Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Università  – Passaggio da docenza straordinaria a ordinaria – Riassorbimento tramite assegno ad  personam – Fattispecie 

Con il passaggio di ruolo del ricorrente prima a docente straordinario e successivamente a docente ordinario, il nuovo trattamento stipendiale dal medesimo goduto non potrà  tollerare ingiustificate disparità  di trattamento con gli altri professori ordinari, a parità  di mansioni e di funzioni, dovendosi pertanto procedere al progressivo riassorbimento dei più alti, pregressi, livelli stipendiali tramite il meccanismo del riconoscimento di un assegno ad personam, per l’appunto, riassorbibile, secondo l’interpretazione della giusprudenza amministrativa  dell’art. 8 L. 370/1999.

N. 00936/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2011, proposto da: 
Giammaria Zito, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Q.Sella, 120;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Simona Sardone, con domicilio eletto presso Gaetano Prudente, in Bari, Ufficio Legale Ateneo, Piazza Umberto I, 1; 

per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione di un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
nonchè
per la condanna
dell’Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., al pagamento di detto assegno secondo i criteri di legge, oltre interessi a far data dall’insorgenza del diritto sino a quella dell’effettivo soddisfo, con conseguente ricostruzione economica della carriera, anche a fini previdenziali, del ricorrente, previo annullamento e/o disapplicazione di ogni atto ostativo, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 8-9.7.2011 e pervenuto in Segreteria in data 2.8.2011, Giammaria Zito, professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della terra solida nella Facoltà  di Scienze MM.FF.NN., sede di Taranto – collocato a riposo per raggiunti limiti di età  con decorrenza dal 1.11.2010 – chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, che la detta Università  provvedesse a riconoscergli il diritto a percepire un assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile pari a euro 13.832,91 su base annua, risultante dalla differenza tra la retribuzione in godimento al momento dell’assunzione nella qualifica di professore ordinario e quella precedentemente goduta e maturata in qualità  di professore associato.
L’odierno ricorrente chiedeva contestualmente che l’Università  degli Studi di Bari venisse condannata alla ristorazione stipendiale mediante ricomprensione nella retribuzione del detto assegno personale a decorrere dal 1.9.2005, data della nomina a professore ordinario, formalizzata con decreto rettorile retroattivo n. 9264/2006.
Nella fattispecie, con detto decreto rettorile, l’Università  degli Studi di Bari aveva dapprima preso atto del passaggio di carriera del ricorrente da professore associato di ruolo a professore ordinario.
Successivamente, con decreto rettorile n. 10529/2006, l’Università  riconosceva all’interessato i servizi pre-ruolo, il trattamento economico e la retribuzione aggiuntiva dell’assegno ad personam in oggetto, prevedendone il progressivo assorbimento nella nuova categoria stipendiale – e relativi, successivi scatti – di professore ordinario. 
Avverso tale decreto l’odierno ricorrente chiedeva tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, evidenziando violazione ed erronea applicazione dell’art. 202 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, in relazione agli artt. 36, 38, 39 e 103 D.P.R. 11.7.1980 n. 382; violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, commi 57 – 58 della Legge 24.12.1993 n. 537, in relazione all’art. 8, commi 4 – 5, della Legge 19.10.1999, n. 370, altresì rimarcando la sussistenza di un eccesso di potere per disparità  di trattamento e plurime violazioni di circolari ministeriali.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 8.8.2011, si costituiva in giudizio l’Università  degli Studi di Bari chiedendo, preliminarmente ed in rito, la chiamata in causa del Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., ritenendo, in tesi, ad essi comune la causa.
Nel merito, l’Amministrazione resistente contestava in fatto ed in diritto la prospettazione del ricorrente, instando per la sua integrale reiezione.
All’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Preliminarmente ed in rito, la richiesta di chiamata in causa di terzi può non essere assoggettata a specifica delibazione, stante l’inutilità  processuale di una pronuncia espressa su di essa, in considerazione dell’infondatezza nel merito del ricorso, così come introdotto.
Nel merito, come detto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso così come articolati sono suscettibili, peraltro, di una trattazione unitaria, globalmente vertendo tutti sulla principale questione giuridica della assorbibilità  o meno dell’assegno ad personam spettante al ricorrente, nel passaggio dal precedente regime stipendiale di professore associato confermato al nuovo regime di professore straordinario prima ed ordinario poi.
In proposito, il Collegio ritiene di poter uniformare la propria decisione al consolidato orientamento del Consiglio di Stato sviluppatosi sul punto – sentenze n. 66/2002 e n. 199/2009 – oltre che al recente precedente di questa Sezione di cui alla sentenza n. 1698/2012.
Orbene “come già  evidenziato dalla Sezione nella decisione n. 8 gennaio 2002 n. 66, dalle cui statuizioni essenziali il Collegio non intende discostarsi, la normativa applicabile all’ipotesi in esame è quella dell’art.3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537, come interpretati ed integrati dall’art.8, commi 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370.” (cfr. Cons. Stato sent. n. 199/2009).
Difatti, il citato comma 4 dell’art. 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabilisce che “l’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l’assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all’atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall’articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici.”. 
Prosegue nella motivazione il Supremo consesso nella sentenza n. 199/2009: “se si fosse mantenuto invariato(¦)l’assegno ad personam precedente (¦) (nella qualifica di straordinario) si sarebbero valutati due volte gli stessi servizi ai fini economici: una volta per il riconoscimento secondo le percentuali previste dall’art.103 D.P.R n. 382/1980 ed una seconda volta mantenendo per intero l’assegno ad personam dovuto all’anzianità  maturata nella carriera di associato anche a seguito dei riconoscimenti nella predetta carriera dei servizi pregressi”. 
Nel caso che ci occupa, il ricorrente – ove giunga a percepire l’assegno ad personam maturato durante il pregresso periodo di servizio senza che il medesimo risulti riassorbibile nei successivi scatti stipendiali, oltre alla sua retribuzione da professore ordinario, con i relativi scatti stipendiali collegati alla progressione di carriera – finirebbe per esser retribuito dall’Amministrazione in modo ingiustificatamente maggiorato per l’adempimento della stessa prestazione d’opera intellettuale già  antecedentemente svolta.
L’assegno ad personam è, infatti, maturato come corrispettivo riconosciuto dall’Università  per i servizi resi dal ricorrente in qualità  di professore associato e, successivamente, in qualità  di professore straordinario con i relativi scatti di anzianità .
Di per sè esso già  riconosce il quid pluris di professionalità  acquisita con la permanenza nel ruolo degli associati e trova una sua chiara giustificazione sinallagmatica se e nella misura in cui l’importo retributivo con esso attribuito finisca per essere progressivamente riassorbito nei successivi scatti stipendiali.
Con il passaggio di ruolo del ricorrente prima a docente straordinario e successivamente a docente ordinario, il nuovo trattamento stipendiale dal medesimo goduto non potrà  tollerare ingiustificate disparità  di trattamento con gli altri professori ordinari, a parità  di mansioni e di funzioni, dovendosi pertanto procedere al progressivo riassorbimento dei più alti, pregressi, livelli stipendiali tramite il meccanismo del riconoscimento di un assegno ad personam, per l’appunto, riassorbibile, secondo l’interpretazione conforme dell’art. 8 L. 370/1999, come peraltro già  riconosciuta ed avvalorata da questa Sezione con la sentenza n. 1698/2012, cui si fa espresso ed integrale rinvio.
L’Università  degli Studi di Bari ha, pertanto, agito in piena legittimità , determinando l’assegno in questione, in conformità , peraltro, alle più coerenti e lineari prescrizioni dei Ministeri dell’Università  e Ricerca e dell’Economia e Finanze in materia (circolari del 24 gennaio 2002 e 24 maggio 2004).
Pur se è vero che la successiva ulteriore circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 febbraio 2008 risulta aver permesso una interpretazione difforme da quella sin qui sostenuta, deve tuttavia in proposito rilevarsi come la medesima altro rilievo non abbia avuto se non quello di fornire una interpretazione del problema in esame offerta dagli uffici del MEF, peraltro di per sè poco argomentata e altrettanto poco coerente con l’elaborazione giuridica della questione sviluppatasi sino a quel momento in materia.
Ad ogni modo, detto esercizio ermeneutico deve di sicuro considerarsi superato rispetto alla sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato sent. n. 199/2009), oltre che alla stessa giurisprudenza del Tribunale in epigrafe (cfr. sentenza n. 1698/2012), con la quale sono stati perentoriamente e chiaramente affermati principi antitetici e contrari a quelli di cui alla menzionata circolare del 2008.
In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto.
Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti, in considerazione della particolarità  della materia trattata e dei rapporti di lavoro pregressi, già  sussistenti fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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