquisto e/o noleggio da e/o a terzi di impianti, macchinari ed attrezzature necessarie alle attività  di cui ai punti precedenti; d) assunzione di partecipazioni in altre società  ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio; e di aver svolto tale attività  nel porto di Bari in forza di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 e di concessione demaniale ex art. 18 L. 84/94 relativa all’occupazione e all’uso dell’area, sita sul II braccio del Nuovo Molo Foraneo del Porto di Bari.
Con istanza del 03.07.2014 la I.  srl ha chiesto il rinnovo della licenza n. 40/2011 di concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/94, in scadenza -come l’autorizzazione all’attività  di impresa portuale n. 3/2014 – al 31.12.2014, anch’essa oggetto di richiesta di rinnovo.
2.- Con ricorso notificato il 14.10.2015 e depositato il 24.10.2015, la società  ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Autorità  Portuale al rinnovo sia della licenza di concessione demaniale (provvedimento prot. 0009798 del 5.08.2015), che dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività  portuali (provvedimento prot. 0012257 del 28.09.2015).
3.- Costituiscono motivi di ricorso: 
3.1.- con riferimento al provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali, con protocollo n. 0012257/2015 del 28.09.2015:
– violazione dell’art. 16, comma 7 ter, L. n. 84/94, violazione art. l0 Reg. per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, per l’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità  Portuale del Levante. Formazione del silenzio assenso.
Avverso il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività  portuali di cui al provvedimento prot. 0012257 del 28.09.2015, la deducente sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso, per decorrenza dei novanta giorni di cui al comma settimo dell’art. 16 della L. 84/94, essendo stata la relativa istanza presentata in data 10.06.2015.
La società  non ritiene ostativa alla formazione del provvedimento tacito, la previsione di cui all’art. 8 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94, per l’espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità  Portuale del Levante, rubricato “Rinnovo delle autorizzazioni “. Tale norma prevede che “Sino al rinnovo, o al diniego dell’autorizzazione, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all’art. 10 e corredata dalla documentazione prevista. Il rinnovo dell’autorizzazione potrà  essere riconosciuto solo dopo che sarà  stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti. ”
La ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione regolamentare debba necessariamente essere coordinata con quella di legge suindicata.
– Violazione dell’art. 16, comma 6, L. 84/94, dell’art. 5, comma 3, e art. 7 D.M. 585/1995, dell’art 3, comma 4, art. 15 e art. 16 Reg. Autorità  Portuale del Levante. Violazione obbligo controllo annuale del programma operativo da parte dell’Autorità , difetto d’istruttoria sul nuovo piano operativo.
L’interessata contesta il riferimento del diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’asserita mancata esecuzione del vecchio programma operativo, evidenziando che durante tale periodo, l’amministrazione competente non ha mai adottato provvedimenti di revoca o sospensione, continuando a percepire i canoni annuali di cui all’art. 13 del Regolamento e lasciando che la società  operasse anche dopo la scadenza dell’autorizzazione.
– Violazione dell’art. 3 legge 241/90, illegittima motivazione ob relationem, carenza di motivazione. 
3.2.- Con riferimento all’illegittimità  del provvedimento di diniego del rinnovo quadriennale della licenza di concessione d.m. n. 40/2011, con protocollo n. 0009798/2015 del 05.08.2015.
– Violazione art. 15, L. n.84/94 – Mancata acquisizione parere obbligatorio – Violazione del giusto procedimento di formazione dell’atto amministrativo – Difetto d’istruttoria – Eccesso di potere.
La ricorrente lamenta l’omessa acquisizione del parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 15, comma 2, L. 84/94, ritenuto obbligatorio sebbene non vincolante.
– Violazione dell’art. 18 commi 8 e 9, L. n. 84/94 – Violazione obbligo effettuazione accertamenti annuali da parte dell’Autorità  – Difetto d’istruttoria sul nuovo piano operativo.
La deducente sostiene che, una volta che sia trascorso il quadriennio, senza che l’Amministrazione competente abbia fatto uso dei suoi poteri di revoca o sospensione, non può non rinnovare una concessione sulla base dell’asserita mancata esecuzione del vecchio programma di attività .
Ritiene in proposito che l’esame dei requisiti dell’impresa per il rinnovo della concessione dovrà  riguardare il nuovo programma operativo e la possibilità  e capacità  da parte dell’impresa portuale istante del suo realizzo.
– Violazione dell’art. 3 L. 241/90 – Omessa indicazione autorità  cui ricorrere e modalità  di proposizione del ricorso.
– Violazione dell’art. 3 legge 241/90, illegittima motivazione ob relationem, carenza di motivazione.
In estrema sintesi la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione del diniego di rinnovo dell’autorizzazione e della concessione fondati sul mancato rispetto del piano operativo depositato dalla medesima.
4.- Si è costituita in giudizio l’Autorità  Portuale per resistere al ricorso.
4.1- Con riferimento all’asserita formazione del provvedimento tacito di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività  d’impresa di autorità  portuale, eccepisce che fin dal 13.07.2015 sono stati comunicati i motivi ostativi al rinnovo ai sensi dell’art. 10- bis L. 241/1990, con relativa interruzione dei termini procedimentali.
4.2- Ribadisce la legittimità  dei provvedimenti di diniego, richiamando la nota prot. 51291 del 26.10.2015, versata in atti, relativa all’assenza dei traffici marittimi e della sostanziale prolungata inattività  della società  ricorrente relativa agli anni 2014 e 2015 e alla mancanza di un programma operativo da cui desumere elementi certi sulla ripresa dei traffici marittimi di cemento, ritenendo priva di rilievo la mera manifestazione di interesse di altra società , riferita dalla ricorrente.
4.3- Ritiene destituiti di fondamento gli ulteriori motivi di ricorso, come quello relativo al parere della Commissione consultiva locale, evidenziando che in data 25.06.2015, il parere in questione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, è stato espresso all’unanimità  e in senso negativo al rinnovo.
4.4.- Aggiunge che il periodo di validità  di rinnovo delle autorizzazioni è stato nel tempo progressivamente ridotto, da quadriennale ad annuale, proprio in considerazione delle precarie condizioni della società  odierna ricorrente e con l’auspicio di una ripresa di fatto mai arrivata. In tal senso l’Autorità  portuale respinge le doglianze sul presunto difetto di vigilanza e controllo.
5.- Con ordinanza n. 679/2015 è stata respinta l’istanza cautelare, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1099 del 1.04.2016, ai fini di una sollecita decisione nel merito della questione oggetto di ricorso.
6.- Le parti hanno depositato ulteriori memorie al fine di ribadire le reciproche posizioni, ivi compresi atti e documenti riversati rispettivamente in data 6.09.2016, dalla ricorrente, e 16.09.2016, dall’amministrazione resistente, relativa ad attività  svolta dalla società  nel mese di agosto 2016.
7.- All’udienza pubblica del 22.09.2015 la causa, sentite le parti, è stata trattenuta in decisione.
8.- La vicenda oggetto di contenzioso è relativa all’attività  di impresa portuale svolta dalla I.  s.r.l. in un’area del Porto di Bari, in particolare nel Nuovo Molo Foraneo, per la quale, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 84/1994 , la società  ha ottenuto una concessione demaniale marittima.
L’attività  svolta è stata fin dal 1991 autorizzata ai sensi dell’art. 16 della medesima legge.
Con il ricorso in epigrafe, la società  impugna i provvedimenti con i quali l’Autorità  Portuale del Levante ha negato il rinnovo sia della concessione d.m. n. 40/2011, che dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio, di cui all’art. 16 L. 84/94.
9.- Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dover esaminare il quadro normativo più volte menzionato negli atti di causa.
9.1.- Prioritario è il riferimento alla L. n. 84 del 28.01.1994 che ha integrato la normativa del codice della navigazione con la tipizzazione delle concessioni demaniali di aree portuali sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, individuando all’art. 18 quale soggetto destinatario delle concessioni di aree portuali l’impresa portuale come configurata dall’art. 16 della legge stessa, e quale oggetto della concessione, l’esercizio delle operazioni portuali. 
La concessione di aree portuali è possibile solo nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16, comma 3°.
L’art. 16 prevede che: “1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale. (omissis)
3. L’esercizio delle attività  di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità  portuale o, laddove non istituita, dell’autorità  marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall’autorità  portuale o, laddove non istituita, dall’autorità  marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità “. (omissis)
9.2.- Con successivi Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (del 31 marzo 1995, n. 585 e del 6 febbraio 2001, n. 132) sono stati adottati i Regolamenti concernenti rispettivamente, la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 e la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità  portuali e marittime dei servizi portuali ai sensi del medesimo art. 16.
9.3.- Al riguardo, l’Autorità  Portuale del Levante, con ordinanza n. 7/2011, ha adottato il “regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 L. 84/94”, il cui art. 8 è espressamente riferito al rinnovo delle autorizzazioni. 
L’attività  di cui all’art. 16 L. 84/94 si colloca nell’ambito di attività  economiche private, sia pure di interesse generale, per la cui regolamentazione è richiesto all’Autorità  pubblica quella forma di controllo preventivo che si esplica nel richiedere taluni requisiti di professionalità  e di organizzazione, propedeutici alla autorizzazione dell’attività  medesima, e volti a fare in modo, in definitiva, che l’iniziativa privata non si svolga in assenza di forme di regolamentazione e controllo.
9.4.- Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, rilevano i criteri e i requisiti fissati con apposito decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità  finanziaria, di professionalità  degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività  da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze. 
Il regime autorizzatorio previsto è finalizzato ad assicurare un controllo preventivo sulla professionalità  e capacità  anche finanziaria delle imprese che operano in ambito portuale in modo stabile e non occasionale, a garanzia del migliore espletamento dei servizi.
9.5.- E’ stato affermato in giurisprudenza che la concessione demaniale dà  vita a un rapporto di diritto pubblico tra l’amministrazione concedente ed il concessionario, che soggiace all’attività  di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà  di effettuare controlli e della facoltà  di irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi sia svolto con regolarità  e in conformità  con il principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.
La necessaria fase istruttoria propedeutica ad ogni provvedimento concessorio consente quindi la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità  morale, tecnico-economica del soggetto richiedente, la compatibilità  con le iniziative perseguite con gli usi pubblici marittimi e, qualora vengano presentate due o più domande, un giudizio comparativo fra esse (T.A.R. Catania, sez. III, sent. 2111 dell’11.08.2004; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 24 gennaio 2002, n. 184).
Ne consegue che anche il rinnovo di una concessione demaniale presuppone pur sempre un potere accertativo della P.A. in ordine alla permanenza dei requisiti generali e alla rispondenza dell’utilizzo del bene alla più proficua utilizzazione e al suo migliore uso nel pubblico interesse.
10.- Trasponendo le menzionate acquisizioni normative e giurisprudenziali al caso in esame, si può addivenire alla declaratoria di infondatezza del ricorso.
10.1.- Quanto alle censure avverso il diniego di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali, infondato è il primo motivo di ricorso, dovendosi escludere la formazione del silenzio assenso.
Secondo i principi generali, affinchè ricorra la figura del silenzio assenso, è necessario che la P.A. vigilante sia rimasta inerte o che non abbia espressamente manifestato il proprio dissenso, rendendone edotta la parte destinataria del provvedimento.
Si deve ritenere, in via generale, che la comunicazione dei motivi ostativi all´accoglimento di una domanda interrompe anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l´ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall´amministrazione su un´istanza il valore di assenso alla richiesta. Del resto, non potrebbe ritenersi logica la formazione di un provvedimento tacito di assenso quando la stessa amministrazione, sia pure in modo ancora non definitivo, ha chiaramente indicato (nel preavviso di diniego) le ragioni per le quali la domanda proposta non può essere accolta.
Nel caso di specie, è pacifico che l’Autorità  portuale abbia tempestivamente attivato l’istruttoria procedimentale e abbia rilevato l’impossibilità  di riscontrare positivamente la richiesta di rinnovo del 10.06.2015, comunicata con il preavviso di diniego del 13.07.2015, nel quale sono state evidenziate le ragioni ostative al rinnovo non contestate, peraltro, dalla I. srl attraverso l’invio di osservazioni, avendo essa mantenuto un comportamento inerte.
A tali considerazioni da sole dirimenti, si aggiungono le previsioni del D.M. n. 585 del 31.3.1995 e quelle regolamentari di cui all’art. 8 e 10 dell’ordinanza n. 7/2011 dell’Autorità  Portuale del Levante, da leggere – come evidenziato anche dalla ricorrente- in senso conforme a legge, nelle quali si afferma espressamente che il rinnovo è subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti per il rilascio e che il diniego motivato deve essere comunicato per iscritto dall’amministrazione, come avvenuto nel caso in esame.
Elemento imprescindibile ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle operazioni portuali, e, dunque, anche al rinnovo, è l’accertamento del possesso dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità  finanziaria e professionalità  delle imprese richiedenti.
Nè risulta confermato dagli atti di causa quanto sostenuto dalla ricorrente circa il mancato riscontro alle precedenti istanze di rinnovo, avendo l’Autorità  Portuale depositato copia delle autorizzazioni n. 2/2010, n. 3/2014 e n. 3/2015.
10.2.- Infondati sono, altresì, i due successivi motivi di ricorso relativi a presunte violazioni dell’obbligo di controllo da parte dell’Autorità  Portuale e al difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento di diniego.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l’impresa ricorrente ha disatteso il piano operativo negli anni antecedenti (2014 e 2015) all’ ultima richiesta di rinnovo negata e che l’Autorità  Portuale non abbia ritenuto attendibili le previsioni formulate nel programma operativo presentato con tale ultima istanza.
Non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui il diniego si fondi solo sul passato. Come argomentato approfonditamente dalla difesa dell’Autorità  Portuale nella memoria del 16.11.2015 (pagg. 21-23), la prolungata assenza di traffici si accompagna all’assenza di accordi commerciali per il futuro, dovendosi ritenere semplice manifestazione di interesse la comunicazione della Colacem s.p.a del 9.04.2015, relativa a “possibili future ipotesi di collaborazione”.
L’amministrazione resistente ha chiarito, inoltre, che proprio la difficile e precaria situazione relativa all’attività  della società  ricorrente ha indotto al rilascio di rinnovi dell’autorizzazione di portata sempre più limitata nel tempo, al fine di monitorare la situazione e nell’auspicio di una ripresa dell’attività , che non essendosi concretizzata ha determinato il diniego gravato.
Sui rinnovi di durata sempre più limitata per la inoperatività  della ricorrente si erano espresse in senso favorevole anche la Commissione consultiva locale e il Comitato Portuale e la ricorrente non ha manifestato opposizione.
Tali organi hanno motivato in modo adeguato – rispettivamente la Commissione Consultiva Locale del Porto di Bari nella seduta del 25.06.2015 e il Comitato portuale in quella del 6.07.2015 – le ragioni del parere negativo. Entrambe si sono espresse all’unanimità  e nel parere della commissione si dà  conto sia della situazione pregressa, che di quella legata alla richiesta di rinnovo per cui è causa.
10.3.- E’ da escludere la ricorrenza dei vizi del difetto di istruttoria e motivazione, posto che i presupposti di fatto che si sono sin qui evidenziati, con riferimento specifico alla inoperatività , non sono stati smentiti.
Non si rileva la carenza d’istruttoria o il difetto dei presupposti legittimanti, nè alcuna contraddittorietà  della motivazione, atteso che i documenti relativi ai pareri espressi dagli organi competenti, ancorchè richiamati ob relationem, avrebbero potuto essere acquisiti dalla ricorrente, mentre è documentalmente smentito che non sia stata condotta una valutazione della situazione complessiva da parte dell’Amministrazione, posto che da quanto sin qui esposto è evidente che il giudizio dell’Autorità  Portuale è stato emesso previo monitoraggio della situazione protratta nel tempo e sulla base dei presupposti di fatto che sono stati evidenziati dalla medesima I.  srl. 
11.- Le ulteriori censure, molte delle quali rivolte anche avverso il diniego di rinnovo della licenza di concessione, sono parimenti infondate.
11.1..- Dirimente è, altresì, quanto contenuto nei menzionati pareri, anche con riferimento al rinnovo riferito alla concessione demaniale.
Dalla lettura del verbale della commissione Consultiva locale del Porto di Bari, del 25.06.2015, emerge, innanzitutto, che il parere negativo espresso all’unanimità  riguarda anche la licenza di concessione, essendo specificato che essa potrà  essere rilasciata con l’unica finalità  di svolgimento delle “operazioni di smantellamento” per la rimessa in pristino dello stato dell’area. Nessun dubbio può, pertanto, residuare in ordine all’infondatezza del motivo di ricorso relativo alla presunta mancata acquisizione del parere della suddetta commissione con riferimento alla richiesta di rinnovo della licenza di concessione.
11.2- Entrambi i più volte richiamati pareri, inoltre, tengono conto degli interessi pubblici derivanti dalla crescita dei traffici nel porto di Bari e delle conseguenze negative sull’operatività  dello scalo che possono derivare dalla presenza in porto di un impianto improduttivo quale quello del cemento della I. srl. 
Tali circostanze sono state ribadite anche dall’Autorità  Portuale nella memoria dell’1.09.2016. 
Ininfluenti sul vaglio di legittimità  dei gravati provvedimenti e sulla valutazione svolte in ordine all’operatività  dello scalo è quanto riferito dalla ricorrente nella memoria del 6.09.2016, circa presunti avvenimenti relativi al mese di agosto 2016. 
In disparte le contestazioni circa l’ammissibilità  di tale memoria per tardività  e l’attendibilità  di quanto riferito, mosse dall’amministrazione resistente nella replica del 16.09.2016, occorre rilevare che trattasi di fatti sopravvenuti non idonei ad inficiare la legittimità  dei provvedimenti gravati, potendosi riservarne ogni valutazione nell’ambito di eventuale autonomo e successivo procedimento.
12. – Privi di favorevole apprezzamento sono ancora i vizi formali lamentati, quali l’omessa indicazione dell’autorità  cui ricorrere o delle modalità  di proposizione del ricorso, in quanto inidonei a determinare l’accoglimento del gravame, posto che, ex art. 21- octies della Legge n. 241 del 1990, il contenuto dei provvedimenti non avrebbero potuto essere diversi da quelli adottati.
13.- In definitiva, i requisiti richiesti dalla P.A e posti in discussione dalla ricorrente appaiono al Collegio del tutto ragionevoli, proporzionati e, quindi legittimi.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
I provvedimenti impugnati resistono quindi alle censure rassegnate nel ricorso, che deve per questo essere respinto.
14.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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