1. Accesso ai documenti della P.A. – Gare d’appalto – Interesse concreto e attuale – Secondo classificato – Non sussiste
 

2. Contratti pubblici – Fase  esecutiva – Secondo classificato – Interesse – Accertamento inadempimento – Non sussiste

1. Nelle gare d’appalto, l’interesse sotteso alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi non può essere fondato dall’istante esclusivamente sul fatto di essere secondo graduato nella procedura di gara per l’affidamento del contratto. Tale circostanza non giustifica, infatti, una richiesta generalizzata di accesso a tutti gli atti attinenti la fase esecutiva.


2. In materia di appalti, il secondo classificato nella procedura di gara è soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale. Tale soggetto è, dunque, privo della legittimazione in ordine all’accertamento della decadenza, da parte dei soggetti del rapporto contrattuale, o di un presunto inadempimento di obblighi che esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto stesso.

 

N. 00945/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2015, proposto da:

Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Michaela De Stasio, con domicilio eletto in Bari, via N. Pizzoli, 8;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto presso Rosa Cioffi, in Bari, c/o Avvocatura Comunale, Via P. Amedeo, 26;

nei confronti di
Comer Sud S.p.A., nella qualità  di capogruppo mandataria in A.T.I. con Longo Euroservice S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, Via Cognetti, 58;

per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
della determinazione dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante prot. n. 2015/160/021111 del 14.10.2015, recante aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Comer Sud S.p.A. – Longo Euroservice S.r.l. della procedura aperta F14001:P.O. FERS 2007 – 2013 Asse II^ – Linea di Intervento 2.5. azione 2.5.1 – Fornitura di mezzi ed autovetture per il potenziamento del servizio di raccolta differenza nel Comune di Bari;
dell’aggiudicazione provvisoria comunicata con nota pec prot. n. 128607 del 28.5.2015, dei verbali di gara, nonchè degli atti relativi al subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti, inclusi tutti quelli relativi al subprocedimento di verifica dell’equivalenza del prodotto offerto e di verifica della superficie destinata all’officina dichiarati dalla Longo Euroservice;
della nota prot. n. 247645 del 19.10.2015 della determinazione dirigenziale Ripartizione Tutela Ambiente – Sanità  – Igiene n. 2015/250/00217 del 16.10.2015, con cui si dispone la consegna in via di urgenza, sotto riserve di legge ed in pendenza della stipula del contratto, della fornitura de qua;
di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
e per la condanna
della Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in forma specifica ed, in subordine, per equivalente, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Comer Sud S.p.A., nella qualità  di capogruppo mandataria in A.T.I. con Longo Euroservice S.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevata l’avvenuta presentazione di una nuova istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., formulata con apposito atto separato pervenuto in Segreteria in data 16.3.2016, avente ad oggetto l’accesso integrale alla documentazione concernente la fase esecutiva dell’appalto aggiudicato per tramite del procedimento di gara sottoposto a scrutinio;
Rilevato che tale istanza è stata preceduta da apposita missiva in data 4.2.2016 (prot. Comune di Bari n. 28994 del 8.2.2016) con cui la società  ricorrente chiedeva formalmente all’Amministrazione resistente la copia della detta documentazione, con analitica indicazione degli atti fatti oggetto di specifica richiesta di accesso;
Rilevato che, con memoria pervenuta in Segreteria in data 2.5.2016, il Comune di Bari, già  costituito in giudizio, si opponeva a detta richiesta, riportandosi integralmente alla relazione istruttoria versata in atti del R.U.P. prot. 92670 del 19.4.2016, precisando che parte dei documenti richiesti risultavano essere stati già  concessi all’accesso della ricorrente e depositati in giudizio; con riferimento ai documenti non concessi, il Comune di Bari evidenziava che la competente Ripartizione aveva sostanzialmente differito tale accesso, poichè aveva evidenziato che “le operazioni di collaudo non risultano allo stato definitivamente concluse, per cui gli atti sinora posti in essere potrebbero inserirsi in una controversia tra l’Amministrazione comunale e l’appaltatore concernente l’esecuzione del contratto”.
Considerato che l’istanza, così come introdotta, risulta inammissibile, in quanto introdotta in carenza di un interesse concreto ed attuale alla stessa;
Considerato, infatti, che la fattispecie in esame si trova nella fase prettamente esecutiva del contratto d’appalto, essendo ormai conclusa la procedura a monte di evidenza pubblica;
Considerato che la domanda di accesso promossa nel presente giudizio, per come analiticamente e dettagliatamente configurata, risulta orientata ad un controllo generalizzato sull’operato della stazione appaltante, come tale di per sè non permesso dall’art. 25, comma 3, legge n. 241/1990;
Considerato, in proposito, che “la richiesta di accesso ai documenti amministrativi non può mai configurarsi quale forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività  dell’Amministrazione; nelle gare d’appalto detto interesse non può essere fondato dall’istante sul fatto di essere secondo graduato nella procedura di gara per l’affidamento del contratto, trattandosi di circostanza che non giustifica una richiesta generalizzata di accesso di tutti gli atti attinenti alla fase esecutiva” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398), in particolare “(¦) non risultando configurabile una legittimazione del terzo estraneo al rapporto contrattuale in ordine all’accertamento della decadenza o di un presunto inadempimento di obblighi che esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti, potendo al più qualificarsi la posizione della ricorrente come mera aspettativa o interesse di fatto non tutelabile in sede giurisdizionale” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1590; idem, Sez. III, 4 giugno 2008, n. 1388);
Considerato che le spese di lite del presente subprocedimento in corso di causa possano essere definite congiuntamente alla sentenza che deciderà  il merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sull’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., formulata con atto pervenuto in Segreteria in data 16.3.2016, la dichiara inammissibile.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)